04.3533 · Mozione · 2004-10-06
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Una recente sentenza del Tribunale federale nega ai cantoni la facoltà di condizionare l'estensione degli orari di apertura dei negozi al rispetto, da parte di chi intenda avvalersi di queste facilitazioni, di condizioni di lavoro fissate da un contratto collettivo di lavoro.
Siccome la tendenza all'ampliamento degli orari di apertura dei negozi è ormai generalizzata e siccome è parimenti condivisa l'opportunità di migliorare le condizioni di lavoro del personale, chiedo che il Consiglio federale, adeguando le norme vigenti, renda possibile ai cantoni di condizionare l'autorizzazione di orari prolungati al rispetto di contratti collettivi di lavoro.
Begründung
Un po' ovunque si tende ad ampliare gli orari di apertura dei negozi. È pure ormai affermata la consapevolezza che le condizioni di lavoro del personale di vendita debbano essere migliorate.
La congiunzione di questi due obiettivi sta conducendo i partner sociali ad accordarsi su più estesi orari di apertura in parallelo alla regolazione delle condizioni di lavoro tramite un contratto collettivo di lavoro.
I cantoni, che valorizzando questo tipo di collaborazione tra le parti sociali, intendano inserire nella loro legislazione la condizione del rispetto di un contratto collettivo per potere beneficiare di orari di apertura prolungati, non dispongono però - secondo il Tribunale federale - delle necessarie basi legali. Il tribunale ritiene infatti che i cantoni non possano introdurre protezioni aggiuntive rispetto a quelle della legge sul lavoro.
È perciò opportuno ovviare a questo impedimento, che contrasta con l'evoluzione delle modalità concordate di regolazione nel ramo del commercio. La situazione legale evidenziata dal tribunale è tanto più insoddisfacente perché non si tratta primariamente di estendere le norme protettive del diritto pubblico (legge sul lavoro) ma piuttosto di garantire più adeguate condizioni di lavoro dal profilo del diritto privato.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nella fase di elaborazione si era deliberatamente voluto limitare la legge sul lavoro a determinati principi. In questo modo si era stabilita una chiara e utile distinzione tra il campo d'applicazione del diritto statale che disciplina la protezione del lavoro e quello del diritto collettivo del lavoro. Come risulta nel messaggio del 30 settembre 1960 concernente la legge sul lavoro, già all'epoca una minoranza auspicava disposizioni di più ampia portata di diritto pubblico del lavoro per alcuni settori. La maggioranza dei cantoni e delle associazioni vi si era però opposta con decisione per seri motivi. Si nutrivano timori sul piano politico circa un pericolo per la vera autonomia delle associazioni a causa del maggiore influsso e relativa vigilanza e controllo che lo Stato avrebbe potuto esercitare su di esse. Inoltre, si temeva che i contratti collettivi di lavoro potessero perdere di rilevanza a causa di questo tipo di disposizioni di diritto pubblico.
Il Consiglio federale non intende cancellare la linea di demarcazione tra diritto statale e diritto collettivo in materia e vuole mantenere la chiara separazione esistente. La legge sul lavoro deve definire solo le prescrizioni minime indispensabili nell'interesse pubblico per la protezione dei lavoratori, le quali possono essere integrate a vantaggio dei lavoratori dal contratto collettivo di lavoro. In tal modo la legge sul lavoro tiene conto del diritto collettivo delle associazioni.
Inoltre, dare corso alla mozione costituirebbe anche una violazione delle disposizioni inderogabili della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, in quanto l'obbligo richiesto dalla mozione di stipulare o aderire a un dato contratto collettivo di lavoro equivale in effetti al conferimento dell'obbligatorietà generale, senza peraltro che ne venga rispettata la procedura formale (quorum, interessi di minoranze, pubblicazione della domanda con possibilità di opposizione, ecc.).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.