04.3398 · Interpellanza · 2004-06-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale condivide l'opinione che per i servizi liberi non si dovrebbero verificare distorsioni della concorrenza?
Il Consiglio federale conviene sul fatto che il divieto di circolare la notte dovrebbe essere imposto anche alla Posta Svizzera per quanto riguarda i servizi liberi? Oppure che, in alternativa, anche i fornitori privati di servizi di spedizione dovrebbero ottenere il permesso di circolare di notte?
Che cosa intende fare il Consiglio federale per evitare questa distorsione della concorrenza a sfavore dell'economia privata?
Begründung
I fornitori privati di servizi di spedizione offrono le loro prestazioni in concorrenza con la Posta Svizzera, nei settori in cui ciò è consentito. Essi sottostanno al divieto di circolare la notte in vigore in Svizzera per gli autocarri; non possono quindi trasportare i loro pacchi su strada di notte. La polizia controlla regolarmente che i fornitori privati di servizi di spedizione rispettino il divieto di circolare la notte. La Posta Svizzera elude regolarmente il divieto di circolare la notte in relazione ai servizi liberi con la scusa del servizio pubblico, poiché a nessuno verrebbe in mente che ciò potrebbe essere illegale, sebbene interi autocarri viaggino carichi di pacchi spediti nell'ambito dei servizi liberi.
Stellungnahme des Bundesrates
Considerazioni preliminari
A norma della legge sulle poste, la Posta deve fornire un servizio universale sufficiente, comprendente prestazioni del servizio postale e del traffico pagamenti. Il servizio universale deve essere di buona qualità e offerto in tutte le regioni del Paese secondo gli stessi principi e a prezzi equi. La Posta gestisce una rete capillare di uffici postali e garantisce la fornitura delle prestazioni del servizio universale a tutti i gruppi della popolazione e in tutte le regioni del Paese, con uffici postali situati ad una distanza ragionevole. Attribuendo il mandato a un unico fornitore, il legislatore ha fatto in modo di garantire che il servizio universale sia offerto su tutto il territorio nazionale alle medesime condizioni. Per assicurare l'attuale livello di qualità del servizio universale, la Posta non può prescindere dal trasporto notturno. Per questo motivo essa è esentata dall'obbligo di rispettare il divieto di circolare di notte.
Oltre all'obbligo di fornire le prestazioni, nel servizio universale la Posta è vincolata dall'obbligo di contrare e dall'obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento (Messaggio concernente la legge sulle poste, FF 1996 III 1167). I servizi riservati (trasporto degli invii della posta-lettere indirizzati del traffico nazionale e di quelli provenienti dall'estero) possono essere forniti esclusivamente dalla Posta. I servizi non riservati (trasporto di invii della posta-lettere a destinazione dell'estero; trasporto di pacchi indirizzati fino a 20 kg, trasporto di giornali e periodici in abbonamento, servizi nell'ambito del traffico dei pagamenti) devono far parte dell'offerta dalla Posta, ma possono essere offerti in regime di concorrenza anche da operatori privati. La Posta è autorizzata, ma non obbligata, a fornire i servizi liberi; in questo settore, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, essa è soggetta alle medesime regole dei fornitori privati. Sono considerati servizi liberi tutti quelli che non fanno parte del settore dei servizi riservati definiti dalla legge e che non sono stati inclusi dal Consiglio federale nel settore dei servizi non riservati (Messaggio concernente la legge sulle poste, FF 1996 III 1178). Secondo l'ordinanza sulle poste, i servizi liberi comprendono in particolare il trasporto di lettere e pacchi esclusi dal servizio universale e il trasporto di invii della posta rapida e di collettame.
Domanda 1
Secondo la legge sulle poste, nel settore dei servizi liberi, la Posta sottostà alle stesse norme degli operatori privati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge (art. 9 cpv. 3 legge sulle poste). In altre parole: laddove per la Posta non sussiste per legge l'obbligo di fornire prestazioni, per essa devono valere, dal punto di vista economico e politico, le medesime condizioni quadro legali dei suoi concorrenti, in modo da evitare distorsioni della concorrenza.
Domande 2 e 3
Secondo l'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC, RS 741.11), per gli automezzi pesanti (da 3500 kg di peso complessivo) vige il divieto di circolare la notte, fra le ore 22.00 e le 05.00. Per i motivi prima citati, la Posta Svizzera non è assoggettata al divieto di circolare la notte e la domenica (art. 91 cpv. 4 lett. d ONC). I permessi di circolare la notte vengono oggi rilasciati per il trasporto di quotidiani con contenuto redazionale e di invii postali nel quadro del mandato legale di prestazioni (art. 92 cpv. 3 lett. e ONC). Questo trattamento privilegiato può essere motivato con il fatto che la Posta ha l'obbligo di fornire il servizio universale; questo privilegio vale in particolare anche per il trasporto dei pacchi (fino a 20 kg), cioè anche per i servizi non riservati. Dopo l'apertura del mercato dei pacchi, il DATEC ha chiesto una verifica dell'esenzione generale della Posta dal divieto di circolare la notte. Da questa verifica è emerso che per imporre il divieto di circolare di notte in relazione ai servizi liberi e per rispettare quanto sancito dall'articolo 9 capoverso 3 della legge sulle poste, è necessaria una revisione dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale. L'esenzione generale dal divieto di circolare la notte e la domenica di cui gode la Posta svizzera (art. 91 cpv. 4 lett. d ONC) deve essere limitata in modo che questo privilegio riguardi solo i trasporti svolti nell'ambito dell'obbligo di fornire il servizio universale sancito dalla legge sulle poste. Per ragioni di costo e di efficienza (per evitare di raddoppiare le corse durante la notte, con autocarri per il servizio universale e furgoni per i servizi liberi) e per motivi di carattere ecologico, tuttavia, si prevede di concedere alla Posta la possibilità di trasportare sugli autocarri, per una quota massima del 25 per cento, anche invii relativi ai servizi liberi. Per contro, il Consiglio federale, per ragioni materiali e giuridiche, respinge per il momento l'ipotesi di estendere l'esenzione dal divieto di circolare la notte anche agli operatori privati senza mandato di fornitura del servizio universale.
Risposta del Consiglio federale.