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04.3587 · Mozione · 2004-10-08

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una modifica dell'articolo 36 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità di modo che abbiano diritto ad una rendita ordinaria soltanto gli assicurati legittimati alla rendita che, all'insorgenza dell'invalidità, hanno pagato i contributi per almeno cinque anni. In applicazione dell'articolo 8 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali va prevista una riserva per le persone affette da infermità congenite nate in Svizzera e i bambini nati invalidi in Svizzera.

Begründung

La Svizzera è il Paese che registra i tassi di crescita più elevati per quanto concerne i casi d'invalidità. Secondo la statistica AI 2003 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, dal 1992 al 2003 il numero dei beneficiari di rendite AI è aumentato da circa 175 000 a circa 271 000. In Svizzera la quota di beneficiari di rendite AI ha così raggiunto il 5 per cento della popolazione attiva (nel 1992 ammontava al 3,2 per cento e nel 2000 al 4,3 per cento). Questo significa che in Svizzera 1 persona in età lavorativa su 20 beneficia di una rendita d'invalidità. È evidente che una parte sostanziale di questi casi d'invalidità consiste di abusi.

Inoltre, conformemente alla statistica summenzionata, gli stranieri beneficiari di una rendita AI che vivono in Svizzera sono 60 583 ossia il 26,1 per cento del totale dei beneficiari, nonostante la percentuale di cittadini stranieri che vivono in Svizzera sia soltanto del 20 per cento circa. In franchi, ciò corrisponde a 75,573 milioni, pari al 23,4 per cento dell'importo totale.

Le rendite d'invalidità sono però anche versate all'estero per un importo totale di oltre 35 milioni di franchi, di cui più di 29 milioni corrisposti a cittadini stranieri.

Aumentando la durata minima di contribuzione, la Svizzera può ridurre il turismo sociale nell'ambito dell'assicurazione invalidità e compiere un grande passo per raggiungere l'obiettivo di assicurare a lungo termine il finanziamento dell'AI mediante la riduzione dei beneficiari di rendite, vale a dire mediante la lotta contro gli abusi e l'invalidità fittizia.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 24 settembre 2004 il Consiglio federale ha messo in consultazione tre progetti per il risanamento e il consolidamento dell'assicurazione invalidità: la 5a revisione AI, il finanziamento supplementare in favore dell'AI e la semplificazione della procedura dell'AI. In questo modo tiene conto della precaria situazione finanziaria dell'AI. L'obiettivo della 5a revisione AI è di ridurre del 10 per cento il numero dei nuovi beneficiari di rendite AI, armonizzare la prassi e fornire un sostanziale contributo al risanamento del sistema mediante misure di risparmio volte a ridurre il deficit annuo dell'AI.

Nel suo progetto concernente la 5a revisione AI, il Consiglio federale ha anche proposto di aumentare la durata minima di contribuzione da uno (come previsto attualmente) a tre anni. In occasione dei lavori preliminari era stata esaminata anche l'introduzione di una durata minima di contribuzione di cinque anni, ma si era constatato che un tale aumento avrebbe rappresentato una violazione d'accordi internazionali ratificati dalla Svizzera (art. 57 cpv. 1 lett. b del Codice europeo di sicurezza sociale del Consiglio d'Europa, RS 0.831.104, e art. 11 cpv. 1 lett. b della Convenzione n. 128 concernente le prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti della Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro, RS 0.831.105). Il Consiglio federale ritiene quindi adeguato proporre una durata minima di contribuzione di tre anni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.