Lexipedia

04.3597 · Interpellanza · 2004-10-08

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. È anch'esso dell'avviso che l'autorità competente abbia sottovalutato le difficoltà connesse con l'attuazione dell'ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni?

2. Quale autorità assume la responsabilità per questa soluzione burocratica e poco realistica?

3. Quali misure intraprende il Collegio affinché i termini transitori siano fissati in modo da rendere effettivamente possibile la registrazione?

4. Ritiene ipotizzabile prorogare di un anno il termine di scadenza?

5. Come si può garantire che una simile situazione non si ripeta più?

Begründung

La modifica dell'ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni adottata dal Consiglio federale dovrebbe facilitare la lotta contro il terrorismo. La scadenza ultima per la registrazione a posteriori, fissata a tre mesi, è il 31 ottobre 2004. Poiché circa 1 milione di persone sono interessate da questa modifica, sono legittime domande concernenti il carattere realistico dell'attuazione dell'ordinanza. Anche se è giusto procedere con fermezza contro gli spacciatori e i terroristi, non è giusto che al tempo stesso sia vessata gran parte della popolazione.

La decisione del DATEC è un tiro a vuoto che indispettisce gli onesti cittadini. Si ha l'impressione che il termine di registrazioni di tre mesi sia stato fissato da persone estranee alla realtà del mercato delle telecomunicazioni.

Per i consumatori, questa decisione burocratica è inaccettabile. Molte persone hanno scelto questo sistema perché utilizzano raramente il loro telefono cellulare o soltanto in ricezione, p. es. per motivi di lavoro o durante le vacanze. Per questo motivo molti clienti disattenderanno la scadenza. La disattivazione dell'apparecchio telefonico può comportare pesanti conseguenze sia sul piano economico che personale.

Anche ai fornitori dei servizi di telecomunicazione questa misura burocratica pone dei problemi. Nelle prossime settimane essa scatenerà un vero e proprio caos amministrativo. La maggior parte dei clienti non si è ancora registrata o non si è ancora potuta registrare. Le registrazioni si concentreranno nelle settimane a ridosso della scadenza del termine, il che comporterà enormi costi.

Stellungnahme des Bundesrates

Che la registrazione dei clienti di schede prepagate comporti un conflitto d'interessi è evidente: all'interesse delle autorità inquirenti di registrare in breve tempo e in modo completo tutti i clienti si contrappone quello dei fornitori di servizi di telecomunicazione di adottare una procedura di registrazione il più possibile efficiente ed economica, che tenga conto anche delle esigenze della clientela. Tendendo conto degli interessi divergenti delle cerchie interessate, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore al 1° agosto 2004.

1. Già nell'estate del 2003 durante le discussioni concernenti l'entrata in vigore dell'articolo 15 capoverso 5bis della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), il cosiddetto articolo sulle prepagate, il DATEC, autorità incaricata dell'attuazione, si era adoperato per rinviare l'entrata in vigore fissata al 1° gennaio 2004. Il dipartimento competente aveva già allora stimato che l'attuazione della disposizione in tempi ristretti avrebbe causato considerevoli difficoltà.

2. Nel fissare il termine per la registrazione a posteriori, il Consiglio federale ha dovuto tenere conto degli interessi delle autorità inquirenti, dei fornitori di servizi di telecomunicazione e dei clienti.

Già durante la procedura di consultazione è emerso che, per evidenti ragioni, le autorità inquirenti non erano interessate a un termine largo per la registrazione a posteriori; infatti durante la decorrenza del termine i titolari delle carte prepagate acquistate prima del 1° agosto 2004 non potevano essere identificati sulla base del numero telefonico. Poiché la legge prevede un termine per la conservazione dei dati di almeno due anni e non è previsto un obbligo per un periodo più lungo, quanto più è lungo il termine per la registrazione a posteriori tanto più è priva d'effetto la registrazione tardiva dei clienti.

Anche i fornitori di servizi di telecomunicazione avevano un certo interesse a regolamentare in tempi brevi la questione; infatti indipendentemente dalla durata del termine, l'onere per la registrazione a posteriori è considerevole. I gestori telefonici avevano pertanto tutto l'interesse a svincolare di nuovo per altre attività le risorse necessarie per la registrazione, invece di tenerle vincolate per mesi. L'esperienza insegna che, indipendentemente dalla durata dei termini, i clienti sfruttano al massimo il tempo a disposizione, sbrigando l'incombenza a ridosso della scadenza.

A ciò si aggiunge che, visti i tempi brevi, sui media è stato dato ampio spazio alla nuova regolamentazione il che ha consentito di ricordare alla clientela il nuovo obbligo. In caso di termini più ampi, non sarebbe stata possibile una presenza così costante sui media. Inoltre, si può ragionevolmente pretendere da ogni cliente che si rechi nell'arco di tre mesi presso un punto vendita dei gestori telefonici o presso un ufficio postale.

Tenuto conto di questi interessi, sono stati rilevati indicativamente il numero dei clienti di schede prepagate per ogni gestore telefonico e il numero dei punti vendita disponibili. Calcolando che i negozi sono aperti sei giorni su sette, la media è di quattro clienti per punto vendita al giorno.

Inoltre, occorre precisare che allo scadere del termine dei tre mesi, le carte non registrate non perdono la loro validità: anche dopo il 1° novembre 2004 i clienti possono essere registrati se si rivolgono ai servizi di telecomunicazione. La disattivazione delle carte SIM è infatti temporanea e non definitiva.

3./4. Il competente dipartimento, di concerto con i servizi di telecomunicazione, ha elaborato una soluzione ad hoc che soddisfa sia le esigenze delle autorità inquirenti che quelle degli stessi servizi di telecomunicazione. Questa soluzione tiene conto del fatto che, per ragioni tecniche e organizzative, i gestori telefonici possono disattivare soltanto un determinato numero al giorno di schede prepagate non registrate. Il numero varia a seconda dei gestori telefonici e dipende dalle risorse umane e tecniche disponibili. Tutti i gestori telefonici sono comunque in grado di ultimare i lavori entro un mese al massimo.

Con la soluzione concordata, tra gli inizi e al massimo la fine di novembre 2004 saranno disattivate le carte prepagate non ancora registrate. Una proroga del termine fissato dal Consiglio federale non è pertanto necessaria.

5. Nell'emanazione delle disposizioni d'esecuzione sono state coinvolte tutte le cerchie interessate (autorità inquirenti e servizi di telecomunicazione) e il dipartimento competente ha proceduto all'attuazione della disposizione d'intesa con i servizi di telecomunicazione. Questa procedura ha consentito di raggiungere una soluzione accettabile per tutte le parti. Per questa ragione non sussiste alcun motivo di apportare modifiche al modus operandi.

Risposta del Consiglio federale.