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Procedimento penale e arresto da parte di autorità giudiziarie svizzere: solo con l'approvazione dell'ONU?

04.3281 · Interpellanza · 2004-06-03

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito dello scambio di note del 16 e 25 giugno 1999 tra la Svizzera e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. le autorità svizzere hanno bisogno di un'autorizzazione dell'ONU per intentare una causa penale, anche quando il reato all'origine dell'azione non è stato perpetrato nella sfera dell'ONU?

2. Questo scambio di note potrebbe essere visto come deroga alla Convenzione del 10 dicembre 1948 contro la tortura, ratificata dalla Svizzera il 6 ottobre 1986?

In caso contrario, il Consiglio federale può confermare che le autorità di perseguimento penale devono fare quanto in loro potere per esaminare il più velocemente possibile le accuse di tortura ed eventualmente arrestare il presunto autore del reato?

Begründung

Nell'aprile 2004, alcuni cittadini e associazioni cinesi rappresentati da cinque avvocati hanno intentato a Ginevra un'azione penale contro il vicedirettore e segretario generale della "Chinese Anticult Association" (CACA), un'organizzazione incaricata dal governo cinese di partecipare attivamente agli incontri di lavaggio del cervello dei praticanti di Falun Gong nei campi di rieducazione, ricorrendo in particolare a tecniche di privazione del sonno per indebolire la resistenza dei detenuti. Nella sua veste di rappresentante della CACA, cioè di un'organizzazione non governativa sorprendentemente riconosciuta dall'ONU, l'incolpato faceva parte della Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU.

I dossier e le informazioni consegnate al procuratore generale della Repubblica e Cantone di Ginevra avrebbero dovuto spingere quest'ultimo se non altro ad avviare un'inchiesta preliminare. Invece, il procuratore ha rinviato ad uno scambio di note tra il Consiglio federale e l'Organizzazione delle Nazioni Unite secondo il quale quando contro una persona ammessa o che chiede di essere ammessa a partecipare ad una riunione dell'ONU o di uno dei suoi organi in Svizzera è stata emessa una domanda di arresto o un'altra misura conformemente al diritto svizzero o al principio dell'assistenza giudiziaria internazionale, spetta alle autorità svizzere e all'ONU procedere ai necessari accertamenti nel rispettivo settore di competenza. Le autorità svizzere e l'ONU si forniscono reciprocamente informazioni sul risultato di questi accertamenti e si consultano sulle conclusioni che ne devono essere tratte. Di conseguenza è stato chiesto il parere dell'ONU prima di intraprendere qualsiasi misura, nonostante fosse evidente che i reati di cui era accusata questa persona non erano stati commessi nella sfera dell'ONU bensì rientravano in ambito cinese. Il 16 aprile 2004, il direttore generale dell'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, il signor Sergei Ordzhonikidze, ha confermato che i fatti rimproverati al vicedirettore e segretario generale della CACA non erano stati commessi nel quadro delle Nazioni Unite e che solo la Svizzera doveva giudicare come procedere in merito.

Secondo i resoconti dei media, il tempo intercorso tra l'inoltro dell'azione penale il 5 aprile 2004 e la risposta dell'ONU ha permesso al torturatore di lasciare il territorio svizzero.

L'articolo 6 capoverso 1 della Convenzione contro la tortura del 10 dicembre 1984 riporta "Ogni Stato Parte sul cui territorio si trovi una persona sospettata di aver commesso un reato di cui all'articolo 4, se ritiene che le circostanze lo giustificano e dopo aver esaminato tutte le informazioni a sua disposizione, provvede alla sua detenzione o prende qualsiasi altro provvedimento giuridico necessario per assicurarne la presenza. Tale detenzione e tali provvedimenti devono essere conformi alla legislazione del suddetto Stato e possono essere mantenuti soltanto entro i termini necessari al promovimento di un procedimento penale o di estradizione". Il capoverso 2 stabilisce "Il suddetto Stato procede immediatamente ad un'inchiesta preliminare per stabilire i fatti.".

Nel caso qui riportato le autorità preposte hanno consultato l'ONU prima di prendere una qualsiasi altra misura. Dunque la procedura prevista nella Convenzione contro la tortura non è stata rispettata.

Stellungnahme des Bundesrates

La posizione giuridica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) in Svizzera è disciplinata dall'Accordo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite conchiuso l'11 giugno / 1° luglio 1946 tra il Consiglio federale svizzero ed il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (RS 0.192.120.1). In base a questo Accordo, la Svizzera assume alcuni impegni nei riguardi dell'Organizzazione, in particolare relativi alle persone chiamate in via ufficiale presso l'Organizzazione, sia che si tratti di rappresentanti di Stato, di funzionari internazionali, di esperti o di qualsiasi altra persona ammessa a partecipare ai suoi lavori. Le autorità svizzere devono prendere tutte le misure necessarie per agevolare l'entrata in territorio svizzero, l'uscita ed il soggiorno di queste persone perché possano assistere a riunioni convocate dall'ONU ed esprimervisi liberamente. In realtà è in gioco l'indipendenza dell'Organizzazione che deve poter determinare liberamente quali sono le persone che possono esprimersi in seno ai suoi organi.

Ne consegue che i rappresentanti di organizzazioni non governative (NGO) ammessi a partecipare ai lavori dell'ONU, come ogni altra persona ammessa a parteciparvi, sono considerati persone chiamate in via ufficiale presso l'Organizzazione. Anche se non godono dell'immunità di giurisdizione e dell'inviolabilità della persona, godono comunque di agevolazioni, in particolare possono entrare ed uscire dal territorio svizzero e soggiornarvi, condizioni indispensabili per assistere alle riunioni dell'Organizzazione o di uno dei suoi organi, e per esprimervisi liberamente.

L'arresto in Svizzera di una persona in veste ufficiale presso l'ONU comporta che non potrà assistere alle riunioni cui è stata invitata dall'Organizzazione e non potrà esprimersi liberamente. Di fronte alle varie domande di arresto presentate in questi ultimi anni nei confronti di rappresentanti di ONG ammessi a partecipare, in particolare, alla Commissione dei diritti dell'uomo, è apparso necessario chiarire la maniera in cui le autorità svizzera devono rispettare gli obblighi verso l'ONU tenendo conto degli impegni che la Svizzera ha assunto con altri trattati internazionali quali la Convenzione contro la tortura.

Perciò l'ONU e la Svizzera si sono accordati su una procedura che intende permettere all'Organizzazione di pronunciarsi sulla questione se l'arresto della persona in questione rappresenterebbe per la Svizzera una violazione degli impegni nei confronti dell'ONU come risultano dall'Accordo sui privilegi e le immunità dell'ONU del 1946, cioè se questo arresto costituirebbe un ostacolo alle attività dell'Organizzazione, rispettivamente se un tale ostacolo può essere ammesso nel caso concreto. Non si tratta in nessun caso di pareri dell'ONU sui dossier presentati per motivare la domanda di arresto.

La procedura elaborata è stata oggetto di una nota della missione permanente della Svizzera a New York sulle domande di arresto di rappresentanti di organizzazioni non governative che partecipano a riunioni dell'Organizzazione in Svizzera, indirizzata il 16 giugno 1999 all'Ufficio degli affari giuridici dell'ONU che vi ha risposto il 25 giugno 1999. È stato stabilito che quando contro una persona ammessa o che chiede di essere ammessa a partecipare ad una riunione dell'ONU o di uno dei suoi organi in Svizzera è stata inoltrata una domanda di arresto o di un'altra misura conformemente al diritto svizzero o ai principi di assistenza giudiziaria internazionale, spetta alle autorità svizzere e all'ONU procedere agli accertamenti necessari nel rispettivo settore di competenza. Dunque le autorità svizzere esaminano in particolare se il dossier giustifica l'arresto della persona, tenendo conto della legislazione interna svizzera e del diritto internazionale applicabile. Da parte sua, l'ONU esamina se il fatto di arrestare la persona e dunque di impedirle di partecipare ai lavori della riunione in questione e di esprimervisi liberamente potrebbe costituire un ostacolo alle attività dell'Organizzazione o dell'organo interessato, rispettivamente se un tale ostacolo può essere accettato nel caso concreto.

Risposta alla domanda n. 1

In base a quanto riportato finora, il Consiglio federale conferma che le autorità di perseguimento svizzere non dipendono da una valutazione dei dossier penali da parte dell'ONU per poter dar seguito ad una domanda di arresto conformemente al diritto svizzero in vigore. Prima di procedere ad un arresto, tuttavia, hanno il compito, come previsto in particolare nella Convenzione contro la tortura, di esaminare le informazioni di cui sono a disposizione e di determinare se in base alla situazione sono giustificati un arresto o un'altra misura legale conforme al diritto svizzero.

Risposta alla domanda n. 2

La nota della Missione svizzera a New York del 16 giugno 1999 indirizzata all'Ufficio degli affari giuridici dell'ONU e la risposta del 25 giugno 19999 non costituiscono una violazione della Convenzione contro la tortura del 10 dicembre 1984 pienamente applicata in Svizzera. Il Consiglio federale attribuisce una notevole importanza alla lotta contro la tortura. Le misure di perseguimento devono essere efficaci pur rispettando le garanzie procedurali previste dal diritto e tutti gli impegni internazionali della Svizzera.

Il fatto di domandare all'ONU di esprimersi sulla questione se l'arresto di una persona chiamata in via ufficiale è compatibile con gli impegni della Svizzera nei suoi riguardi non impedisce alle autorità svizzera competenti di procedere agli accertamenti previsti nel diritto interno svizzero e nelle convenzioni internazionali al fine di determinare se le condizioni di un arresto sono soddisfatte nel caso concreto.

Risposta del Consiglio federale.