04.3556 · Interpellanza · 2004-10-07
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Protocollo di Kyoto prevede per gli Stati firmatari la possibilità di adempiere ai propri impegni di riduzione dei gas serra mediante misure interne e provvedimenti supplementari adottati a livello internazionale. A tal fine, i meccanismi flessibili (Joint Implementation [JI]; Clean Development Mechanism [CDM]; International Emission Trading [IET]) mettono a loro disposizione diversi strumenti efficaci.
Anche la legge svizzera sul CO2 riconosce questi meccanismi previsti dal Protocollo di Kyoto (art. 2 cpv. 7), ed il nostro Paese li può utilizzare a patto che vengano rispettate le condizioni internazionali di partecipazione. Mediante contratti a termine è possibile acquistare già oggi certificati relativi a future riduzioni delle emissioni ottenute con progetti JI e CDM.
Contrariamente alla Svizzera, nell'ambito dell'attuazione del Protocollo di Kyoto l'UE punta in modo mirato sull'impiego dei meccanismi flessibili. In tale contesto, già nell'estate del 2003 è stata decisa la creazione di un mercato europeo per lo scambio dei certificati di emissione, fondato sul sistema "cap and trade". Ad ogni settore industriale viene attribuito un budget massimo di emissioni di CO2 e, se le emissioni prodotte sono inferiori a tale quantità fissata, i diritti di emissione eccedenti possono essere commercializzati.
Diversi Paesi europei partecipano anche al finanziamento di progetti CDM e/o JI al fine di realizzare una parte dei propri obiettivi di riduzione del CO2 o dei gas serra tramite l'acquisto di certificati di emissione. Può trattarsi di un finanziamento diretto dei progetti stessi o di una partecipazione indiretta, mediante il versamento di quote in appositi fondi.
Tali investimenti risultano particolarmente efficienti, in quanto vengono effettuati laddove si possono ottenere i maggiori vantaggi ecologici. In questo modo si favorisce il raggiungimento degli obiettivi di riduzione da parte dei Paesi investitori e, al contempo, si promuove il trasferimento nei Paesi partner di conoscenze e tecnologie efficienti dal punto di vista energetico. Ciò contribuisce sia allo sviluppo economico locale sia al miglioramento della qualità dell'ambiente nei Paesi partner.
Perché il Consiglio federale non utilizza attivamente i meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto investendo in progetti JI o CDM per la riduzione delle emissioni di CO2?
I fatti dimostrano che, a livello internazionale, si sta seguendo una direzione diversa da quella indicata dalla nostra legge sul CO2. Il Consiglio federale come pensa di armonizzare la politica climatica della Svizzera con quella dell'UE?
Stellungnahme des Bundesrates
Utilizzazione attiva da parte della Confederazione dei meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto
Il Consiglio federale ritiene che i meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto costituiscano un adeguato complemento alle misure adottate a livello nazionale. Si basano infatti sulla natura globale dei problemi climatici e possono favorire uno sviluppo sostenibile nel Paese ospitante nonché promuovere il trasferimento di tecnologie compatibili con l'ambiente. L'attuazione all'estero di progetti di buona qualità non è tuttavia necessariamente più economica dell'adozione di misure di riduzione interne, come dimostrano i progetti pilota eseguiti dal seco nel quadro del programma "SWAPP" (Swiss AIJ Pilot Program).
In linea di principio, in Svizzera i meccanismi flessibili sono a disposizione di tutte le persone fisiche e giuridiche. Nell'ambito dell'attuazione della legge sul CO2, il Consiglio federale può tenere adeguatamente conto delle diminuzioni delle emissioni conseguite all'estero (art. 2 cpv. 7 della legge sul CO2). La richiesta di crediti di emissione dall'estero dovrebbe partire innanzitutto dalle aziende che si sono impegnate, nei confronti della Confederazione, a ridurre le proprie emissioni di biossido di carbonio per ottenere l'esenzione dalla tassa sul CO2.
Per l'utilizzazione dei meccanismi flessibili da parte dello Stato non è stato proposto l'impiego di risorse di bilancio. L'introduzione di una tassa d'incentivazione, volta in parte a finanziare detti meccanismi, è stata respinta dal popolo nel 2000. Per impiegare i meccanismi flessibili senza gravare sul bilancio federale, lo Stato dovrebbe destinare a tal fine una parte dei proventi della tassa sul CO2. Ciò richiederebbe tuttavia una modifica della legge sul CO2. Il Consiglio federale può prendere in considerazione tale soluzione ed è per questo motivo che l'ha proposta come variante nel quadro della consultazione sui diversi strumenti possibili per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione.
Armonizzazione della politica climatica svizzera con l'orientamento internazionale e con la politica dell'UE
L'orientamento internazionale coincide con quello della politica svizzera, la quale è già ampiamente armonizzata con la politica dell'UE: lo scambio delle emissioni fra aziende che hanno sottoscritto impegni di riduzione e l'utilizzazione dei meccanismi flessibili sono previsti sia nell'Unione europea che nel nostro Paese.
Lo strumento applicato a livello europeo è una direttiva sullo scambio delle emissioni1) in vigore dal 13 ottobre 2003, la quale interessa numerosi settori industriali (industria energetica, metallurgica, del cemento, della ceramica, della carta ecc...) che, insieme, sono responsabili di circa il 46 per cento delle emissioni di biossido di carbonio prodotte nell'Unione. Gli obiettivi di riduzione del CO2 relativi alle aziende vengono fissati dai singoli Stati membri.
La suddetta procedura è paragonabile a quella seguita nell'ambito dell'attuazione della legge svizzera sul CO2 nel settore economico: su base volontaria, infatti, le aziende fissano degli obiettivi di riduzione da raggiungere per poter essere esentate dalla tassa sul CO2. In caso di introduzione della tassa, e analogamente a quanto previsto dal sistema UE, dette aziende ottengono dei diritti di emissione commisurati ai loro obiettivi di riduzione, che esse possono poi scambiarsi nel quadro dei meccanismi di flessibilità. Tuttavia, mentre il sistema europeo è vincolante per determinati settori, in Svizzera la partecipazione allo scambio delle emissioni è facoltativa.
I sistemi cap-and-trade sopra descritti vengono applicati sia nell'UE che in Svizzera nel settore industriale, ma risultano però poco adatti per il settore dei trasporti e per le economie domestiche. Vanno pertanto presi in considerazione altri strumenti, come ad esempio le tasse sul CO2. Queste ultime, applicate sui vettori energetici fossili, sono già state introdotte negli anni '90 nei Paesi scandinavi, in Italia, in Austria ed in Francia, mentre in Gran Bretagna viene riscossa dal 2001 una tassa sul clima dalla quale possono essere esentate le aziende che si sono impegnate a ridurre le emissioni. Inoltre, nel quadro di una riforma fiscale ecologica, a partire dal 1999 la Germania ha progressivamente aumentato le aliquote delle imposte sull'energia fossile, facendone diminuire il consumo.
Come complemento a queste misure, alcuni Stati membri dell'UE hanno istituito appositi fondi per l'acquisto di certificati derivanti da progetti di riduzione delle emissioni realizzati all'estero. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, tali fondi non sono direttamente collegati al sistema di scambio delle emissioni dell'UE e rappresentano piuttosto delle misure aggiuntive adottate dai governi per realizzare gli obiettivi di Kyoto.
1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (G.U.C.E. n. L 275 del 25 ottobre 2003)
Risposta del Consiglio federale.