Predisporre risorse straordinarie per situazioni straordinarie
04.3324 · Postulato · 2004-06-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
La Svizzera è regolarmente colpita da eventi naturali che provocano gravi danni. Tempeste, inondazioni, allagamenti, frane, colate di detriti e valanghe causano spesso gravi danni a edifici, terreni agricoli, infrastrutture e boschi.
Mentre la proprietà privata, edifici e terreni agricoli, può essere assicurata e solitamente lo è, le infrastrutture pubbliche non sono coperte da assicurazioni. Se questi impianti infrastrutturali sono danneggiati da eventi di origine naturale, il loro ripristino deve essere completamente finanziato con denaro pubblico. Soprattutto i Comuni, ma anche i Cantoni, spesso non sono in grado di far fronte, dal punto di vista finanziario, a queste spese infrastrutturali inattese. Le finanze cantonali, già messe a dura prova, non sono generalmente sufficienti per coprire i danni, anche perché di solito non sono previste riserve per eventi straordinari di questo genere. Di conseguenza, i Comuni e i Cantoni, nonostante i contributi in parte generosi della Confederazione (soprattutto per quanto riguarda i progetti i ambito agricolo, idraulico e forestale) devono sopportare elevate spese residue. Questo è tanto più grave se si considera che in tempi di ristrettezze finanziarie per la Confederazione, anche gli aiuti finanziari da essa versati sono di entità e di durata limitata, come sperimentato nel caso dei danni provocati nel 2003 dal maltempo nei Grigioni. Conseguenze particolarmente gravi si hanno quando occorre ricorrere alle risorse del budget ordinario per fronteggiare situazioni straordinarie.
Si invita il Consiglio federale, in questo contesto, a esaminare le seguenti richieste e a riferire in merito alle misure che prevede di adottare:
1. Il Consiglio federale è disposto a riesaminare i mezzi messi a disposizione di Cantoni e Comuni in caso di catastrofi naturali?
2. Vede la necessità di un istituto che consenta di fornire rapidamente ai Cantoni e ai Comuni aiuti finanziari dopo gravi calamità naturali?
3. È disposto a elaborare varianti di un simile sistema di aiuto in caso di catastrofe e a creare le necessarie basi legali?
4. Quali misure prevede di adottare per prevenire e ridurre i danni causati dal maltempo, che negli ultimi tempi si verificano con frequenza sempre maggiore?
Begründung
Dopo le catastrofi naturali, i proprietari di infrastrutture pubbliche danneggiate (Cantoni e Comuni) dovrebbero poter disporre rapidamente di risorse finanziarie sufficienti per riparare questi danni a carattere eccezionale. A tale scopo i mezzi messi a disposizione per riparare i danni alla proprietà pubblica dovrebbero essere notevolmente aumentati rispetto a quelli previsti in base alla legislazione vigente; questi mezzi, inoltre, dovrebbero essere resi disponibili in tempi molto più brevi rispetto a quanto accade oggi.
Scopo del presente intervento è la costituzione di un "Fondo per le catastrofi naturali" al quale sia possibile accedere in qualunque momento a determinate condizioni. Per garantire il buon funzionamento di un simile istituto è essenziale che:
- sia garantita una base finanziaria sufficiente
- l'istituto sia configurato come una persona giuridica autonoma capace di godere dei diritti civili
- esso disponga di una base federalista
- siano definiti gli aventi diritto
- siano definiti in modo chiaro i criteri di attribuzione dei contributi e i relativi meccanismi decisionali
Sono immaginabili diverse varianti per quanto riguarda le modalità di costituzione di un simile patrimonio: attraverso un'assicurazione contro i rischi derivanti da catastrofi naturali, attraverso la costituzione di un patto di solidarietà, la creazione di una fondazione o mediante soluzioni miste.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Punti 1 - 3
Eventi naturali quali valanghe, inondazioni, frane e tempeste si verificano frequentemente in Svizzera e causano spesso danni notevoli. Al momento attuale, non vi sono prove che in Svizzera sia in atto un aumento sistematico progressivo di eventi naturali estremi; tuttavia non lo si può neanche escludere. Neanche gli importi pagati dalle società che assicurano gli edifici sono aumentati in modo significativo negli ultimi anni, fatta eccezione per il 1999.
La responsabilità di far fronte ai danni nel settore pubblico ricade in primo luogo sulle collettività colpite. Ciò vale in particolare per il ripristino di impianti infrastrutturali danneggiati o distrutti. Alcuni di questi impianti, soprattutto gli edifici, sono in generale assicurati. La ricostruzione di altri impianti distrutti viene sovvenzionata con contributi federali sulla base di pertinenti leggi speciali. Si tratta di opere per la protezione contro le piene e contro le valanghe, che servono direttamente a proteggere contro questi pericoli, o a infrastrutture per il trasporto pubblico. Non assicurate e non sovvenzionate sono, in generale, gli impianti regionali o comunali di approvvigionamento o di smaltimenti, come le condotte idriche, le linee elettriche o le fognature. Di regola, la loro riparazione o ricostruzione deve essere finanziata dalle comunità interessate. È senz'altro possibile che singoli Comuni possano in questo modo trovarsi in difficoltà dal punto di vista finanziario. Essi dovranno probabilmente indebitarsi e aumentare le imposte o le tariffe di utilizzazione dei servizi. Ciò non è tuttavia sufficiente a giustificare un intervento a livello federale. La struttura federalista del nostro Stato e il principio della sussidiarietà, sancito dalla Costituzione (art. 3 e 42 Cost) impone alla Confederazione di rispettare l'autonomia dei Cantoni e di avocare a se compiti solo quando questi devono essere regolamentati in modo unitario in tutto il Paese. Spetta a ciascun Cantone definire sul proprio territorio le strutture e istituire un sistema di ripartizione dei compiti e degli oneri che permetta di evitare carichi eccessivi su singoli Comuni o enti. I Cantoni lo hanno fatto; alcuni di loro hanno addirittura istituito assicurazioni per gli interventi particolarmente costosi dei Comuni in situazioni eccezionali (cfr. per es. l'ordinanza del Cantone di Berna sull'assicurazione dei costi di intervento - BSG 521.14).
Il Consiglio federale parte dal presupposto che le risorse cantonali sono sufficienti a sostenere adeguatamente i Comuni particolarmente colpiti da eventi naturali. Gli aiuti finanziari federali ora illustrati hanno finora permesso di evitare che i Cantoni fossero eccessivamente sollecitati dal punto di vista finanziario a causa di eventi naturali.
A livello federale, per i casi citati dall'autore del postulato, esiste il "Fondo svizzero d'aiuto per i danni non assicurabili causati dalle forze naturali", che può essere utilizzato, tra l'altro, per rifondere i danni alle infrastrutture comunali e al quale si è fatto ricorso spesso in passato. Infine esistono anche associazioni e organizzazioni private che sostengono privati e Comuni in caso di gravi catastrofi naturali (cfr. per esempio l'impegno della Catena della solidarietà a Gondo). Altri istituti assicurativi o fondi a livello federale, che comunque dovrebbero in qualche modo essere alimentati, continuano a non apparire necessari (a questo proposito, cfr. la risposta del Consiglio federale alla mozione 91.3340 (Lauber)-Küchler, Fondo di aiuto per l'anticipo di mezzi finanziari a Comuni per la riparazione dei danni causati da catastrofi naturali gravi - AB SR 1992 404 s). Essi non sono argomento di discussione neanche nell'ambito della nuova perequazione finanziaria fra Confederazione e Cantoni.
Punto 4
Dando seguito alla mozione 99.3483, Danioth/Inderkum, Ricerca interdisciplinare sull'arco alpino, il DATEC ha incaricato la Piattaforma nazionale "Pericoli naturali" (PLANAT) di elaborare una strategia per migliorare la sicurezza contro i pericoli naturali. La strategia si distacca da una protezione settoriale (per es. contro le valanghe o le piene) per seguire una strada che prende in considerazione tutti i pericoli naturali potenziali e la riduzione dei rischi che essi comportano. Essa mira a definire obiettivi di protezione unitari e, in linea con il concetto di gestione integrale dei rischi, a un impiego ottimale dei mezzi e delle risorse disponibili. Il 20 agosto 2003 il Consiglio federale ha preso conoscenza del rapporto "Sicurezza e pericoli naturali" di PLANAT e ha incaricato il DATEC di attuare in modo efficace la strategia presso i soggetti coinvolti e la popolazione. Anche la prosecuzione degli sforzi a lungo termine per la protezione del clima (come l'attuazione del protocollo di Kyoto o la legge sul CO) contribuisce alla prevenzione delle catastrofi naturali.
Nella procedura di consultazione relativa a un nuovo articolo costituzionale sulla protezione contro i pericoli naturali (iniziativa parlamentare 02.401 della CAPTE-N), pur essendo stato auspicato un miglioramento della prevenzione dei terremoti, è stata considerata fondamentalmente corretta l'attuale suddivisione dei compiti fra Confederazione e Cantoni nell'ambito della difesa dalle catastrofi naturali. L'introduzione di ulteriori obblighi assicurativi, per contro, è stata respinta in modo chiaro. La CAPTE-N, nella votazione finale del 18 novembre 2003, ha respinto l'iniziativa decidendo quindi di mantenere il sistema attuale.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.