04.3375 · Interpellanza · 2004-06-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Dato che il Tribunale penale federale ha avviato la sua attività alcuni mesi or sono, pongo i seguenti quesiti:
1. qual è la mole di lavoro del Tribunale? Quale sarà la sua evoluzione nei prossimi mesi?
2. Quanti casi concernono la "criminalità organizzata" in senso tecnico-giuridico?
3. Qual è la mole di lavoro del Ministero pubblico della Confederazione nell'ambito della "criminalità organizzata"?
4. L'evoluzione osservata della mole di lavoro conferma la situazione prevista dal Consiglio federale sulla base delle predizioni del Ministero pubblico della Confederazione ed esposta in un'analisi economico-aziendale da Ernst & Young Consulting AG, ovvero che nel 2004 un tribunale penale autonomo avrebbe senz'altro una notevole mole di lavoro con 32 atti d'accusa e 636 ricorsi?
5. Il Consiglio federale è tuttora persuaso di aver creato uno strumentario estremamente efficace istituendo misure di lotta alla "criminalità organizzata" che s'imponevano di fronte a un nuovo tipo di criminalità o aveva ragione chi parlava di provvedimenti puramente simbolici suggeriti dal panico?
Begründung
L'interpellanza non mira alla soppressione del Tribunale penale federale, ma è volta a promuovere una riflessione critica sulla lotta contro la "criminalità organizzata" così com'è attuata oggi.
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1
Il Tribunale penale federale a Bellinzona è attualmente composto di undici giudici penali federali per un tasso d'occupazione dell'870%. Sette giudici coprono il 520% dei posti alla Corte penale e gli altri quattro coprono il 350% dei posti alla Corte dei reclami penali. I giudici sono stati nominati dall'Assemblea federale (Camere riunite) nell'ottobre del 2003. Questa formazione minima subirà aumenti successivi fino ad arrivare, a seconda del numero di pratiche, a 15-35 giudici penali federali (art. 1 n. 3 legge sul Tribunale penale federale, LTPF).
In questa composizione minima, notevolmente inferiore a quella prevista dalla legge di 15-35 giudici, il Tribunale penale federale è coperto di lavoro. I membri della Corte penale, infatti, oltre a preparare i dibattimenti intervengono quali relatori presso la Corte dei reclami penali. Tale intervento, tuttavia, preclude la loro successiva collaborazione, per quello stesso caso, nella loro Corte. Il disbrigo di procedimenti nelle tre lingue ufficiali è inoltre limitato, dato il numero modesto di giudici. Per quanto riguarda i casi in lingua italiana e francese a volte si è già alle strette.
Verso la metà del mese di agosto 2004 alla Corte penale ha avuto luogo la prima udienza per un caso di truffa dell'ordine di milioni di franchi svizzeri. L'udienza del secondo caso avrà luogo a metà settembre del 2004. Per i prossimi tempi le disponibilità del Tribunale saranno sfruttate appieno. L'ampliamento pianificato per gli anni 2004-2005 non sarà però attuato.
Nell'autunno del 2003 il Ministero pubblico della Confederazione stimò che nel corso del 2004 avrebbe potuto inoltrare dai 10 ai 12 atti d'accusa al Tribunale penale federale a Bellinzona. Nei prossimi mesi si potrà valutare se le stime sono confermate o no.
Ad domanda 2
Il progetto Efficienza e la competenza delle autorità preposte al perseguimento penale della Confederazione e del Tribunale penale federale non concernono solo la criminalità organizzata in senso "tecnico-giuridico". Le autorità preposte al perseguimento penale della Confederazione sono anche competenti per il perseguimento dei reati riconducibili a organizzazioni criminali e per la lotta contro la corruzione, la criminalità economica, il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 340bis CP.
Per reato "riconducibile a un'organizzazione criminale" si intende ad esempio il traffico notevolmente organizzato di eroina in Svizzera, per il quale un cartello di stupefacenti fornisce il prodotto, ossia gli stupefacenti. Il legame con la criminalità organizzata è chiaramente dato, anche se i trafficanti attivi in Svizzera non sono, essi stessi, membri del cartello straniero di stupefacenti.
I casi per i quali l'atto d'accusa è già stato trasmesso alla Corte penale del Tribunale penale federale non rientrano nell'ambito dell'articolo 340 bis CP, bensì nelle competenze classiche della Confederazione ai sensi dell'articolo 340 CP e presentano, tra l'altro, il capo d'accusa di riciclaggio di denaro. Tra le competenze definite "classiche" del Ministero pubblico della Confederazione rientrano anche il perseguimento dei reati commessi da impiegati della Confederazione e il perseguimento dei reati attinenti al diritto penale accessorio, ossia le infrazioni alla legge federale sul materiale bellico, alla legge federale sugli esplosivi, alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego e alla legge federale sulla navigazione aerea.
L'Ufficio dei giudici istruttori federali si occupa attualmente di 28 procedimenti che rientrano nelle nuove competenze (criminalità organizzata, reati riconducibili a un'organizzazione criminale ad es. il traffico di stupefacenti, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo ecc.). I casi per i quali è prevista la trasmissione dell'atto d'accusa al Tribunale penale federale entro la fine del 2004 sono 6. Per quanto riguarda una parte di questi casi, i reati riconducibili a un'organizzazione criminale sono stati commessi in parte all'estero, mentre l'attività di riciclaggio di denaro è stata svolta in o attraverso la Svizzera.
Nei primi quattro mesi della sua esistenza, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha sbrigato 67 procedimenti su un totale di 108 procedure di reclamo e altri procedimenti, nonché statuito in merito all'autorizzazione di controlli telefonici per 89 procedimenti. Il 50% delle procedure di reclamo e altri procedimenti menzionati in corso o evasi e pressoché la totalità delle autorizzazioni di controlli telefonici rientrano nell'ambito delle nuove competenze della Confederazione.
Ad domanda 3
Per i due anni successivi all'entrata in vigore il rapporto 2000, su cui si basa l'ampliamento pianificato dal progetto Efficienza, pronosticava l'apertura di 56 nuovi procedimenti complessi e di ampia portata (24 nel 2002 e 32 nel 2003) nell'ambito della criminalità organizzata (criminalità organizzata, reati riconducibili a un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, genocidio, corruzione). Ne sono invece stati aperti 58 (30 nel 2002 e 28 nel 2003).
Il 30 giugno 2004 il Ministero pubblico della Confederazione si occupava di 75 procedimenti complessi (47 per criminalità organizzata, reati riconducibili a un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, genocidio, corruzione; 7 per criminalità economica; 21 per l'esecuzione di assistenza giudiziaria1)). Sono inoltre stati aperti 197 procedimenti non complessi e 96 accertamenti preliminari.
È tuttavia prematuro procedere a una valutazione di detti casi dal punto di vista quantitativo o qualitativo. La percentuale delle condanne sarà rivelatrice.
Ad domanda 4
Sull'evoluzione constatata l'analisi economico-aziendale cui fa riferimento la domanda sostiene (punto 9.2.2) che una fase di ampliamento di 8 anni è indispensabile per l'assimilazione delle nuove competenze di diritto penale auspicata dal progetto Efficienza. Per il 2002 sono quindi pronosticate 34 inchieste del Ministero pubblico della Confederazione e per il 2008 un centinaio. L'esperienza ha dimostrato che la metà o i due terzi delle inchieste sfociano nell'atto d'accusa dopo approssimativamente due anni di indagini. Ciò significa che nel 2004 gli atti d'accusa inoltrati saranno presumibilmente una ventina e entro il 2011 una settantina (l'analisi è disponibile solo in lingua tedesca).
Nel 2003 il numero di atti d'accusa, pari a 10-12, pronosticati per il 2004 dal Ministero pubblico della Confederazione è inferiore a quello menzionato nell'analisi datata 25 settembre 2000 (20). La differenza è dovuta non da ultimo al fatto che concretamente sono state raccolte esperienze solo dal 1° gennaio 2002, data dell'entrata in vigore del progetto Efficienza. Il numero effettivo di atti d'accusa registrati nel 2004 non potrà essere appurato prima della fine dell'anno.
Ad domanda 5
Il progetto Efficienza, adottato dal Parlamento nonostante l'opinione contraria del Consiglio federale, è meramente una parte degli sforzi spiegati dal Consiglio federale per tutelare la Svizzera dalla criminalità internazionale e, nel contempo, assumersi la responsabilità della relativa lotta sul piano internazionale. Sin dall'inizio degli anni Novanta, il Parlamento ha emanato un relativo pacchetto di misure su richiesta del Consiglio federale. Si pensi alla legislazione in materia di lotta al riciclaggio di denaro, alla legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, all'istituzione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, al diritto penale vigente in materia di corruzione e all'impegno nella lotta al terrorismo. Anche la competenza federale per la lotta alla criminalità organizzata e dei gravi reati riconducibili a organizzazioni di questo stampo è solo un sottosettore in questo ventaglio di misure.
Il progetto Efficienza deferisce, dal livello cantonale a quello federale, competenze attinenti al perseguimento penale poiché è stato rilevato che i medi e piccoli Cantoni in particolare dovevano essere sgravati dal disbrigo di questo tipo di reati.
Il verdetto sull'efficacia del progetto Efficienza anche in materia di lotta alla criminalità organizzata non è ancora arrivato. Il Programma di sgravio 2003 ha segnato una battuta d'arresto, almeno per il momento, per l'ampliamento pianificato. Vi è quindi il tempo necessario per accertare in che misura il progetto Efficienza è pertinente e stabilire il tipo di prosieguo.
1) I 21 procedimenti di esecuzione di assistenza giudiziaria comportano una notevole mole di lavoro per il Ministero pubblico della Confederazione, ma non influiscono minimamente sulla mole di lavoro del Tribunale penale federale.
Risposta del Consiglio federale.