04.3590 · Mozione · 2004-10-08
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di limitare e ridefinire la nozione di "invalidità" iscritta nell'articolo 8 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali e nell'articolo 4 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità.
1. L'invalidità causata da motivi psichici, da dolori alla schiena e da traumatismi cervicali di contraccolpo ecc. dovrà comportare un diritto alla rendita soltanto in casi gravi.
2. Il diritto alle rendite finora concesse per motivi psichici, dolori alla schiena e traumatismi cervicali di contraccolpo dovrà essere riesaminato dopo la revisione della base legale.
Begründung
L'assicurazione invalidità va riportata il più vicino possibile alle sue origini, vale a dire che l'integrazione è prioritaria. Di regola non sono versate rendite AI.
La Svizzera è il Paese che registra i tassi di crescita più elevati per quanto concerne i casi d'invalidità. Dal 1992 al 2003 il numero dei beneficiari di rendite AI è aumentato da circa 175 000 a circa 271 000. In Svizzera la quota di beneficiari di rendite AI ha così raggiunto il 5 per cento della popolazione attiva (nel 1992 ammontava al 3,2 per cento e nel 2000 al 4,3 per cento). Questo significa che in Svizzera 1 persona in età lavorativa su 20 beneficia di una rendita d'invalidità. È evidente che una parte sostanziale di questi casi d'invalidità consiste di abusi. Contro questi casi d'invalidità fittizia vanno adottate misure drastiche.
È preoccupante che il numero di beneficiari di rendite dichiarati invalidi per motivi psichici, traumatismi cervicali di contraccolpo e dolori alla schiena non meglio definiti sia quasi raddoppiato. Le rendite versate in Svizzera sono in totale 232 000, di cui 80 000, vale a dire 1 rendita su 3, concesse per disturbi psichici. Quando le persone sofferenti di malattie psichiche beneficiano di una rendita AI, la loro integrazione diventa sempre più difficile. Senza una riduzione sostanziale del numero di beneficiari di rendita non sarà mai possibile coprire il deficit di 1,5-2 miliardi di franchi pronosticato per il fondo di compensazione AI.
Da opera sociale volta ad assicurare l'esistenza delle persone veramente invalide (sin dalla nascita, a causa di malattia o infortunio), l'assicurazione invalidità è ormai diventata un bacino di raccolta per invalidi, prepensionati e persone scaricate dall'assistenza sociale. L'invalidità fittizia è un abuso manifesto sulle cui cause è necessario intervenire.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'obiettivo principale dell'assicurazione invalidità (AI) è di evitare, contenere o eliminare le conseguenze economiche di un danno alla salute mediante i provvedimenti d'integrazione opportuni e di compensare le conseguenze economiche rimanenti nell'ambito di una copertura adeguata del fabbisogno vitale con una rendita. A differenza di altri Paesi, in Svizzera il concetto di "invalidità" definisce una situazione economica. Un danno alla salute non è sufficiente per ottenere il versamento delle prestazioni. Queste sono fornite solo nel caso in cui il danno alla salute riduce la capacità al guadagno. Un'invalidità sussiste se sono dati i tre elementi seguenti: uno di natura medica (danno alla salute con ripercussioni sulla capacità al lavoro), uno di natura economica (incapacità al guadagno permanente o di lunga durata) e un elemento causale (danno alla salute che causa l'incapacità al guadagno).
I costi di trattamento di danni alla salute sono assunti dall'assicurazione malattie o infortuni obbligatoria. Essendo l'AI una cosiddetta assicurazione seconda, le compete la verifica delle conseguenze economiche del danno alla salute precedentemente riconosciuto dall'assicurazione malattie o infortuni obbligatoria. Questa verifica avviene mediante un'accurata ed onerosa procedura d'accertamento.
Già attualmente le rendite sono concesse solo se la persona assicurata presenta almeno un grado d'invalidità del 40 per cento e non vi è più nessun provvedimento d'integrazione suscettibile di ripristinarne, conservarne o migliorarne la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete.
Oggigiorno, tutti riconoscono che con gli strumenti attualmente a disposizione dell'AI non è possibile frenare la tendenza alla rendita, in quanto l'incapacità al lavoro dovuta a malattia è rilevata troppo tardi e le persone interessate cominciano ad essere assistite solo quando sono ormai uscite dal mondo del lavoro e solo difficilmente possono essere reintegrate. Per questo motivo, il 24 settembre 2004 il Consiglio federale ha inviato in consultazione il progetto della 5a revisione AI. L'obiettivo della 5a revisione AI è di ridurre del 10 per cento il numero dei beneficiari di nuove rendite, armonizzare la prassi e fornire un sostanziale contributo al risanamento della situazione finanziaria mediante misure di risparmio volte a ridurre il deficit annuo dell'AI.
Gli strumenti principali sono da un lato l'individuazione tempestiva volta ad impedire, quando possibile, che le persone interessate perdano il loro posto di lavoro, dall'altro, se la capacità lavorativa è compromessa a un determinato grado, provvedimenti di reinserimento tempestivi mirati a promuovere e migliorare attivamente la capacità al guadagno residua degli assicurati al fine di permetterne una reintegrazione rapida e duratura.
Il Consiglio federale è dell'opinione che con le sue proposte ora in consultazione sarà possibile contenere e ridurre l'aumento delle nuove rendite. Ritiene, inoltre, che le proposte avanzate nella mozione non siano né necessarie né opportune. D'altra parte, una differenza di trattamento tra malattie psichiche e somatiche non è giustificata, come non lo è la limitazione a cosiddetti "casi gravi", per i quali non esistono criteri di delimitazione applicabili.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.