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04.3465 · Interpellanza · 2004-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Nel novembre del 1999, il DFGP e la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) hanno istituito l'organizzazione di progetto USIS (Esame del sistema di sicurezza interna della Svizzera). Uno dei compiti del progetto USIS concerneva il problema del futuro assetto del sistema di sicurezza della Svizzera nel caso di un'adesione a Schengen e Dublino.

Secondo le decisioni della CDCGP del 20 febbraio 2004 e del Consiglio federale del 24 marzo 2004, nel caso di un'associazione a Schengen/Dublino occorreva approfondire, in relazione al problema centrale delle frontiere, la variante Cantoni e la variante combinata descritte nel rapporto USIS IV del 30 novembre 2003. Il DFGP è stato incaricato di presentare le proposte di attuazione delle suddette varianti, illustrandone le conseguenze sul piano giuridico, organizzativo, finanziario e del personale nonché dal punto di vista operativo. Il rapporto dettagliato è stato presentato al capo del DFGP e al presidente della CDCGP il 15 giugno 2004.

Con la decisione del 27 ottobre 2004, il Consiglio federale si è pronunciato, in accordo con i Cantoni, per una futura più stretta collaborazione tra i corpi di polizia e il Corpo delle guardie di confine (Cgcf). La decisione corrisponde al parere della CDCGP, espresso all'attenzione della Conferenza dei governi cantonali (CdC) del 16 agosto 2004, e alle sue precisazioni del 6 ottobre 2004, soprattutto in ambito di conduzione. Confederazione e Cantoni concordano sul fatto che si debba conservare la consolidata suddivisione dei compiti tra il Cgcf e le forze di polizia cantonali, anche nel caso di un'eventuale adesione a Schengen e Dublino. La sovranità in materia di polizia compete ai Cantoni. Nell'esercizio dei propri compiti originari di vigilanza previsti dalla legge federale sulle dogane e da altre leggi federali, il Cgcf assumerà anche in futuro i compiti di polizia delegati convenzionalmente dal Cantone in cui opera. In queste convenzioni occorrerà disciplinare una competenza definita dal profilo temporale e territoriale per l'impiego delle forze del Cgcf, nonché l'estensione dei compiti e i principi della conduzione da parte del Cantone competente in materia, ovvero il ritmo e le modalità di conduzione (ad esempio mediante accordi e rapporti). Procedendo in tal modo si tiene conto del principio di sovranità cantonale in materia di polizia. Le basi legali per le convenzioni con i Cantoni sono costituite dall'articolo 57 capoverso 2 della Costituzione, dall'articolo 97 capoverso 2 del disegno di legge sulle dogane e dall'articolo 7 del disegno di legge sugli stranieri.

Occorre inoltre rinviare alle spiegazioni più dettagliate figuranti nel messaggio relativo agli Accordi bilaterali II (capitolo 2.6.4.3.6 "Misure nazionali sostitutive in materia di polizia volte a migliorare la sicurezza interna" e capitolo 2.6.8.3.2 "Misure sostitutive nazionali"), approvato il 1° ottobre 2004 dal Consiglio federale.

3. Attualmente il Corpo delle guardie di confine svolge soltanto controlli a campione selettivi e commisurati alla situazione ai valichi di frontiera e nel settore di confine. La Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen non consente di effettuare controlli sistematici delle persone in assenza di sospetti, motivando i controlli unicamente sulla base di un attraversamento del confine da parte di tali persone. Se sussistono indizi di polizia sufficienti, è invece possibile effettuare in qualsiasi momento controlli al confine delle persone, per ragioni di sicurezza e di polizia giudiziaria. La Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen permette inoltre di reintrodurre temporaneamente i controlli delle persone al confine, in funzione della situazione in materia di sicurezza, in particolare in caso di minaccia dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale. Occorre garantire la disponibilità delle risorse di personale necessarie per svolgere tale compito.

All'interno del territorio svizzero l'Accordo di Schengen non prevede alcuna limitazione ai controlli delle persone e all'attuazione delle misure sostitutive nazionali. Ogni Stato membro di Schengen può decidere liberamente il tipo e la portata delle misure sostitutive nazionali, poiché la sovranità in materia di polizia rimane interamente di competenza degli Stati membri.

Anche in caso di adesione della Svizzera a Schengen e Dublino, si dovranno effettuare i controlli delle merci, poiché la Svizzera non forma un'unione doganale con l'UE. Schengen non avrà nessuna influenza neppure sullo svolgimento dei compiti doganali. In relazione a tali compiti si potrà pertanto ancora procedere all'accertamento dell'identità delle persone.

Schengen non comporterà alcuna riduzione in termini di personale. Poiché i controlli delle persone saranno dislocati dalla frontiere all'interno del Paese e già oggi i Cantoni deplorano la carenza di personale, si esclude un'ulteriore riduzione in seno al Corpo delle guardie di confine, tanto più che, secondo i programmi di risparmio, gli effettivi del Corpo delle guardie di confine dovranno essere ridotti sensibilmente entro il 2008.

Risposta del Consiglio federale.