04.3340 · Interpellanza · 2004-06-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è disposto a rivedere lo statuto dei sopravvissuti al genocidio ruandese e a concedere loro asilo?
È pure disposto a permettere ai sopravvissuti che lo desiderano di trasferirsi dai Cantoni germanofoni a quelli francofoni?
Begründung
Esattamente 10 anni fa, a causa del genocidio ruandese perirono tra 800 000 e un milione di persone. Qualche centinaio di sopravvissuti hanno chiesto asilo in Svizzera. Soltanto 189 di essi l'hanno ottenuto. Alcuni hanno ottenuto un'ammissione provvisoria, altri non sono stati allontanati ma non dispongono nemmeno di un titolo di soggiorno: nella Svizzera romanda si contano 14 casi.
In caso di ritorno nel loro Paese, la minaccia per queste persone non sarebbe rappresentata dal regime al potere, ma dalla loro qualità di sopravvissuti a quanto avvenuto. È inoltre estremamente doloroso, se non addirittura impossibile, ritornare in luoghi in cui si è assistito al massacro dei propri congiunti e in cui l'ambiente sociale è stato completamente sconvolto.
Per di più, l'ammissione provvisoria è uno statuto troppo precario per permettere a persone traumatizzate dalla perdita dei loro parenti di ricostruirsi una vita. Il genocidio ruandese è stato riconosciuto come tale dalle Nazioni Unite. È normale che la Svizzera protegga chi è scampato a un simile crimine contro l'umanità. A queste persone dovrebbe applicarsi l'articolo 1 C numero 5 della Convenzione sui rifugiati (riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori). Non si può pretendere dai sopravvissuti al genocidio che adducano motivazioni politiche per giustificare una domanda d'asilo.
Inoltre in Ruanda, prima del genocidio, il francese era una lingua ufficiale. Nonostante ciò alcuni richiedenti l'asilo ruandesi sopravvissuti sono stati assegnati a Cantoni germanofoni, rendendo più difficile il loro processo d'integrazione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo il diritto vigente è considerato rifugiato chiunque è esposto, o ha fondati motivi per temere di esserlo, a seri pregiudizi diretti contro la sua persona, conformemente ai criteri enumerati all'articolo 3 capoverso 1 della legge sull'asilo. Nell'ambito di questa normativa si tiene conto della persecuzione anteriore subita dalla persona bisognosa di protezione e dell'esistenza di motivi gravi fondati ai sensi dell'articolo 1 C numero 5 della convenzione sullo statuto dei rifugiati. Tuttavia, tra il pregiudizio invocato e la fuga dal Paese deve sempre esistere uno stretto nesso di causalità temporale, in assenza del quale lo statuto di rifugiato non viene riconosciuto.
Pertanto, a condizione che la persecuzione risultasse verosimile e che esistessero seri motivi nel senso definito dalla giurisprudenza, è stato riconosciuto lo statuto di rifugiati ai cittadini ruandesi che hanno chiesto asilo in Svizzera durante il periodo del genocidio o poco tempo dopo. Parallelamente, altri cittadini ruandesi che hanno fondato le loro domande su motivi diversi sono stati in linea di principio ammessi provvisoriamente. Infine alcuni sono stati esclusi dal diritto d'asilo a causa della loro implicazione nella commissione di atti di barbarie.
Nel corso degli ultimi anni, le domande d'asilo depositate da cittadini ruandesi non sono più motivate dal genocidio ma si fondano su altre ragioni. Nella misura in cui è riconosciuto un bisogno di protezione, l'asilo viene accordato se tutte le condizioni legali sono soddisfatte. Per quel che concerne i richiedenti l'asilo ruandesi, la quota di domande accolte è del 53,8 per cento per il 2003 e del 62,5 per cento per il 2004.
Secondo il Consiglio federale, nell'ambito della normativa vigente la procedura individuale permette di valutare in modo oggettivo e serio il bisogno personale di protezione ed eventualmente di rispondervi, tenendo segnatamente conto dell'esistenza di motivi gravi fondati e del necessario nesso causale tra persecuzione e fuga.
A prescindere dalla loro nazionalità, la ripartizione dei richiedenti l'asilo si basa sui criteri stabiliti nella legge sull'asilo e nelle sue ordinanze d'applicazione. L'autorità prende quindi in considerazione gli interessi legittimi del Cantone e del richiedente. Il solo fatto di parlare una lingua ufficiale svizzera non conferisce tuttavia un diritto all'attribuzione a un Cantone determinato (GICRA 2001/7). Occorre peraltro ricordare che la Confederazione versa a ogni rifugiato riconosciuto di età superiore ai 16 anni un importo forfettario per l'apprendimento della lingua del Cantone di soggiorno. Questa misura facilita l'integrazione, in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro.
Risposta del Consiglio federale.