04.3388 · Mozione · 2004-06-17
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di avviare una revisione delle pertinenti basi giuridiche in modo che i giorni di servizio prestati in impieghi all'estero nell'ambito del promovimento della pace vengano integralmente computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio.
Begründung
Gli impieghi all'estero nell'ambito del promovimento della pace forniscono un contributo importante alla stabilizzazione della regione interessata e spesso rendono possibile la realizzazione di primi aiuti civili. Inoltre, da simili impieghi all'estero emergono preziosi insegnamenti per l'esercito svizzero. Con il computo integrale degli impieghi all'estero nell'ambito del promovimento della pace sul totale obbligatorio di giorni di servizio verrebbe costituito un ulteriore incentivo alla partecipazione a impieghi di questo genere. Il maggior numero di persone oggetto della selezione comporterebbe anche un aumento della qualità. Il computo integrale degli impieghi summenzionati sul totale obbligatorio di giorni di servizio consentirebbe inoltre di eliminare la disparità di trattamento rispetto ai militari impiegati in servizio d'appoggio.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Concetto direttivo Esercito XXI (FF 2002 909 segg.) stabilisce che a medio termine l'esercito deve essere in grado di partecipare a un'operazione di sostegno alla pace con al massimo una formazione della forza di un battaglione oppure, in alternativa, di partecipare contemporaneamente con due unità rinforzate. Il Consiglio federale è del parere che la missione di promovimento della pace, sancita dalla legge, debba essere adempiuta e che a tal fine debbano essere messi a disposizione i mezzi necessari per il previsto ampliamento. In occasione del reclutamento del personale per il servizio di promovimento della pace vanno innanzitutto pienamente sfruttate le possibilità esistenti.
Con la modifica del 4 ottobre 2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, il computo del servizio di promovimento della pace e del servizio d'appoggio sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione è stato oggetto di una nuova regolamentazione all'articolo 65a della legge militare (RS 510.10). Si distingue tra gli impieghi con soldo (computati integralmente sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione) e gli impieghi prestati e retribuiti nell'ambito di un rapporto di lavoro su base contrattuale (senza computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione). Ciò concerne tanto il servizio d'appoggio (in Svizzera e all'estero) quanto il servizio di promovimento della pace.
Di conseguenza, il servizio di promovimento della pace può essere prestato in due modi:
- come militare a contratto temporaneo, senza computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.
- come militare di milizia, con computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione. Si tratta di una nuova possibilità che sino ad oggi non è praticamente stata sfruttata. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che rispetto ai salari di mercato, quali quelli offerti ai militari a contratto temporaneo, l'importo attuale delle indennità per perdita di guadagno è nettamente inferiore. Il Consiglio federale è pure consapevole che, rispetto agli impieghi nel quadro di un servizio d'appoggio in Svizzera, le particolarità degli impieghi all'estero nell'ambito del promovimento della pace comportano una pressione supplementare sulle persone impiegate. Le possibilità di contatto con la famiglia e gli amici sono ad esempio limitate e tanto la ricerca di un posto di lavoro quanto il perfezionamento professionale durante l'impiego sono molto più ardui, riducendo pertanto in maniera considerevole le opportunità per una rapida reintegrazione nel mercato del lavoro.
È ipotizzabile anche di assolvere soltanto una parte dell'impiego con diritto al soldo e con computo sino al numero di giorni di servizio non ancora prestati e di assolvere la parte restante nell'ambito di un rapporto di lavoro (con versamento di un salario e senza computo dei giorni prestati).
Per quanto concerne i militari a contratto temporaneo, il Consiglio federale non può condividere la "piena computabilità" richiesta dalla mozione, poiché essa non tiene sufficientemente conto delle necessità dell'esercito, segnatamente per quanto concerne il transfert in materia di conoscenze.
Per quanto concerne il servizio di promovimento della pace, il Consiglio federale è intenzionato a ridurre gli ostacoli e gli svantaggi concreti attualmente esistenti. Esso vuole esaminare le possibilità di migliorare la pertinente indennizzazione per il tramite dell'indennità per perdita di guadagno o di altri strumenti appropriati in modo da ridurre gli svantaggi, rispetto al personale impiegato su base contrattuale, per coloro che desiderano prestare servizio di promovimento della pace su base volontaria.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.