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04.3378 · Mozione · 2004-06-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 55 capoverso 1 lettera a OIPrev in modo che il diritto al rimborso dell'imposta preventiva sia garantito anche alle comunioni di comproprietari e a organizzazioni simili.

Begründung

Attualmente l'Amministrazione federale delle contribuzioni non garantisce il diritto al rimborso a nessuna comunione di comproprietari. Conformemente alla nuova normativa legale, dal 1° gennaio 2001 tale diritto è limitato soltanto alle comunioni di proprietari per piani, malgrado il Consiglio federale avesse già indicato, nella risposta del 2 giugno 1997 alla mozione Widrig, che la questione del diritto semplificato al rimborso si poneva anche per i fondi destinati alla proprietà collettiva di parcheggi, garage, autorimesse, impianti tecnici di riscaldamento, di aerazione e di condizionamento, strade private di quartiere, parchi giochi, parchi, cisterne, rifugi antiaerei ecc.

Nel caso delle comunioni di comproprietari ai sensi dell'articolo 646 segg. CC, il rimborso dell'imposta preventiva è garantito soltanto ai singoli comproprietari. Di conseguenza, numerosi singoli comproprietari richiedono il rimborso di importi in parte molto esigui. Per le comunioni di comproprietari e per l'Amministrazione federale delle contribuzioni il dispendio tecnico e amministrativo è enorme. La modifica proposta semplifica considerevolmente il rimborso per tutte le parti coinvolte.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nella mozione si vuole estendere il diritto autonomo al rimborso delle comunioni di proprietari per piani alle comunioni di comproprietari ordinarie. Dal 1° gennaio 2001, le comunioni di proprietari per piani possono chiedere autonomamente il rimborso dell'imposta preventiva in particolare per il loro fondo di rinnovazione (art. 24 cpv. 5 della legge federale sull'imposta preventiva [LIP; RS 642.21], art. 55 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza dell'imposta preventiva [OIPrev; RS 642.211]). In tal modo, non occorre più che ogni singolo proprietario per piani presenti una richiesta di rimborso per la propria parte. Non si tratta tuttavia di un sistema chiuso: malgrado venga a mancare la garanzia dell'imposta preventiva, i singoli proprietari per piani rimangono assoggettati all'imposta sul reddito e a quella sulla sostanza per la loro quota al fondo di rinnovazione. A prima vista, lo scopo della mozione è comprensibile, ma un'analisi più attenta evidenzia conflittualità d'ordine formale e materiale.

Di seguito vengono innanzitutto esposte le ragioni per le quali la richiesta della mozione non può venir soddisfatta tramite ordinanza (n. 2 - 3). Infine (n. 4), sono indicate diverse questioni che bisognerebbe risolvere, qualora il Parlamento volesse dare seguito alla richiesta con una modifica di legge.

2. Il 22 novembre 2000, la disposizione dell'articolo 55 capoverso 1 lettera a OIPrev è stata adeguata alla disposizione dell'articolo 24 capoverso 5 LIP modificata il 23 giugno 2000 dalle Camere federali, la quale creava le basi per il diritto al rimborso dell'imposta delle comunioni di proprietari per piani. Le modifiche delle suddette disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2001 si riallacciano all'iniziativa parlamentare Widrig del 17 marzo 1998 (98.407 n), che chiedeva di precisare l'articolo 24 capoverso 5 LIP al fine di conferire alle comunioni di proprietari per piani il diritto autonomo al rimborso. Si tratta inoltre essenzialmente del diritto al rimborso dell'imposta preventiva sui redditi provenienti dal fondo di rinnovazione.

3. a) Una disposizione di ordinanza d'esecuzione può riferirsi solamente a materie che costituiscono già oggetto di una disposizione di legge (principio della preminenza della legge). In particolare, una legge non può essere modificata da una semplice prescrizione di un'ordinanza d'esecuzione. Sia per la riscossione che per il diritto al rimborso dell'imposta, è sempre necessaria una base legale (principio della legalità dei tributi). In questo modo vale sempre, in particolare in considerazione delle regole di delegazione, il principio secondo cui il legislatore stesso ha il compito di disciplinare oltre all'oggetto delle imposte e al loro calcolo anche la cerchia dei contribuenti (e rispettivamente degli aventi diritto al rimborso dell'imposta). Con riguardo alla fattispecie, si constata che la disposizione dell'articolo 55 capoverso 1 lettera a OIPrev limita il diritto autonomo di rimborso alle comunioni di proprietari per piani, poiché la disposizione (legale) dell'articolo 24 capoverso 5 LIP, su cui essa si fonda, cita esplicitamente (solo) le comunioni di proprietari per piani e non anche le ordinarie comunioni di comproprietari (per la differenza tra comunioni di proprietari per piani e comunioni di comproprietari, vedi n. 3. d più sotto). Giusta il tenore della disposizione di legge, il Consiglio federale non può pertanto modificare l'articolo 55 capoverso 1 lettera a LIP ai sensi della mozione.

b) In occasione dei dibattiti sull'iniziativa parlamentare Widrig, il Consiglio federale si è sempre dichiarato contrario a un diritto autonomo al rimborso delle comunioni di proprietari per piani: in primo luogo perché se il diritto al rimborso è conferito alla comunione esente da imposta invece che al proprietario per piani assoggettato all'imposta, vi è una contraddizione con l'obiettivo di garanzia dell'imposta preventiva. Secondariamente, attribuendo il diritto autonomo al rimborso alla comunione di proprietari per piani si potrebbe incorrere nel rischio di un doppio rimborso (anche ai singoli proprietari per piani).

c) Le Camere federali erano a conoscenza di tali riflessioni al momento della decisione del 23 giugno 2000 concernente le modifiche dell'articolo 24 capoverso 5 LIP. Nel suo rapporto al Consiglio nazionale del 26 ottobre 1999 sull'iniziativa parlamentare Widrig, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale si è espressa come segue: "il rimborso dell'imposta preventiva ai comproprietari è certamente corretto dal punto di vista della concezione dell'imposta preventiva e della sistematica giuridica. Dal punto di vista delle conseguenze per il gettito fiscale, il vantaggio è per contro trascurabile. La Commissione è di conseguenza del parere che un certo pragmatismo debba regnare in materia" (FF 2000 547 segg., 551). Dagli atti risulta che entrambi i Consigli nella loro decisione del 23 giugno 2000 abbiano ravvisato una semplificazione procedurale e nel contempo preso in considerazione un'eventuale non dichiarazione da parte dei singoli proprietari per piani (cfr. anche Bollettino ufficiale 2000, Consiglio nazionale N 21 seg. / Bollettino ufficiale 2000, Consiglio degli Stati p. 357 seg.). In conclusione risulta che, dall'iniziativa parlamentare Widrig del 17 marzo 1998, ai relativi dibattiti e fino alla decisione delle Camere federali del 23 giugno 2000 riguardo alle modifiche della legge sull'imposta preventiva, si è sempre trattato precipuamente delle comunioni di proprietari per piani. Le comunioni di comproprietari ordinarie non erano mai state coinvolte. Quindi, anche tenendo conto dell'origine e dell'evoluzione della disposizione modificata il 23 giugno 2000 dell'articolo 24 capoverso 5 LIP, non è possibile adeguare l'ordinanza ai sensi della mozione.

d) A favore della regolamentazione in vigore che prevede il diritto autonomo al rimborso limitato alle comunioni di proprietari per piani bisogna tenere conto del fatto che la proprietà per piani è un tipo di comproprietà organizzata in modo particolare: si distingue dalla comproprietà ordinaria perché alla quota di comproprietà è legato un diritto esclusivo del comproprietario di godere e di sistemare internamente una parte determinata di un edificio. In particolare però, a differenza della comproprietà ordinaria, la legge concede alla comunione di proprietari per piani per il settore dell'amministrazione comunitaria (ristrette) capacità di agire e patrimoniali. A differenza della comproprietà ordinaria, conformemente all'articolo 712 capoverso 1 CC, la comunione di proprietari per piani acquista in proprio nome i beni risultanti dalla sua amministrazione, in particolare i contributi dei comproprietari e le disponibilità che ne risultano, come il fondo di rinnovazione. Il singolo comproprietario non può disporre autonomamente della quota del suo fondo costituita tramite il regolamento o l'autorizzazione della maggioranza del fondo di rinnovazione, così come non può rivendicare la stessa quota o richiedere lo scioglimento del fondo; un acquirente dell'unità di piano è assoggettato eo ipso a obblighi e doveri dell'alienante anche per quel che concerne il fondo di rinnovazione. Inoltre, questa (seppur limitata) capacità patrimoniale delle comunioni di proprietari per piani è stata utilizzata come motivazione durante i dibattiti riguardanti l'iniziativa parlamentare Widrig alle Camere federali, al fine di giustificare il diritto autonomo al rimborso della comunione di proprietari per piani dell'imposta preventiva sul reddito proveniente dal fondo di rinnovazione, nonostante la competenza legale di ogni comproprietario. Tale motivazione non può essere applicata alle comunioni di comproprietari ordinarie, per cui il Consiglio federale, anche per questo motivo, non può riconoscere loro il diritto autonomo al rimborso in vigore per le comunioni di proprietari per piani.

4. Se, invece della modifica dell'ordinanza, la mozione chiedesse un adeguamento della legge sull'imposta preventiva, le obiezioni di cui al numero 3. b più sopra le sarebbero opponibili in misura ancora più marcata. Inoltre, bisognerebbe considerare che in caso di un'eventuale modifica della legge sull'imposta preventiva, già in prima analisi i diritti di comproprietà su beni mobili non dovrebbero venire presi in considerazione. Dovrebbe dunque essere richiesta la prova che, per quanto concerne il fondo di rinnovazione, i singoli comproprietari (ordinari) proprio come i proprietari per piani non abbiano il diritto né al rimborso (totale o parziale) della propria quota né allo scioglimento del fondo di rinnovazione. Un ulteriore problema sussisterebbe se le comunioni di comproprietari chiedessero il rimborso dell'imposta preventiva non solo sul reddito del fondo di rinnovazione, ma anche sui semplici proventi d'esercizio.

L'attuale situazione giuridica è insoddisfacente per quanto riguarda l'imposta sul reddito e sulla sostanza. I singoli proprietari per piani soggiacciono all'obbligo di dichiarazione e la relativa prassi varia da Cantone a Cantone. Infatti, alcuni Cantoni ritengono che non occorra dichiarare la quota poiché i proprietari per piani non possono disporre dei soldi; questa concezione favorisce i proprietari per piani rispetto agli altri proprietari di abitazioni. Altri Cantoni sono del parere che sebbene il proprietario sia assoggettato all'imposta, egli possa comunque dedurre il suo reddito a titolo di manutenzione di beni immobili (per lo meno fino a quando esso non si avvalga della deduzione complessiva). Infine, altri Cantoni tassano interamente la quota. Queste disuguaglianze legislative sono urtanti. Pertanto non sarebbe sensato trasporre semplicemente il diritto al rimborso delle comunioni di proprietari per piani ai rapporti di comproprietà ordinaria. Nel caso di una soluzione legislativa, bisognerebbe quindi considerare questa tematica. Inoltre, nel quadro di questi lavori occorrerebbe semplificare il sistema fiscale nella sua totalità e, tra le altre cose, rivedere l'imposta sul reddito e quella sulla sostanza per tutte le comunioni di comproprietari.

Qualora la mozione dovesse essere approvata dalla Camera prioritaria, il Consiglio federale proporrebbe alla seconda Camera di trasformarla in una domanda d'esame.

Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.