04.3669 · Mozione · 2004-12-13
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato ad intervenire con misure legislative per imporre ai produttori di vini importati di dichiarare in modo chiaro l'utilizzazione di trucioli di legno nel processo di vinificazione.
Begründung
La legge svizzera vieta l'utilizzazione di trucioli di rovere nel processo di vinificazione. Non è invece più così in numerosi Paesi produttori che ammettono questo tipo di aromatizzazione tra le procedure "enologiche". Si tratta di un voltafaccia nei confronti delle tradizioni secolari, giustificato da motivi puramente economici. Fa parte della mondializzazione del vino che, in conseguenza della produzione di massa, conduce rapidamente a una standardizzazione dei processi di vinificazione.
Il consumatore ha diritto a una dichiarazione chiara delle condizioni di produzione, e in questo senso a una caratterizzazione che informi dell'utilizzo di trucioli di legno nel processo di affinamento.
Lo scopo è chiaro: rispettando il consumatore si può iniziare a regolamentare una concorrenza sleale che approfitta dei costi bassi dell'uva, della mano d'opera e dei processi di affinamento.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le procedure e i trattamenti enologici ammessi in Svizzera sono disciplinati in un'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (RS 817.022.361). La procedura consistente nell'aggiungere trucioli di rovere al vino per conferirgli l'aroma del legno non è menzionata nell'ordinanza succitata e quindi è illegale. Per altro, l'articolo 2 della legge sulle derrate alimentari (RS 817.01) sancisce che i requisiti stabiliti nella nostra legislazione valgono anche nei confronti dei prodotti importati. Di conseguenza i vini affinati mediante trucioli di rovere non possono essere commercializzati in Svizzera. Va rilevato che la legislazione svizzera è conforme ai requisiti legali della Comunità europea. L'utilizzo di trucioli di rovere al fine di conferire il sapore di legno è legale soltanto in alcuni Paesi d'oltre Oceano (Stati Uniti, Australia ecc.).
La vigente legislazione in materia di derrate alimentari non obbliga i produttori di vino a indicare nella caratterizzazione tutte le procedure enologiche adottate o tutti gli additivi utilizzati. L'obbligo di dichiarare l'impiego di trucioli di rovere costituirebbe quindi un'eccezione. Una "dichiarazione chiara delle condizioni di produzione", come chiesto dall'autore della mozione, significherebbe dover rimettere in questione la deroga applicabile ai produttori e ai commercianti di vino, nonché istaurare l'obbligo di dichiarare tutte le procedure enologiche utilizzate. Una tale modifica della legislazione in materia di derrate alimentari andrebbe a vantaggio dei consumatori, ma sarebbe incompatibile con la legislazione europea.
L'Organismo internazionale del vino (OIV), che in linea di principio ammette il trattamento in questione come facente parte del codice internazionale delle pratiche enologiche, sta cercando di definire i "pezzi di legno" e di disciplinare la dichiarazione dei prodotti trattati in questo modo. A tale proposito va segnalato che le autorità francesi e italiane permettono già ora di testare questa pratica a titolo sperimentale su larga scala per quanto concerne i "vins de pays" o vini di seconda categoria, senza requisiti particolari per quanto attiene alla caratterizzazione. Tuttavia, questi vini non possono essere esportati, nemmeno negli altri Stati dell'Unione europea. Questa disposizione garantisce che i vini sperimentali dell'Unione europea affinati con trucioli di rovere non possano essere importati in Svizzera.
Per concludere, e tenuto conto dell'evoluzione del contesto internazionale, occorre ricordare che i Paesi produttori e gli attori del settore che vorrebbero vedere legalizzata tale procedura, anche in Europa, sono sempre più numerosi. Sperano di poter produrre dei vini a condizioni simili a quelle dei loro concorrenti, eliminando in questo modo l'attuale distorsione del mercato. Tuttavia, dovrà essere vietata ogni allusione a un "invecchiamento in fusto di rovere (barrique)", dato che una tale dichiarazione presenta un rischio manifesto di inganno nei confronti del consumatore.
Il Consiglio federale ritiene che nulla possa giustificare la legalizzazione di un tale trattamento enologico prima della sua adozione da parte dell'Unione europea (cfr. 02.3262, Po Zisyadis, Infusione di trucioli di rovere nel vino). Non si può quindi esigere una dichiarazione di questa pratica enologica tuttora illegale in Svizzera.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.