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Certificati della previdenza professionale: distinzione tra le prestazioni dovute all'assicurato nella previdenza obbligatoria e in quella sovraobbligatoria

04.3331 · Mozione · 2004-06-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere mediante ordinanza a che, in caso di

  • versamento di prestazioni di libero passaggio
  • ricorso alla promozione della proprietà di abitazioni
  • divorzio
  • modifica del tasso d'occupazione oppure
  • prelievo anticipato della rendita per altri motivi,

sul certificato d'assicurazione o altri documenti concernenti l'ammontare delle prestazioni dovute all'assicurato non figurino unicamente l'importo della prestazione di libero passaggio o dei diritti acquisiti, bensì venga fatta una chiara distinzione tra le somme della previdenza obbligatoria e quelle della previdenza sovraobbligatoria.

Il Consiglio federale dovrebbe inoltre definire la procedura da adottare in caso di divorzio, affinché le prestazioni della previdenza obbligatoria e sovraobbligatoria vengano ripartite in modo proporzionale tra i coniugi secondo le modalità della partecipazione agli acquisti.

Begründung

La LPP e la revisione LPP concernente il risanamento degli istituti di previdenza prevedono disposizioni differenti per le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e di quella sovraobbligatoria. Nella previdenza obbligatoria il tasso d'interesse minimo ed il tasso di conversione sono fissati per legge. Quest'ultimo e le prestazioni possono essere ridotti, al fine di risanare le casse pensioni, solo entro limiti chiaramente stabiliti dalla legge.

Alcune compagnie d'assicurazione hanno cominciato a considerare sovraobbligatorie tutte le prestazioni non chiaramente definite come obbligatorie o sovraobbligatorie. Per gli assicurati interessati, questo modo di procedere comporta non di rado perdite di circa il 30% delle prestazioni acquisite.

Questi abusi vanno combattuti subito, poiché ulteriori indugi minerebbero la fiducia nel 2° pilastro, peraltro già intaccata.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente alle disposizioni vigenti, gli istituti di previdenza sono tenuti, su richiesta, ma in ogni caso almeno ogni tre anni, ad informare gli assicurati sullo stato del loro avere di vecchiaia e sull'importo della parte obbligatoria (art. 24 cpv. 1 LFLP). L'informazione in merito ai diritti degli assicurati ne implica l'attestazione. Il nuovo disciplinamento della 1 revisione LPP prevede a partire dal 1° gennaio 2005 l'obbligo di informare gli assicurati una volta all'anno (art. 86b cpv. 1 lett. a LPP). Le disposizioni vigenti impongono inoltre l'obbligo di informare anche in caso di libero passaggio (art. 8 cpv. 1 LFLP) e di modifica del tasso d'occupazione per almeno sei mesi (art. 20 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 LFLP). In caso di prelievo anticipato parziale della prestazione di vecchiaia vi è di regola una contemporanea riduzione del tasso d'occupazione, ragion per cui l'assicurato viene informato, mentre in caso di prelievo anticipato dell'intera prestazione di vecchiaia non rimane alcuna prestazione di libero passaggio e quindi non vi è più una distinzione tra l'avere obbligatorio e quello sovraobbligatorio. Negli altri casi menzionati nella mozione, non è attualmente previsto un particolare obbligo di informare nel corso dell'anno e non lo sarà nemmeno con la 1a revisione LPP.

Il Consiglio federale sostiene gli sforzi volti a migliorare la trasparenza e, di conseguenza, la fiducia nella previdenza professionale. Si chiede tuttavia che relazione vi sia tra l'utilità dell'informazione immediata degli assicurati (rispetto alla notifica alla fine dell'anno), qualora si verificassero i casi citati, e l'onere amministrativo supplementare con i relativi costi. Prima di emanare nuove disposizioni, deve essere chiarita questa questione.

Per quanto riguarda il modo di procedere nel trasferire i fondi previdenziali in caso di divorzio, anche il Consiglio federale è del parere che va posto l'accento su un'effettiva parità di trattamento. Come già espresso nella risposta all'interrogazione 04.1028 "Patrimonio di previdenza LPP in caso di divorzio. Ripartizione della parte obbligatoria e della parte sovraobbligatoria", sono necessarie nuove basi per disciplinare questa questione. Il Consiglio federale non ritiene tuttavia ragionevole procedere a modifiche di legge solo su questo punto e non sull'intera problematica della compensazione nell'ambito della previdenza professionale in caso di divorzio. Tali modifiche andrebbero valutate nel corso dei lavori relativi all'iniziativa parlamentare 04.409 "Divorzio. Effettiva parità di trattamento della donna per quanto riguarda le prestazioni d'uscita LPP" e coordinate con essi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. Qualora la prima Camera la approvasse, il Consiglio federale chiederà alla seconda Camera di trasformarla in un mandato d'esame.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.