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04.3684 · Mozione · 2004-12-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di uniformare le procedure dell'assicurazione malattia di base in caso di versamenti arretrati al fine di garantire agli assicurati un'uguaglianza di trattamento e una valutazione costante della situazione.

Begründung

Il regolamento dei versamenti arretrati attualmente si differenzia molto da una cassa malati all'altra. Perciò non è possibile stimare l'importo dei premi non riscossi. Di conseguenza non vi è più alcun controllo sul sistema dell'assicurazione di base obbligatoria. L'unificazione delle procedure in caso di versamenti arretrati è un elemento essenziale per valutare gli effetti della riduzione dei premi sugli assicurati di modeste condizioni economiche.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel quadro della revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie (LAMal, RS 832.10), il Consiglio federale ha proposto un nuovo articolo, il 64 a LAMal, che disciplina le conseguenze della mora nel pagamento, nell'ambito dell'assicurazione malattia obbligatoria (FF 2004 3895 e FF 2004 3869, messaggio). In futuro gli assicurati in mora dovranno essere informati già nella diffida delle conseguenze della mora. Gli assicuratori, da parte loro, potranno sospendere le prestazioni prima rispetto a quanto avviene attualmente (finché sono stati integralmente pagati i premi arretrati, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese di esecuzione), e gli organi cantonali competenti saranno informati più tempestivamente della sospensione delle prestazioni. Infine, agli assicurati in mora sarà vietato cambiare assicuratore fintanto che gli arretrati non saranno interamente pagati. Il Consiglio degli Stati, come prima Camera, ha adottato questa disposizione il 15 dicembre 2004. Il progetto è attualmente al vaglio del Consiglio nazionale.

Il Consiglio federale non considera opportuna una più ampia regolamentazione, ossia un disciplinamento dettagliato e completo a livello federale, dal momento in cui la legge è in fase di revisione. Lo spazio di manovra concesso dalla procedura agli assicuratori, nella fase della sospensione delle prestazioni e della comunicazione agli organi cantonali competenti, si limita sostanzialmente alle questioni relative alla durata del termine indicato nella diffida, nonché alla rapidità con cui deve essere avviata la procedura di esecuzione. È vero che i vari assicuratori hanno tempi di reazione diversi e che non sempre avviano una procedura di esecuzione per ogni premio mensile o per ogni partecipazione ai costi arretrati. Anche in questo ambito vale il principio di una gestione efficace ed economicamente sostenibile. Tenendo presente il sistema di concorrenza vigente tra diversi assicuratori, il Consiglio federale non ha motivo di rinunciare a questa minima libertà aziendale concessa agli assicuratori.

La prassi non sempre unitaria degli assicuratori nella riscossione dei premi e della partecipazione ai costi non è affatto legata agli effetti della riduzione dei premi. Gli effetti dal profilo sociale, per tutte le classi di reddito, sono verificati sulla base del reddito disponibile. Si tratta di accertare la quota di reddito disponibile che un'economia domestica deve destinare all'assicurazione malattia obbligatoria, tenendo conto della riduzione dei premi. I risultati di questi accertamenti sono pubblicati dall'Ufficio federale della sanità pubblica unitamente ai rapporti sul monitoraggio relativo agli effetti, sul piano della politica sociale, della riduzione dei premi nei cantoni.

Per quanto concerne altri aspetti della questione, spetta al Parlamento accogliere le misure proposte dall'autore della mozione nel quadro della riforma in corso e, se del caso, decidere in merito ai necessari cambiamenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.