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04.3368 · Mozione · 2004-06-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto con una proposta di revisione totale della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e della legge federale relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale. La proposta deve permettere di creare il giusto equilibrio tra l'efficienza della collaborazione e la protezione dei legittimi interessi delle parti coinvolte.

Begründung

La pratica seguita dalla Svizzera in materia di cooperazione con le autorità di perseguimento penale estere si basa su criteri formali, senza un esame materiale preliminare. La prassi sembra essere puramente automatica, in particolare nei casi in cui lo Stato richiedente è membro del Consiglio d'Europa. Evidentemente la Svizzera considera che la procedura sia conforme alle esigenze poste dalle pertinenti convenzioni soltanto per il fatto che lo Stato richiedente appartiene al Consiglio d'Europa. La realtà mostra invece che un procedimento estero può anche essere utilizzato per neutralizzare un avversario politico scomodo, come è avvenuto nel caso Yukos.

Occorre quindi fare il punto della situazione, affinché vengano presi in considerazione, oltre all'auspicata efficacia della cooperazione internazionale, anche la legittima necessità di protezione delle persone interessate dalla domanda di assistenza giudiziaria.

Si rammenta che l'articolo 2 della legge federale sull'assistenza giudiziaria in materia penale (AIMP) prevede che la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, o che tenda a perseguire o punire una persona a causa delle sue opinioni politiche.

Per quanto attiene al caso Yukos, occorre rilevare che il Consiglio d'Europa è direttamente intervenuto in seguito alla presentazione, il 12 febbraio 2004, di una mozione con la quale dodici membri dell'assemblea parlamentare esprimevano la loro preoccupazione riguardo alla violazione dei principi dello Stato di diritto (legalità dell'arresto e della detenzione, diritto di essere sentito e presunzione d'innocenza in particolare). È noto che, in seguito alla presentazione della mozione, l'ex ministra tedesca della giustizia Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ha compiuto una visita di vari giorni a Mosca al fine di indagare, nella sua qualità di relatrice speciale dell'assemblea, sulle circostanze dell'arresto e delle imputazioni di alti dirigenti della Yukos, senza però essere stata autorizzata a incontrare i detenuti. Non ha ancora presentato il suo rapporto conclusivo.

Senza la pretesa di essere esaustivo, chiedo che la revisione delle due leggi citate si proponga di:

- rivedere l'elemento federalista nell'esecuzione delle domanda d'assistenza;

- adeguare il trattato con gli USA al sistema ricorsuale dell'AIMP;

- adeguare l'AIMP al secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (competenza di osservare una persona, discrezione nella conduzione di inchieste; partecipazione obbligatoria dei funzionari stranieri: confidenzialità in vista della protezione giuridica ulteriore, direzione della procedura di acquisizione delle prove);

- limitare la cooperazione se vi è il rischio di violazioni di diritti umani all'estero (legittimazione per invocare la CEDU, informazione dell'interessato - caso Sevinç);

- garantire la confidenzialità in caso di sequestro di atti (selezione da parte di un giudice di atti in possesso di avvocati);

- tutelare la proprietà in caso di sequestro di valori patrimoniali (inattività, imprescrittibilità all'estero, protezione giuridica degli aventi diritto economici);

- assicurare la priorità della procedura penale nazionale su quella estera;

- definire le condizioni generali dell'attività del Consiglio federale nell'ambito delle relazioni internazionali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La procedura di assistenza giudiziaria è retta dalla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza giudiziaria in materia penale (AIMP; RS 351.1). Tale normativa determina a quali condizioni la Svizzera può accordare assistenza giudiziaria a uno Stato estero e disciplina le modalità della procedura. Il 4 ottobre 1996 la legge è stata parzialmente rivista. Nell'ambito di tale revisione è stata ampliata la lista di strumenti a tutela dei diritti umani, di cui all'articolo 2 AIMP (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

La legge sull'assistenza giudiziaria offre a qualsiasi persona direttamente o indirettamente colpita da una misura d'assistenza giudiziaria la possibilità di depositare un rimedio giuridico contro la decisione che pone fine alla procedura, emanata dall'autorità cantonale o federale competente. Nella procedura si può segnatamente censurare l'incompatibilità della procedura nello Stato estero con i diritti dell'uomo o la violazione dei principi di uno Stato di diritto. Tale protezione giuridica sarà rafforzata dopo l'entrata in vigore della revisione dell'organizzazione giudiziaria, adottata nella sessione estiva 2005 (Boll. Uff. 2005 S 665 / Boll. Uff. 2005 N 969). Nel corso delle deliberazioni relative alla legge sul Tribunale amministrativo federale e sul Tribunale penale federale, il Parlamento si è espresso a favore di una procedura di ricorso a due istanze nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, designando il Tribunale penale federale come prima istanza ricorsuale. La procedura di ricorso a un'istanza (in cui il Tribunale federale amministrativo funge da autorità ricorsuale), proposta originariamente dal Consiglio federale e approvata in seguito dal Consiglio degli Stati, era stata criticata soprattutto dal Tribunale federale. Si temeva che la protezione giuridica delle persone interessate potesse rivelarsi insufficiente, qualora decisioni in materia di estradizione e d'assistenza giudiziaria fossero esaminate da una sola istanza giudiziaria anche in casi particolarmente importanti. La divergenza creata in merito dal Consiglio nazionale è stata appianata nel corso delle sessioni primaverile ed estiva 2005. Le due Camere hanno approvato il nuovo ordinamento proposto dal Consiglio federale, in base al quale è previsto un accesso limitato al Tribunale federale in casi di estradizione e assistenza giudiziaria (Boll. Uff. 2005 S 118, 533 / Boll. Uff. 2005 N 642).

In base a questa normativa, sono impugnabili davanti al Tribunale penale federale le decisioni in materia di estradizione dell'Ufficio federale di giustizia e le decisioni in materia di estradizione con le quali un'autorità cantonale o federale chiude la procedura. Le decisioni su ricorso emanate dal Tribunale penale federale possono essere impugnate davanti al Tribunale federale, se si tratta di un'estradizione o di una misura di assistenza giudiziaria che richiede una misura coercitiva e in presenza di un caso particolarmente importante. Vi è un caso particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 LTF; FF 2005 3643). Nell'ambito della procedura davanti al Tribunale federale, mediante un termine ricorsuale di dieci giorni e un termine di quindici giorni per la dichiarazione di ammissibilità del ricorso si intende garantire che venga tenuto conto del principio dell'accelerazione della procedura. La stessa procedura vale anche per le domande di assistenza giudiziaria degli Stati Uniti. Non sono sottoposti a questa normativa i casi di assistenza amministrativa internazionale, per i quali il Parlamento si è attenuto all'approccio originario del Consiglio federale, che prevedeva un'unica istanza di ricorso.

Con la procedura di ricorso a due istanze, approvata dal Parlamento il 17 giugno 2005, si corrisponde ampiamente alla richiesta della mozione. Dopo l'entrata in vigore della legge sul Tribunale federale, il Tribunale federale avrà la possibilità di esaminare i punti criticati dall'autore della mozione e di colmare le eventuali lacune. La giurisprudenza del Tribunale federale sarà determinante per tutte le procedure in materia d'assistenza giudiziaria; se ne terrà inoltre conto nei futuri accordi d'assistenza giudiziaria. Alla luce di tale evoluzione non si giustificano pertanto adeguamenti legislativi in materia di assistenza giudiziaria.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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