04.3313 · Mozione · 2004-06-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento delle modifiche della legge sulle derrate alimentari e della legge sull'agricoltura che soddisfino le seguenti esigenze:
1. Disposizioni sulla dichiarazione volontaria relativa a particolari caratteristiche che contraddistinguono le derrate alimentari indigene, ottenute conformemente alla legislazione svizzera, dai prodotti importati e che sostituiscono le prescrizioni sulla dichiarazione per derrate alimentari importate ottenute con metodi di fabbricazione vietati in Svizzera.
2. Le prescrizioni sulla caratterizzazione delle derrate alimentari sono equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea. In linea di principio l'emanazione di nuove disposizioni concernenti la caratterizzazione obbligatoria non implica l'obbligo di indicare caratteristiche che non devono essere dichiarate nell'UE.
3. La Confederazione designa un servizio federale che controlli e coordini l'esecuzione delle disposizioni in materia di derrate alimentari e in particolare di tutte le prescrizioni cantonali sulla caratterizzazione. Le prescrizioni relative alla caratterizzazione devono essere riunite in un unico atto normativo.
Begründung
Ad 1
L'articolo 21 della legge sulle derrate alimentari disciplina la "designazione particolare". In questo contesto il Consiglio federale deve essere incaricato di emanare delle disposizioni sulla designazione volontaria di particolari caratteristiche delle derrate alimentari in base alla legislazione svizzera. Questo potrebbe favorire l'introduzione della "dichiarazione positiva". È noto che l'ordinanza sulle derrate alimentari (art. 19) vieta la dichiarazione di caratteristiche ovvie poiché prescritte dalla legislazione, anche quando le prescrizioni svizzere relative alla fabbricazione impongono requisiti più severi rispetto a quelli vigenti all'estero. Secondo il DFE una "dichiarazione positiva" è già oggi possibile, purché non si contravvenga al divieto d'inganno. Per un'esecuzione efficiente è tuttavia necessaria una regolamentazione chiara. Occorre anche poter pubblicizzare in modo efficace gli alimenti di produzione svizzera. Per questa ragione, l'11 dicembre 2003, il Consiglio nazionale ha accolto l'iniziativa parlamentare Ehrler, in forma di proposta generica (02.439), con 117 voti contro 51. Decantare qualità positive dell'alimento prodotto in Svizzera è più efficace che designare parzialmente determinate caratteristiche negative di alcuni prodotti importati. Occorre quindi creare le premesse affinché si possa rinunciare al mandato, contenuto nell'articolo 18 della legge sull'agricoltura, per l'emanazione dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole, il cui espletamento è risultato insoddisfacente.
Ad 2
La trasparenza e la protezione dall'inganno sono gli scopi incontestati della designazione delle derrate alimentari. Negli ultimi tempi le prescrizioni relative alla dichiarazione sono state estese a tal punto da raggiungere i limiti della praticabilità e della possibilità di controllo da parte delle autorità d'esecuzione. Il rispetto delle prescrizioni sulla dichiarazione è un fattore importante del sovraccarico amministrativo delle aziende commerciali attive in campo alimentare. I costi che ne derivano sono sproporzionati per le piccole e medie imprese e costituiscono uno svantaggio nella sfida concorrenziale con le grosse aziende. In un prossimo futuro è quindi necessario rinunciare in linea di massima a ulteriori prescrizioni relative alla dichiarazione, anche perché i consumatori oggi sono molto ben informati. Si deve anche tener conto dell'interesse dell'industria alimentare di esportazione, per la quale la sintonia delle prescrizioni sulla caratterizzazione con quelle dei più importanti Paesi importatori è essenziale. Per questa ragione, una "moratoria sulla dichiarazione" si giustificherebbe per il fatto che una tale misura potrebbe favorire gli interessi dell'industria svizzera d'esportazione. Ma l'esigenza più importante è che non siano più emanate nuove prescrizioni relative alla designazione obbligatoria più restrittive rispetto a quelle sancite nel diritto europeo. Per principio, nell'UE e in Svizzera dovrebbero essere indicate imperativamente le stesse caratteristiche di una derrata alimentare.
Ad 3
La mozione del gruppo popolare democratico "Sicurezza e qualità delle derrate alimentari" (01.3068) è stata approvata dal Consiglio nazionale il 5 giugno 2002 e dal Consiglio degli Stati l'11 dicembre 2002 e trasmessa alle due Camere sotto forma di postulato. L'intervento parlamentare chiede in sostanza che le questioni relative alla protezione dei consumatori, all'alimentazione e all'agricoltura siano trattate da un unico servizio amministrativo che sia anche responsabile del controllo della dichiarazione della provenienza e del metodo di produzione delle derrate alimentari. Nella sua presa di posizione del 30 maggio 2001, il Consiglio federale ha confermato la necessità di agire. Da allora non vi sono più state informazioni sullo stato dei lavori in merito a questo affare. L'articolo 36 della legge sulle derrate alimentari disciplina la sorveglianza e l'obbligo della Confederazione di coordinare l'esecuzione cantonale. La disposizione deve essere completata nel senso che la Confederazione incarica un unico servizio per la sorveglianza e la coordinazione dell'esecuzione cantonale. Le competenze che attualmente sono ripartite a livello federale rendono difficoltosa l'esecuzione efficiente del diritto in materia di derrate alimentari e l'armonizzazione dell'esecuzione cantonale. Questa situazione provoca una perdita di energie per attrito presso le autorità e in particolare presso le aziende dell'industria alimentare. Il Consiglio federale è invitato a dare priorità all'esigenza di rendere maggiormente efficiente l'esecuzione del diritto in materia di derrate alimentari. Si tratta anche di riunire le numerose prescrizioni disperse in diversi atti normativi in un solo testo giuridico, ciò che costituirebbe un incentivo per le aziende che operano nel settore alimentare ad attenervisi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole della forte pressione esercitata dalla concorrenza sulle aziende commerciali del settore alimentare. Per questa ragione sta verificando se tutte le prescrizioni vigenti in materia di derrate alimentari sono opportune e tentando di eliminare i doppioni a livello di ordinanze e di applicazione - per quanto sia ammesso dalle disposizioni legali in vigore. A questo scopo si è dato avvio a diverse revisioni e sono state create piattaforme di coordinazione.
In merito alle singole richieste dell'autore della mozione il Consiglio federale risponde come segue:
Ad 1:
Secondo la legislazione in materia di derrate alimentari in linea di principio è ammesso indicare il procedimento di produzione utilizzato per l'ottenimento di una derrata alimentare, le pertinenti prescrizioni di legge o le particolari caratteristiche della derrata in questione riconducibili al procedimento di produzione. L'articolo 19 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sulle derrate alimentari
(ODerr, RS 817.02) vieta invece di vantare le caratteristiche di un alimento quando queste sono comunque proprie di tutte le derrate alimentari identiche. Un esempio tratto dalla prassi d'esecuzione è quello delle indicazioni secondo le quali un determinato prodotto soddisfa i requisiti legali vigenti.
In pratica è difficile distinguere i dati che concernono tali indicazioni da quelli che effettivamente apportano delle informazioni utili ai consumatori. Su questo aspetto il tenore dell'articolo 19 capoverso 1 lettera b ODerr offre un ampio margine di interpretazione. L'incertezza giuridica derivatane ha indotto l'industria del settore alimentare a fare un uso prudente delle indicazioni relative alle condizioni quadro previste dalla legge per l'ottenimento e la fabbricazione di derrate alimentari. Pertanto il Consiglio federale è disposto a precisare e a chiarire la portata dell'articolo 19 capoverso 1 lettera b ODerr, nel senso che deve essere ammissibile indicare le prescrizioni di fabbricazione secondo le quali è stata ottenuta una derrata alimentare (vedi a riguardo il parere del Consiglio federale all'iniziativa parlamentare Ehrler [02.439, Modificare l'etichettaggio per evidenziare le caratteristiche di produzione locali]).
Secondo l'articolo 18 della legge sull'agricoltura (LAgr, RS 910), fatto salvo il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale emana - tra le altre - prescrizioni relative alla dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera. Con l'emanazione dell'ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (ODAgr, RS 916.51), il Consiglio federale ha espletato l'incarico affidatogli. Il dibattito politico mostra che gli interessi delle cerchie interessate sono divergenti: mentre gli ambienti legati all'economia e al commercio si schierano per l'eliminazione delle dichiarazioni, la maggioranza delle organizzazioni dei consumatori nonché alcuni gruppi di contadini chiedono una loro estensione ad altri settori di produzione.
Attualmente il disciplinamento legale della cosiddetta "dichiarazione positiva" è anch'essa al vaglio del Parlamento nell'ambito della deliberazione sulla summenzionata iniziativa parlamentare Ehrler. L'esito del dibattito non è ancora noto. Recentemente il Parlamento aveva deciso di inasprire l'articolo 18 LAgr prevedendo, fatto salvo il rispetto degli impegni internazionali, la possibilità di vietare l'importazione di prodotti ottenuti con metodi di fabbricazione non ammessi in Svizzera. In queste condizioni, il Consiglio federale ritiene inopportuno intervenire nella discussione in merito all'iniziativa parlamentare Ehrler e condizionarne l'esito.
Ad 2:
Il diritto in materia di derrate alimentari e la legge sull'agricoltura hanno due scopi diversi: il primo tutela la salute dei consumatori e li protegge dall'inganno, la seconda mira in particolare a creare condizioni quadro favorevoli alla produzione e alla vendita di prodotti agricoli. Nelle disposizioni relative allo scopo c'è un'ampia coerenza d'intenti, in particolare nell'ambito delle prescrizioni sulla dichiarazione. In generale il Consiglio federale ritiene che l'agricoltura e i consumatori siano interessati in ugual misura a una dichiarazione chiara e trasparente delle derrate alimentari.
Il Consiglio federale riconosce che l'introduzione di disposizioni sulla dichiarazione che deroghino al diritto dei nostri principali partner commerciali, per quanto concerne sia l'importazione sia l'esportazione di derrate alimentari, possa creare difficoltà. Non si tratta unicamente di rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare l'accordo OMC, bensì anche di attenersi al diritto svizzero in materia. Il Parlamento ha tenuto conto di questa problematica emanando la legge federale sugli ostacoli al commercio (LOTC; RS 946.51). L'articolo 4 della legge obbliga il Consiglio federale a formulare le prescrizioni tecniche in modo tale da non costituire ostacoli tecnici al commercio. Pertanto, tali prescrizioni devono essere in sintonia con quelle dei più importanti partner commerciali della Svizzera, che nel settore alimentare è l'UE. Dall'entrata in vigore della LOTC, il 1° luglio 1996, il Consiglio federale si è sempre attenuto a questi principi. Le deroghe al diritto comunitario in materia di dichiarazione sono da ricondurre a iniziative politiche che beneficiavano di un largo consenso o sono previste nelle pertinenti leggi in vigore. Del primo gruppo fanno parte ad esempio l'obbligo di indicare la provenienza delle materie prime utilizzate per l'ottenimento di una derrata alimentare, l'obbligo di dichiarare ingredienti allergenici nonché alcune delle disposizioni relative alla dichiarazione di derrate alimentari modificate geneticamente. Nel secondo gruppo rientrano l'articolo 18 LAgr, concernente la dichiarazione di prodotti ottenuti con metodi vietati in Svizzera, nonché l'articolo 20 capoverso 1 della legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0), che riguarda l'obbligo di indicare il Paese produttore di derrate alimentari. Né il Consiglio federale né l'Amministrazione hanno chiesto di propria iniziativa una deroga al diritto in materia di dichiarazione della CE. Il Consiglio federale intende procedere in questo modo anche in futuro.
Ad 3:
Per quanto attiene all'organizzazione del settore delle derrate alimentari, il Consiglio federale ha incaricato il DFI e il DFE, il 27 maggio 1998, di esaminare in modo approfondito la situazione e di sottoporgli al momento opportuno delle proposte. Inoltre la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N), il 17 ottobre 2003, ha steso un rapporto concernente l'ispezione dell'esecuzione nel settore della sicurezza alimentare. In vista di una risposta alle interrogazioni in esso contenute, il Consiglio federale ha preannunciato di voler elaborare una concezione globale sulla sicurezza alimentare che tenga conto delle richieste formulate dalla CdG nel rapporto. Anche questa concezione servirà al Collegio governativo come supporto per ulteriori decisioni in materia.
In previsione di un miglioramento in tempi brevi della coordinazione e dell'informazione, i direttori dell'Ufficio federale della sanità pubblica, dell'Ufficio federale dell'agricoltura nonché dell'Ufficio federale di veterinaria hanno istituito una piattaforma informale nell'ambito della quale potranno riunirsi regolarmente. Vi sono anche diverse altre piattaforme ad un livello gerarchico inferiore, in relazione a singoli settori specifici (p.es. nell'ambito dell'ingegneria genetica e dell'ESB). Pertanto, nell'elaborazione della concezione globale, il Consiglio federale, approfittando delle esperienze acquisite, esaminerà tra l'altro anche la possibilità di continuare sulla scia del modello succitato.
La richiesta dell'autore della mozione potrà inoltre essere realizzata anche con la messa in atto dell'articolo 182 LAgr nonché della disposizione relativa alla coordinazione dell'articolo 36 capoverso 5 LDerr. Conformemente a queste disposizioni, il compito di assicurare la coordinazione e di istituire un servizio centrale per l'accertamento delle infrazioni è affidato al Consiglio federale. I lavori preliminari in tal senso sono a buon punto. L'avvio della procedura in vista dell'emanazione della relativa ordinanza tuttavia è stato rinviato sino a che non sarà ultimato il lavoro sulla concezione globale nel campo della sicurezza alimentare.
Da ultimo va detto che il Consiglio federale è intenzionato a eliminare il più presto possibile i doppioni tuttora esistenti (p.es. nel settore della carne e del latte). Se sarà necessario modificare norme di legge, le relative proposte saranno sottoposte all'approvazione del Parlamento.
Il Consiglio federale comprende l'esigenza dell'autore della mozione che chiede di riunire in un unico atto normativo tutte le prescrizioni in materia di dichiarazione al fine di avere una visione d'insieme sul diritto vigente. Ma le ragioni che giustificano la ripartizione attuale risiedono nel fatto che i singoli obblighi di dichiarazione nelle diverse leggi sono da mettere in relazione a contesti diversi. Le disposizioni sulle denominazioni di origine protette e sui dati relativi alla provenienza geografica, ad esempio, salvaguardano gli interessi dei produttori e sono quindi state emanate in base alla legge sull'agricoltura. Le norme che riguardano la dichiarazione degli ingredienti allergenici invece sono finalizzate alla protezione della salute dei consumatori e fanno quindi capo alla legge sulle derrate alimentari. Altre prescrizioni sulla dichiarazione in materia di derrate alimentari sono state emanate in base alla legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RS 941.20) o - per quanto attiene all'ordinanza sull'indicazione dei prezzi - in base alla legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241) e servono innanzitutto a promuovere la lealtà negli scambi commerciali. L'integrazione di un tale sistema contraddistinto da scopi, regole di competenze e rimedi giuridici diversi in un solo testo normativo non apporterebbe alcun cambiamento. Secondo il Consiglio federale, il lavoro legislativo per realizzare l'integrazione auspicata implicherebbe uno sforzo eccessivo da parte della Confederazione. Vi è da supporre che per una simile impresa sarebbe necessario anche intervenire nelle competenze delle autorità di esecuzione cantonali. Tutto ciò richiede un'approfondita riflessione e sarà esaminato nell'ambito della succitata concezione globale in materia di sicurezza alimentare. Per cercare possibili soluzioni a corto termine volte a migliorare la situazione in favore delle cerchie interessate, il Consiglio federale disporrà la pubblicazione, nel Manuale svizzero delle derrate alimentari, di una panoramica di tutte le prescrizioni vigenti relative alla dichiarazione in materia di derrate alimentari con le relative competenze di esecuzione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.