04.3473 · Mozione · 2004-09-29
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale assegna una grande importanza sia all'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio esistenti, sia all'opera di prevenzione svolta nei confronti di quelli che potrebbero presentarsi in futuro. Per questo motivo esso intende proseguire, se necessario con maggiori sforzi, la sua strategia, intesa ad armonizzare - nel miglior modo possibile - le prescrizioni tecniche svizzere alla legislazione UE, come pure a concludere accordi con l'UE e con altri importanti partner commerciali, allo scopo di garantire l'accesso dei prodotti svizzeri ai mercati esteri e di collaborare con detti partner, soprattutto nei settori della salute e della protezione dei consumatori.
Tuttavia, considerato che non risulta sempre possibile stipulare accordi validi per tutte le categorie di prodotti, con l'applicazione unilaterale del principio "cassis de Dijon" da parte svizzera, si intende rendere disponibile un ulteriore strumento per contribuire ad incrementare la concorrenza nel nostro Paese e, di conseguenza, ad abbassare i costi a carico delle imprese e dei consumatori. Sulla base del campo d'applicazione di detto principio nella CE, la modifica della LOTC mirante all'apertura unilaterale del mercato svizzero ai prodotti fabbricati conformemente alle prescrizioni di uno Stato della CE o dello SEE, dove essi siano altresì messi legalmente in commercio, deve essere limitata alle categorie di prodotti per le quali le prescrizioni svizzere non coincidano con quelle contemplate dalla legislazione CE. In altri termini, essa deve riguardare i prodotti le cui prescrizioni non siano ancora state armonizzate in ambito della CE, o lo siano state solo in parte, oppure non siano ancora state oggetto di un adeguamento da parte della Svizzera. In tal modo, si vuole preservare la possibilità di stipulare accordi che garantiscano contrattualmente il reciproco accesso al mercato, nei settori in cui le prescrizioni svizzere sono state armonizzate con quelle della CE. Come è il caso nella Comunità europea, sono possibili eccezioni per ragioni superiori di interesse pubblico: ad esempio, a tutela della salute, dell'ambiente, dei consumatori e della sicurezza nazionale. Nell'ambito del progetto in questione si dovrà esaminare quali prescrizioni derogatorie, oppure quali eccezioni, occorrerà mantenere per garantire il livello di protezione svizzero. A tale riguardo, sarà necessario tenere conto anche della giurisprudenza che la Corte di giustizia della Comunità europea ha elaborato in tale materia.
Affinché siano evitate situazioni di svantaggio a carico dei produttori svizzeri, anche questi ultimi devono poter operare in Svizzera conformemente alle prescrizioni della CE o, nei settori non ancora armonizzati all'interno della CE, secondo le prescrizioni nazionali adottate da singoli Stati della CE o dello SEE, nella misura in cui i prodotti vengano regolarmente commercializzati anche negli Stati in questione.
Considerato che un favoreggiamento unilaterale degli Stati membri della CE o dello SEE non sarebbe compatibile con il principio dell'OMC concernente il trattamento della nazione più favorita, l'apertura al mercato perseguita dalla revisione dovrebbe riguardare anche tutti i membri dell'OMC la cui legislazione in materia di produzione èequivalente, dal punto di vista del livello di protezione, a quella della CE. A questo proposito, il progetto contemplerà la procedura che i membri dell'OMC in questione dovranno seguire affinché venga riconosciuta l'equivalenza delle loro prescrizioni, in rapporto al livello di protezione svizzero.
Il Consiglio federale è disposto ad accogliere la mozione Hess, attuandola nel modo suddetto.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.