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04.3325 · Mozione · 2004-06-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a provvedere urgentemente affinché si applichi l'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione in relazione con l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore. La discriminazione in funzione della nazionalità, introdotta da alcune Assicurazioni nell'ambito del calcolo dei rischi, deve essere vietata.

Begründung

In Svizzera, parecchie Compagnie d'assicurazione applicano tariffe differenti, graduate in base al criterio della nazionalità, per la stessa copertura assicurativa. Questa discriminazione deliberata e diretta è incostituzionale. Il Consiglio federale deve intervenire subito per ristabilire l'uguaglianza nel settore dell'assicurazione di responsabilità civile.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La mozione non viene intesa come istruzione al Consiglio federale di vietare, nel quadro della vigilanza sulle assicurazioni, determinate tariffe sulla base di abusi giusta l'articolo 17 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) o di farle vietare dall'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP). Secondo l'articolo 120 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10) la mozione è inammissibile "se si intende influire su una decisione amministrativa [...] in una procedura disciplinata dalla legge".

La mozione viene intesa piuttosto come incarico al Consiglio federale di prendere misure volte a impedire discriminazioni ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione nel settore dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore, ad esempio presentando al Parlamento un disegno di atto legislativo o di modifica di un atto legislativo (cfr. art. 120 cpv. 1 e 2 LParl).

2. Il Consiglio federale condivide l'opinione del mozionante secondo cui le discriminazioni nel settore dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore sono inammissibili.

3. In linea di principio, si presuppone che l'UFAP intervenga, quale autorità di vigilanza competente e in applicazione dell'articolo 35 capoverso 3 della Costituzione (RS 101) e dell'articolo 17 LSA, contro le tariffe che sono discriminatorie o che prevedono premi differenti senza un motivo valido.

Le tariffe attuali che, come si sa, sono basate sui rischi e in funzione tra l'altro della nazionalità non costituiscono dal punto di vista del diritto costituzionale né una violazione del principio dell'uguaglianza giuridica né una discriminazione. La differenziazione delle tariffe nel settore dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore è conforme al principio di proporzionalità e materialmente giustificata se il calcolo di tali tariffe è effettuato in modo oggettivo per i diversi gruppi di rischio sulla base delle statistiche relative alle principali caratteristiche di rischio. Se per determinate nazionalità si registra un numero più elevato di danni, ne possono risultare tariffe più elevate per gli appartenenti alle suddette nazionalità. Di conseguenza, queste ultime devono pagare premi più elevati non solo perché gli assicuratori si sono riferiti alla caratteristica della nazionalità quando hanno determinato il premio, ma perché è statisticamente dimostrato che gli appartenenti alle nazionalità in questione rappresentano un rischio maggiore di altri. La disparità dei premi risultante dalla tariffazione descritta non è dunque contraria al principio dell'uguaglianza giuridica, poiché è giustificata da ragioni oggettive. Dato che il criterio della nazionalità è applicato a tutte le nazionalità presenti nell'effettivo dell'assicuratore, quindi non solo ad alcune, il suo uso non può in particolare essere qualificato come discriminatorio.

4. Il Consiglio federale continua a seguire gli sviluppi e non esiterebbe a predisporre i provvedimenti necessari.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.