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04.3384 · Interpellanza · 2004-06-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Si invita il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. È dell'avviso che una procedura di mediazione, alla quale partecipano per lo più gruppi di cittadini e comuni, sia uno strumento adeguato per dirimere questioni controverse di diritto internazionale?

2. Per quale motivo non ha ancora avviato una procedura di composizione delle controversie in seno al Consiglio OACI per le questioni riguardanti l'interpretazione della Convenzione di Chicago e dell'accordo sul transito?

3. È dell'avviso che le questioni inerenti al diritto della concorrenza (discriminazione di persone/aziende secondo il diritto comunitario) possono essere oggetto di una procedura di mediazione?

4. Il Consiglio federale intende adoperarsi affinché le questioni con una componente legata al diritto internazionale o al diritto della concorrenza siano trattate distintamente dalla procedura di mediazione, conformemente al modello denominato "Mediazione e collegamento"?

Begründung

La Confederazione, il cantone di Zurigo e la società Flughafen AG hanno incaricato un gruppo di specialisti di preparare una procedura di mediazione sull'aeroporto di Zurigo. Secondo il rapporto del 5 aprile 2004 preparato da questo gruppo, tale procedura potrebbe avere quali obiettivi:

- un'intesa sulle future procedure di decollo e di avvicinamento,

- un'intesa sui principi di un nuovo accordo bilaterale con la Germania.

Il rapporto propone un modello di procedura che associa la mediazione ad altre attività (modello "Mediazione e collegamento"). Determinati temi quali la politica aeronautica, che rientrano in una visione generale del problema, non verranno integrati nella procedura di mediazione, ma coordinati con essa sul piano temporale e dei contenuti.

Gli interrogativi seguenti giocano un ruolo nell'ambito del conflitto sull'aeroporto di Zurigo:

- In quale misura, in base al diritto internazionale, la Germania può fissare procedure di decollo e di avvicinamento per un aeroporto non situato sul suo territorio? Qual è la portata del diritto di sorvolo?

- Le attuali disposizioni tedesche in materia di decolli e atterraggi allo scalo di Zurigo (regolamento di esecuzione 213 RE) sono discriminatorie per la compagnia Swiss International Air Lines AG, l'aeroporto stesso o altre persone/aziende?

- L'inasprimento del regolamento tedesco 213 RE, annunciato da Berlino per il periodo successivo alla ripresa, da parte svizzera, della direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002 concernente le regole e le procedure per l'introduzione di restrizioni d'esercizio inerenti al rumore sugli aeroporti, è contrario al diritto se interpretato alla lettera?

- La regolamentazione delle procedure di decollo e di avvicinamento imposta dalla Germania viola il diritto internazionale (principi di non ingerenza e di composizione pacifica di controversie, diritto internazionale dell'ambiente)?

Le prime due domande sono pendenti (almeno in parte) dinanzi alla CGCE. Le altre questioni riguardano gli Stati membri dell'OACI o il diritto della concorrenza.

Stellungnahme des Bundesrates

1./3. La procedura di mediazione è fallita sul nascere. Le domande poste nell'interpellanza circa il legame tra il carattere internazionale delle misure adottate dalla Germania in relazione al sorvolo delle sue regioni meridionali e le considerazioni nazionali su un piano di esercizio dell'aeroporto di Zurigo a lungo termine rimangono tuttavia d'attualità.

È noto che la legittimità delle misure imposte dalla Germania è contestata. La Germania regola le procedure di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo, nei limiti del suo spazio aereo, attraverso un'ordinanza che vieta gli atterraggi da lunedì a venerdì, dalle 21.00 alle 07.00, nonché durante i fine settimana e i giorni festivi tra le 20.00 e le 09.00. Swiss e Unique si sono opposte a questa ordinanza davanti ai tribunali tedeschi. Attualmente è pendente una procedura di revisione dinanzi al tribunale federale amministrativo di Leipzig. La Confederazione ha dal canto suo presentato ricorso davanti alla Commissione europea, ricorrendo in seguito contro la decisione negativa presso la Corte di giustizia europea.

Dopo che la mediazione è fallita già nelle sue fasi preliminari, oltre a queste procedure giuridiche continuano i lavori della Confederazione in materia di pianificazione settoriale e la pianificazione direttrice a livello cantonale. Così come non sarebbe stato compito della procedura di mediazione trattare questioni di diritto internazionale, ciò non spetta ora nemmeno alla pianificazione settoriale o alla pianificazione direttrice cantonale.

Per contro, l'esito delle procedure giuridiche influirà notevolmente sul seguito dei lavori in vista della definizione di un piano d'esercizio definitivo per l'aeroporto di Zurigo. Occorrerà ovviamente tenere conto delle decisioni dei tribunali al momento di concretizzare i lavori nell'ambito della pianificazione settoriale o della pianificazione direttrice.

2. Nella sua risposta all'interpellanza Bürgi (03.3350), che chiedeva quando il Consiglio federale intendera presentare ricorso al Consiglio dell'OACI, il collegio aveva precisato quanto segue:

"Già nella sua decisione del 25 marzo 2003, il Consiglio federale non aveva ritenuto per nulla opportuna l'impugnazione delle misure unilaterali tedesche presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), considerato che l'OACI è un organo politico che di regola non prende decisioni in tempi brevi. L'OACI avrebbe probabilmente trasmesso il dossier alla Svizzera e alla Germania in vista di una soluzione negoziale tra i due Paesi.

Circa la situazione legale, sussistono grossi interrogativi.

Nella sua decisione del 26 gennaio 2003, il tribunale amministrativo di Mannheim ha ritenuto che i diritti di transito sanciti nella Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (RS 0.748.0) e nell'Accordo del 7 dicembre 1944 concernente il transito dei servizi aerei internazionali (RS 0.748.111.2) non fossero in causa. I pareri espressi finora riguardo alla questione divergono. Alcuni esperti internazionalmente riconosciuti dubitano che il diritto aereo internazionale possa fornire una risposta.

Del resto, finché sono pendenti altre procedure legali, non sarebbe opportuno adire l'OACI anche solo per il fatto che le altre istanze potrebbero sospendere tali procedure in vista di una decisione dell'OACI. Inoltre, la procedura di composizione delle controversie dell'OACI non prevede l'emanazione di misure provvisorie per la durata della procedura.

In questo momento non è possibile esprimersi sull'opportunità di un eventuale ricorso alla procedura di composizione delle controversie dell'OACI, nel caso le procedure attualmente pendenti avessero un esito sfavorevole per il nostro Paese."

Questa posizione, nel fondo non è mutata. La procedura di composizione delle divergenze dell'OACI rimane un'opzione.

4. Per il problema del rumore intorno all'aeroporto di Zurigo sono diverse le componenti che giocano un ruolo determinante, come per esempio la politica aeronautica del Consiglio federale, i procedimenti legali o lo sviluppo del mercato dell'aviazione. In sede di preparazione della mediazione, il "Process-Providing-Team" aveva esaminato diversi modelli per coordinare la mediazione con gli altri sviluppi in atto. Queste possibilità di coordinamento sono valide ancor oggi. Il modello "Serie" partiva dal presupposto che determinati temi prioritari avrebbero dovuto essere chiariti prima di avviare un processo di conciliazione. Uno di questi, per esempio, era la politica aeronautica della Confederazione.

Il cosiddetto modello "A-Z" prevedeva invece la trattazione di tutti i temi in un unico processo.

Nel modello "Mediazione e collegamento", i diversi processi si sarebbero svolti parallelamente e sarebbe stato garantito un flusso di informazioni costante per il loro coordinamento.

Quest'ultimo modello è quello più facilmente applicabile nella situazione attuale. La politica aeronautica della Confederazione, la procedura relativa al regolamento d'esercizio provvisorio, la pianificazione territoriale cantonale, i procedimenti legali contro la Germania e la procedura PSIA proseguiranno sotto forma di processi da coordinare e armonizzare reciprocamente.

Ciò significa anche che i procedimenti legali non sono influenzati né ostacolati da sviluppi di altro genere.

Risposta del Consiglio federale.