04.3332 · Interpellanza · 2004-06-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
All'inizio del 2004 è entrata in vigore la nuova legge sulla formazione professionale (LFPr). Con le nuove disposizioni l'attuale sistema di sovvenzionamento basato sui costi è sostituito da un sistema di importi forfetari versati ai Cantoni. Inoltre, il 10 percento dei fondi stanziati dalla Confederazione per la formazione professionale è riservato alla promozione di progetti di sviluppo (art. 54 LFPr) e a prestazioni particolari di interesse pubblico (art. 55 LFPr). Le domande relative a progetti e contributi sono valutate e coordinate d'intesa con la Commissione federale della formazione professionale. In questo modo la politica di sviluppo e di promozione della formazione professionale trova un solido fondamento.
Per lo sviluppo della formazione professionale è importante che gli importi forfetari concessi ai Cantoni siano integrati da contributi destinati a progetti innovativi di cui all'articolo 54 LFPr. Tali contributi sono incentivi mirati e di durata determinata per progetti pilota, studi, valutazioni e finanziamenti d'avviamento, per esempio per la creazione di strutture organizzative per nuove professioni. La Confederazione contribuisce in misura massima al 60% dei costi, arrivando in casi eccezionali fino all'80%. In questo modo è assicurato sia un importo sufficiente per l'innovazione, sia l'impegno e la partecipazione delle parti interessate. Durante la valutazione dei progetti si verifica che le attività proposte non si riducano a una ripetizione di progetti di proseguimento ma che si assicuri il trasferimento delle innovazioni di comprovata validità al comparto delle offerte di base, le quali beneficiano di contributi forfetari.
L'articolo 55 consente di ripartire l'onere per favorire lo svolgimento di compiti particolari di interesse pubblico. Ci saranno sempre prestazioni che, nonostante il loro carattere prettamente deficitario, dovranno essere fornite nell'interesse pubblico: per esempio, l'integrazione di gruppi penalizzati, il mantenimento di offerte di particolare interesse per considerazioni di politica strutturale o regionale (per esempio, per le minoranze linguistiche o per professioni con un numero di apprendisti particolarmente ridotto). A questi si aggiungono anche i provvedimenti volti a garantire e ampliare l'offerta di posti di tirocinio. Le prestazioni particolari d'interesse pubblico sono concepite sempre a lungo termine, ma anch'esse sottostanno a un controllo periodico.
Risposta alla domanda 1:
Lo scorso anno gli articoli 54 e 55 della nuova legge sulla formazione professionale non sono stati applicati: fino alla fine del 2003 era infatti ancora in vigore la legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale. Tuttavia, per progetti innovativi e prestazioni particolari d'interesse pubblico erano disponibili fondi dal credito per il 2° decreto per i posti di tirocinio. Il Parlamento ha approvato per gli anni dal 2000 al 2004 uno stanziamento complessivo di 100 milioni di franchi, destinato a investimenti per il miglioramento durevole del mercato dei posti di tirocinio e per lo sviluppo della formazione professionale. La parità fra donna e uomo era e rimane un'altra priorità fondamentale. Uno studio sul marketing dei posti di tirocinio previsto dal 2° decreto in materia e pubblicato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) nell'estate 2004 rivela che la Confederazione e i Cantoni hanno investito 20 milioni di franchi tra il 2000 e 2004 a sostegno di circa 60 progetti rivolti al mercato dei posti di tirocinio. I progetti interessavano sia giovani al momento della scelta professionale sia potenziali aziende di tirocinio e, nella maggior parte dei casi, si sono svolti nell'arco di più anni.
Risposta alla domanda 2:
La formazione professionale è un compito svolto congiuntamente da Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro. Come il Consiglio federale ha già affermato in risposta ad altri interventi parlamentari dell'autrice della presente interpellanza (mozione 04.3060 e mozione 04.3104), è opportuno che il marketing dei posti di tirocinio resti di competenza cantonale. Gli uffici cantonali preposti alla formazione professionale hanno dimestichezza con la situazione esistente nelle regioni e curano i contatti con le imprese a livello locale. Di conseguenza possono valutare nel modo migliore l'evoluzione dell'offerta di posti di tirocinio, adottare tempestivamente i provvedimenti opportuni e assistere individualmente i giovani nella ricerca di un posto. Dal canto suo, la Confederazione provvede a garantire condizioni quadro ottimali, creando, ad esempio, un ufficio di coordinamento delle reti di aziende di tirocinio. Inoltre, quando l'offerta di posti di tirocinio è scarsa, la Confederazione offre ai Cantoni un ulteriore aiuto finanziario affinché questi possano adottare misure proprie per intervenire sul mercato dei posti.
Risposta alla domanda 3:
Nel 2003, malgrado i mutamenti strutturali dell'economia, l'evoluzione congiunturale e il numero crescente di studenti che hanno concluso la scuola dell'obbligo, si è riusciti a procurare un posto di tirocinio o a offrire una soluzione transitoria ai giovani interessati. I tre strumenti che si sono dimostrati più efficaci vengono utilizzati anche nel 2004: il ricorso a promotori cantonali di posti di tirocinio, l'istituzione di reti di aziende di tirocinio e l'offerta di servizi di collocamento e assistenza individuale ai giovani che non hanno trovato un posto per la pratica professionale. Per il finanziamento di queste misure la Confederazione dispone dei fondi in virtù degli articoli 54 e 55 LFPr.
Risposta alla domanda 4:
L'entrata in vigore della nuova legge sulla formazione professionale crea i presupposti e gli strumenti per far funzionare in maniera efficace il mercato dei posti di tirocinio. La legge tiene conto delle esperienze compiute negli ultimi anni: il primo e il secondo decreto sui posti di tirocinio hanno permesso di testare concretamente l'efficacia e le modalità di realizzazione di alcune innovazioni già prima dell'entrata in vigore della legge. Essendo una legge quadro, la LFPr lascia aperta la possibilità di adeguare i profili professionali esistenti alle mutate esigenze e all'evoluzione delle nuove professioni. L'istituzione di formazioni professionali di base biennali che portano al conseguimento del certificato federale di formazione pratica permette di ottenere un titolo riconosciuto anche a coloro che hanno difficoltà scolastiche. Con il contributo a fondi per la formazione specifici per i singoli rami professionali è possibile ripartire la responsabilità ai fini della formazione anche tra chi non vi partecipa attivamente. La Commissione federale per la formazione professionale svolge una funzione di controllo e consultiva. L'articolo 13 LFPr autorizza il Consiglio federale ad adottare provvedimenti temporanei per rimediare a squilibri sul mercato dei posti di tirocinio. Infine, grazie alla nuova legge sulla formazione professionale la Confederazione stanzierà in futuro maggiori fondi per la formazione professionale.
Le potenzialità della nuova legge sulla formazione professionale, la chiara ripartizione dei compiti tra la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro e il rispetto del sistema federalistico permettono di adottare tempestivamente misure efficaci e appropriate.
Risposta del Consiglio federale.