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04.3607 · Mozione · 2004-10-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una legge che garantisca in ogni caso la libera espressione delle proprie idee nell'ambito di processi di formazione delle opinioni e di dibattiti democratici, senza che disposizioni di legge limitino tale libertà. Occorre in particolare abrogare l'articolo 261bis CP (norma antirazzismo).

Begründung

La decisione 6S.318/2003 del Tribunale federale del 27 maggio 2004 ha notevolmente ampliato il campo d'applicazione della norma penale antirazzismo. In futuro un'osservazione offensiva sarà considerata pubblica, e quindi punibile, se non sarà stata esternata in ambito strettamente privato. Tale ambito è in definitiva limitato alla cerchia familiare o degli amici, oppure a un contesto caratterizzato da relazioni personali o da un rapporto di fiducia particolare. La decisione cita quale esempio di esternazione punibile una riflessione offensiva fatta fra avventori abituali seduti al tavolo di un ristorante (il cosiddetto "Stammtisch").

Tuttavia dieci anni fa, prima del voto, quando si trattava di ridicolizzare gli avversari della norma antirazzismo, era proprio questo tipo di esternazioni pronunciate allo "Stammtisch" che veniva utilizzato come esempio di inezie che avrebbero continuato a non essere punibili. Si ripeteva che non si trattava di far sì che la giustizia sanzionasse le opinioni personali, ma semplicemente di porre un argine alle campagne denigratorie.

In seguito all'estensione del campo d'applicazione del carattere pubblico operata dal Tribunale federale, la norma antirazzista entra ora in conflitto con diritti fondamentali essenziali quali la libertà d'opinione. Persino i partigiani di tale norma si lamentano della mancanza di risultati concreti prodotti dalla disposizione in questione. Dei 50 processi annuali, che non rappresentano nemmeno la punta dell'iceberg, circa la metà sfocia in un'assoluzione. Un risultato estrememente magro. Già nel 1999, l'ex consigliera federale Ruth Metzler aveva chiesto l'estensione del carattere pubblico. Sarebbe stato invece più intelligente abrogare una volta per tutte l'infelice norma e tentare di adottare un altro rimedio. L'obiettivo fondamentale, ossia la tutela della dignità umana, non è contestato. Nella maggior parte dei casi, gli attacchi gravi a sfondo razzista sono in ogni caso legati ad altri reati penali e possono essere puniti in quanto delitti contro l'onore. Le discriminazioni razziali intollerabili commesse nell'atto di fornire una prestazione potrebbero essere combattute senza problemi sul piano del diritto civile, tanto più che violano pure il principio dell'uguaglianza di trattamento sancita dalla Costituzione. La libera espressione delle opinioni va garantita in tutti i casi e non può essere limitata da disposizioni legali spesso oggetto di strumentalizzazioni nell'ambito di dibattiti democratici.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La richiesta di abrogare l'articolo 261 del Codice penale (CP) sulla discriminazione razziale non è nuova. Era già stata sollevata nel 1999 con la mozione Jürg Scherrer (Abrogazione della legge sul razzismo, 99.3169). Il Consiglio federale propose allora di respingere la mozione. Alla fine del 1999 l'intervento è stato tolto di ruolo, dopo che il suo autore aveva lasciato il Consiglio nazionale.

Il Consiglio federale ritiene che debba continuare a essere punito chiunque inciti pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone a causa della loro razza, etnia o religione, chiunque denigri tali persone con parole o altre esternazioni o chiunque si rifiuti di fornire loro un servizio da lui offerto e destinato al pubblico. Parimenti deve continuare a essere punito chiunque diffonda pubblicamente ideologie di stampo razzista e chiunque disconosca o minimizzi grossolanamente il genocidio.

Creando l'articolo 261 CP la Svizzera ha ottemperato a un obbligo derivante dall'adesione alla Convenzione internazionale del 21 dicembre 1995 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Tale Convenzione è entrata in vigore per il nostro Paese il 29 dicembre 1994. Se l'articolo 261 CP fosse abrogato senza essere sostituito, la Svizzera dovrebbe denunciare questa convenzione internazionale ratificata finora da 170 Stati (tra i quali tutti i Paesi dell'Europa occidentale, ad eccezione di Andorra): ciò susciterebbe incomprensioni e comprometterebbe la reputazione del nostro Paese.

L'autore della mozione motiva la sua richiesta rifacendosi fondamentalmente alla decisione del Tribunale federale del 27 maggio 2004 (6S.318/2003). Con tale decisione, il concetto di carattere pubblico sarebbe stato ampliato a tal punto da entrare ora in conflitto con i diritti fondamentali essenziali della libertà di espressione. L'autore della mozione è persuaso che, in base a tale sentenza, anche la riflessione fatta allo "Stammtisch" rientri ora nel campo di applicazione dell'articolo 261 CP.

La decisione si riferisce a un incontro avvenuto in un rifugio, in cui circa 40-50 persone dell'ambiente skinhead hanno tenuto una conferenza sulla nascita delle SS e sulle armi impiegate da tale organizzazione militare. Il Tribunale federale non ha riconosciuto il carattere privato della manifestazione, modificando quindi la sua precedente definizione di carattere pubblico ai sensi dell'articolo 261 CP. In base a tale decisione sono considerate pubbliche tutte le esternazioni e i comportamenti che non avvengono in un ambito privato, ossia in ambito non proveniente dalla cerchia familiare o degli amici oppure al di fuori di un contesto caratterizzato da relazioni personali o da un rapporto di fiducia particolare. È vero che in tal modo viene generalmente limitato il numero di riunioni private nell'ambito delle quali ci si può permettere di esternare affermazioni razziste. Sono quindi comprensibili le preoccupazioni dell'autore della mozione riguardo al conflitto con la libertà di opinione e i suoi timori che l'articolo 261 CP possa in futuro essere applicato alle conversazioni che avvengono allo "Stammtisch". Alcuni media hanno pure dipinto la decisione come un bavaglio messo a chi parteciperà a conversazioni agli "Stammtisch". Le persone che si riuniscono ad uno "Stammtisch" sono tuttavia generalmente legate da un rapporto di amicizia e le loro relazioni sono caratterizzate da una particolare fiducia, ciò che secondo la nuova giurisprudenza del Tribunale federale fa propendere per il carattere privato. Anche in futuro, tuttavia, questo aspetto sarà da considerare caso per caso, in base alle circostanze. Le esternazioni fatte allo "Stammtisch" erano da considerare pubbliche anche prima della decisione del TF, se potevano essere facilmente udite anche da terze persone.

La libertà di espressione è garantita esplicitamente dall'articolo 16 della Costituzione federale (Cost.). Attualmente il Consiglio federale non ritiene necessaria l'adozione di ulteriori disposizioni legislative a tutela di questo diritto fondamentale. Il Consiglio federale illustra chiaramente quanta importanza attribuire alla libertà di espressione nel parere relativo alla mozione Scherrer del 1999 e in parte in quello relativo alla mozione Gusset del 1997 (Articolo sul razzismo. Revisione, 97.3327). In tale occasione è stato ricordato che la libertà di espressione non è incondizionata. Vi sono dei limiti, ad esempio quando si tratta di proteggere la dignità o l'onore altrui. L'applicazione dell'articolo 261 CP si scontra inevitabilmente con i limiti della libertà di espressione. Nel caso singolo occorre ponderare se dare maggior peso alla protezione dalle discriminazioni o alla libertà di espressione. L'articolo 261 CP consente questa ponderazione, come dimostra una recente decisione del Tribunale federale del 6 ottobre 2004 (6S.64/2004), con la quale il direttore della polizia di Bienne Jürg Scherrer è stato assolto dall'accusa di discriminazione razziale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.