04.3288 · Mozione · 2004-06-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nell'ambito dell'attuale revisione della legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA), il Consiglio federale è invitato a inserire una clausola nel disegno di legge, affinché sia accordato agli autori e agli altri aventi diritto (editori, produttori) il diritto a un compenso (la cosiddetta percentuale delle biblioteche) per il prestito e anche per la locazione di esemplari di opere protette.
Begründung
1. L'attuale revisione della LDA, normativa entrata in vigore il 1° luglio 1993, permetterà in primo luogo di integrare nel diritto svizzero i due accordi negoziati nel dicembre 1996 dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Al contempo sono previsti adeguamenti alle norme dell'Unione europea (UE), nel caso non facessero già parte della LDA.
2. L'attuale LDA contempla una disposizione secondo cui chi dà in locazione o mette altrimenti a disposizione contro rimunerazione esemplari di opere letterarie o artistiche deve versare un compenso agli autori. Tale compenso può essere fatto valere soltanto da società di gestione autorizzate, che provvederanno a versare agli aventi diritto la parte loro spettante (art. 13 cpv. 1 e 3 LDA). ProLitteris, in quanto società di gestione autorizzata, ha negoziato la tariffa comune 6, entrata in vigore nel 1994. Tale tariffa si applica alla locazione, da parte di biblioteche e altri istituti d'utilità pubblica paragonabili, di libri protetti e di supporti audio o video.
3. La LDA non contempla, tuttavia, disposizioni applicabili al prestito di esemplari di opere letterarie o artistiche. In occasione dell'ultima revisione totale della legge, un parlamentare aveva chiesto che le biblioteche potessero riscuotere una percentuale al momento del prestito, ma la proposta non è stata introdotta nel testo legislativo riveduto. Oggi, in considerazione dei cambiamenti avvenuti negli Stati europei, è opportuno introdurre nel nostro diritto nazionale una percentuale da versare alle biblioteche per la locazione e il prestito di esemplari di opere letterarie o artistiche.
4. La direttiva UE concernente il diritto di noleggio e di prestito, che accorda all'autore il diritto esclusivo di prestare le proprie opere, risale al 1992. Gli Stati membri possono derogare a questo principio, a condizione che gli aventi diritto ricevano un'indennità quale contropartita. Nel frattempo, la direttiva è stata attuata negli Stati membri dell'UE: in alcuni Stati gli autori esercitano il diritto esclusivo di prestare le loro opere, mentre altri (come la Germania, l'Austria e la Francia) hanno introdotto il diritto a un compenso. Attualmente la legislazione svizzera si discosta notevolmente da quella europea. La legge non accorda esplicitamente agli autori un diritto esclusivo e nemmeno un compenso in caso di prestito di esemplari di opere. Occorre pertanto agire con urgenza.
5. La percentuale riscossa dalle biblioteche costituisce per gli autori un compenso equo e adeguato per il prestito o la locazione di esemplari di loro opere. Per opere architettoniche, di arti applicate e programmi informatici non verranno riscosse percentuali.
6. Chi presta o noleggia esemplari di opere per le quali la biblioteca riscuote una percentuale deve versare un compenso. I compensi devono obbligatoriamente essere versati, nel quadro delle licenze accordate, alle società di gestione competenti, che a loro volta li riverseranno agli aventi diritto.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Adottando la legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore (LDA; RS 231.1), il Parlamento ha scientemente deciso - a seguito di un dibattito animato - di rinunciare a una norma conforme al diritto comunitario e di non introdurre il diritto a un compenso per il prestito di esemplari di opere protette. Con l'attuale revisione parziale s'intende innanzitutto ratificare i due trattati "Internet" dell'OMPI, ossia il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (WCT) e il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT). Tali trattati non richiedono l'introduzione di un diritto di prestito e il Consiglio federale non prevede di rimettere in questione l'equilibrio stabilito dal Parlamento tra i diversi interessi in occasione dell'approvazione, nel 1992, della LDA. L'introduzione di un diritto di prestito, inoltre, inciderebbe negativamente sul bilancio delle biblioteche.
Se la mozione verrà accettata, il Consiglio federale proporrà alla seconda Camera di trasformarla in un mandato che imponga di valutare le possibili conseguenze dell'introduzione di un diritto di prestito. A tal fine, occorrerebbe istituire un gruppo di lavoro interdisciplinare composto di rappresentanti dell'Amministrazione federale, dei Cantoni, delle biblioteche e delle associazioni degli aventi diritto interessati.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.