04.3399 · Interpellanza · 2004-06-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Se la Corte di giustizia europea accogliesse il ricorso inoltrato dalla Svizzera contro la decisione della Commissione europea in merito alle restrizioni di volo imposte dalla Germania ci si potrebbe aspettare, per la Svizzera, una risoluzione dei problemi che interessano l'aeroporto di Zurigo, nel senso che si potrebbe ritornare al vecchio regime di decollo e avvicinamento?
2. Come intende procedere il Consiglio federale nel caso in cui la Corte di giustizia europea non entrasse in materia o respingesse il ricorso della Svizzera contro la decisione della Commissione europea in merito alle restrizioni di volo tedesche?
3. Se il ricorso fosse respinto, intende rivolgersi al Consiglio dell'OACI e, conformemente alla Convenzione di Chicago, avviare le procedure di composizione delle controversie?
4. In che modo si è assicurato nei confronti della Germania che i contatti con essa (trascorsi e futuri) non indeboliscano la posizione della Svizzera nella procedura in corso e in eventuali ulteriori procedure internazionali, e che l'atteggiamento del nostro Paese non crei addirittura un precedente?
Begründung
In virtù del regolamento CE 2408/92, la Svizzera ha presentato invano ricorso alla Commissione europea contro le restrizioni di volo imposte dalla Germania. In seguito, essa si è rivolta alla Corte di giustizia europea. Il Consiglio federale ha spiegato pubblicamente e di fronte alle commissioni competenti che questa è la via da preferire a tutte le altre possibili procedure internazionali. In particolare ha escluso di rivolgersi all'OACI. Questa sarebbe una soluzione indicata soltanto se dalla decisione della Corte di giustizia europea, nel caso in cui siano accolte le richieste svizzere, si potesse desumere una possibilità di risolvere nel complesso i problemi dell'aeroporto di Zurigo. Ciò presupporrebbe però il ritorno integrale al vecchio regime di decollo e di avvicinamento, in uso da numerosi anni. Tuttavia, che ciò possa davvero accadere è alquanto improbabile. Anche l'avvio della procedura di mediazione va in tale direzione, in quanto darà alla Germania l'impressione che il fatto compiuto, davanti al quale si è trovato il nostro Paese con le misure unilaterali tedesche, sia stato fondamentalmente accettato dalla Svizzera. Inoltre, possono contribuire ad avvalorare questa impressione anche i seguenti elementi: la partecipazione di parti tedesche alla mediazione, pattuita in occasione di un incontro fra i ministri di Svizzera e Germania; il protocollo del 26 giugno 2003 firmato dal consigliere federale Moritz Leuenberger e dal ministro dei trasporti tedesco Manfred Stolpe; le misure interne di attuazione delle disposizioni unilaterali tedesche; la discussa introduzione dell'avvicinamento a gomito da nord, nonché, forse, ulteriori passi e dichiarazioni della Svizzera. Pertanto, ai fini della credibilità della posizione difesa dalla Svizzera nella procedura internazionale, è importante che sia comunicato apertamente alle parti tedesche che tutte le azioni intraprese dalla Svizzera non creano nessun precedente e non costituiscono nemmeno un riconoscimento della posizione tedesca. In qualità di terzi non coinvolti nella fattispecie si ha l'impressione che, finora, ciò si sia verificato solo limitatamente.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dopo che le Camere federali hanno respinto l'accordo bilaterale sul traffico aereo, nell'aprile 2003 la Germania ha emanato delle disposizioni unilaterali volte a limitare l'utilizzazione dello spazio aereo tedesco. Ciò ha costretto l'aeroporto di Zurigo a intensificare immediatamente i voli di avvicinamento da est e a introdurre gli avvicinamenti da sud. Di conseguenza si è rafforzata l'opposizione della popolazione al rumore provocato dagli aerei. È pertanto comprensibile che il problema dell'inquinamento fonico sia oggi quasi sempre ricondotto solo alle misure tedesche. A ciò si ricollega anche la speranza che i successi della Svizzera sul piano giuridico contro la Germania contribuiscano a risolvere i problemi di rumore all'aeroporto di Zurigo e che si possa così ripristinare il regime d'esercizio in vigore negli anni Novanta.
Un successo giuridico, tuttavia, vorrebbe in primo luogo dire che la Germania dovrebbe conformare le proprie misure alla sentenza pronunciata. Questo non significa necessariamente che non sarebbero più ammissibili misure, quanto piuttosto che la Germania potrebbe, in determinate circostanze, emanare altre regolamentazioni unilaterali adeguate alla sentenza. Pertanto, anche nel caso di una decisione favorevole alla Svizzera, non è assolutamente certo che la Svizzera possa decidere liberamente sugli avvicinamenti compiuti nello spazio aereo tedesco e ripristinare senza conseguenze il vecchio regolamento d'esercizio.
Inoltre, occorre sottolineare che anche il regolamento d'esercizio precedente, in vigore ancora prima delle misure unilaterali disposte dalla Germania, era estremamente controverso. Le discussioni sul regime d'esercizio dell'aeroporto, in particolar modo sulla ripartizione del rumore aereo, avevano raggiunto un primo picco già in occasione della procedura d'autorizzazione relativa alla 5a tappa di costruzione dell'aeroporto, negli anni Novanta. Già allora divenne chiaro che la popolazione non era disposta ad accettare un ulteriore aumento del traffico aereo senza che fossero fissate importanti condizioni quadro per lo sviluppo ulteriore dell'aeroporto. Dopo il fallimento della procedura di mediazione avviata nell'autunno 2003, nell'ambito del processo ordinario di pianificazione settoriale si stanno ora elaborando le condizioni quadro per il futuro esercizio dell'aeroporto.
Il Consiglio federale non può anticipare nulla di questa pianificazione. Deciderà sulle condizioni quadro fissate per l'aeroporto di Zurigo nella scheda di coordinamento del piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) solo dopo che esse saranno state discusse e approvate da tutti i partner coinvolti nella pianificazione. Per questo motivo non sono attualmente possibili dichiarazioni nemmeno sul precedente regolamento d'esercizio.
2. Oltre al procedimento della Confederazione svizzera davanti alla Corte di giustizia europea, per quanto riguarda la medesima fattispecie risultano pendenti presso il tribunale amministrativo di Leipzig anche la procedura di revisione di Swiss International Air Lines SA e di Unique SA (la società che gestisce l'aeroporto di Zurigo). Sia presso gli organi dell'UE che in Germania, le decisioni emanate in materia saranno definitive. Se tutte le procedure si concludessero a svantaggio della Svizzera, la situazione andrebbe riesaminata da capo. La nuova situazione di partenza dovrebbe essere presa in considerazione nell'ambito della pianificazione settoriale che, in queste circostanze, potrebbe diventare una piattaforma idonea per la ricerca di una soluzione duratura alla controversia con la Germania. Quali altri passi il Consiglio federale intende compiere in questo frangente dipenderà in larga misura anche dallo stato di avanzamento dei lavori relativi al processo di pianificazione settoriale e dalla sua modalità di svolgimento. Decisivi sarebbero inoltre l'atteggiamento della Germania e, in particolare, la sua disponibilità a negoziare con la Svizzera le misure disposte unilateralmente.
3. Ponderando tutte le eventualità si dovrebbe inoltre decidere se la procedura di composizione delle controversie dell'OACI rappresenta un'opzione adeguata. Quanto affermato dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza Bürgi (03.3350) mantiene in tal senso la sua validità. Il Consiglio federale dichiarò allora che:
"Già nella sua decisione del 25 marzo 2003, il Consiglio federale non aveva ritenuto per nulla opportuna l'impugnazione delle misure unilaterali tedesche presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), considerato che l'OACI è un organo politico che di regola non prende decisioni in tempi brevi. L'OACI avrebbe probabilmente trasmesso il dossier alla Svizzera e alla Germania in vista di una soluzione negoziale tra i due Paesi.
Circa la situazione legale, sussistono grossi interrogativi.
Nella sua decisione del 26 gennaio 2003, il tribunale amministrativo di Mannheim ha ritenuto che i diritti di transito sanciti nella Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (RS 0.748.0) e nell'Accordo del 7 dicembre 1944 concernente il transito dei servizi aerei internazionali (RS 0.748.111.2) non fossero in causa. I pareri espressi finora riguardo alla questione divergono. Alcuni esperti internazionalmente riconosciuti dubitano che il diritto aereo internazionale possa fornire una risposta.
Del resto, finché sono pendenti altre procedure legali, non sarebbe opportuno adire l'OACI anche solo per il fatto che le altre istanze potrebbero sospendere tali procedure in vista di una decisione dell'OACI. Inoltre, la procedura di composizione delle controversie dell'OACI non prevede l'emanazione di misure preventive per la durata della procedura.
In questo momento non è possibile esprimersi sull'opportunità di un eventuale ricorso alla procedura di composizione delle controversie dell'OACI, nel caso le procedure attualmente pendenti avessero un esito sfavorevole per il nostro Paese".
In linea di principio, questa posizione non è cambiata nel frattempo. La procedura di composizione delle controversie davanti all'OACI, anche se poco promettente, resta in tal senso pur sempre una delle opzioni possibili.
4. La posizione svizzera nel procedimento giuridico in corso non è in alcun modo minata o pregiudicata dai contatti con la Germania. Se il malinteso dovesse sorgere nella parte tedesca, la Svizzera provvederebbe a chiarire la sua posizione. È quanto successo già nell'ambito del protocollo scaturito dal vertice ministeriale del 26 giugno 2003, mediante il quale si è potuta rinviare l'entrata in vigore delle misure tedesche a una data in cui l'aeroporto di Zurigo non disponeva ancora di mezzi per far fronte all'intera serie di restrizioni. Anche in questo caso è stato espressamente fatto salvo l'esito del procedimento giuridico.
Risposta del Consiglio federale.