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04.3718 · Interpellanza · 2004-12-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. A quali basi legali si riferisce l'AI quando redige lettere circolari giuridicamente vincolanti come quella del 23 aprile 2004?

2. Queste lettere circolari possono e devono essere dichiarate giuridicamente valide senza consultare le associazioni specializzate e gli specialisti competenti?

3. Quali specialisti sono stati consultati prima della pubblicazione della lettera circolare citata?

4. Quali argomenti tecnici e quali analisi scientifiche hanno portato alla decisione comunicata nella lettera circolare?

5. Il Consiglio federale sostiene la pubblicazione di queste lettere alle associazioni specializzate e agli specialisti competenti?

6. È disposto ad adeguare o revocare la decisione comunicata nella lettera circolare dell'AI, qualora emergesse che gli ambienti specializzati sono stati consultati in maniera insufficiente?

7. È disposto, nel quadro di queste questioni tecniche, a chiedere in futuro l'opinione delle associazioni specializzate e delle organizzazioni di genitori?

Begründung

Il 23 aprile 2004 l'assicurazione per l'invalidità ha inviato una lettera circolare (n. 197) per comunicare che l'ergoterapia e la terapia psicomotoria non sono più riconosciute quali misure di sostegno alla logopedia. La decisione è motivata con una supposta mancanza d'efficacia di questa combinazione di terapie in caso di difficoltà di eloquio.

Dall'inizio degli anni Cinquanta la Svizzera ha un ruolo di pioniere nell'ambito del trattamento delle difficoltà di eloquio. Da allora i bambini con gravi difficoltà di eloquio e ulteriori disturbi di coordinazione motoria al di là della motricità orale hanno seguito con molto successo la terapia psicomotoria. Sia l'ergoterapia che la terapia psicomotoria sono applicate nella riabilitazione di questi bambini affetti da gravi difficoltà di eloquio per trattare i disturbi della percezione che ne sono alla base. L'accompagnamento integrale della logopedia tramite ambedue le terapie summenzionate è diventato uno strumento efficace e indispensabile nel sostegno di questi bambini.

Negli ultimi decenni nella neuroriabilitazione pediatrica molti approcci terapeutici si sono rivelati economici, tecnicamente appropriati e giustificati ed hanno dato buoni risultati nella prassi, anche senza valutazioni scientifiche rigorose.

Per motivi etici, in futuro questi studi non potranno più essere svolti: il non trattamento dovuto alla curiosità scientifica non è più eticamente sostenibile per genitori, pazienti e specialisti.

Né le associazioni quali la Società svizzera di pediatria, il Forum di pediatria pratica quale associazione professionale dei pediatri praticanti, le associazioni professionali per la terapia psicomotoria e la logopedia, né la Commissione federale delle questioni d'integrazione sanitaria nell'AI sono state consultate prima della pubblicazione della lettera circolare 197. Considerando questo fatto, la questione dei motivi di questo modo di procedere si pone sia dal punto di vista tecnico che procedurale.

Stellungnahme des Bundesrates

Negli ultimi quattro anni le spese dell'AI per l'ergoterapia e la terapia psicomotoria sono più che raddoppiate. In base a questa evoluzione l'UFAS ha esaminato la misura in cui la cura logopedica necessaria a causa di difficoltà di eloquio sia effettivamente sostenuta dall'ergoterapia o dalla terapia psicomotoria e i casi in cui l'AI ha assunto finora i relativi costi.

Gli accertamenti hanno mostrato che negli ambienti specializzati non si è a conoscenza di nessuno studio scientifico che provi l'efficacia di queste terapie per le difficoltà di eloquio. Inoltre si è constatato che l'ergoterapia e la terapia psicomotoria trattano altri disturbi e non le difficoltà di eloquio vere e proprie. In questi casi manca dunque un'infermità congenita e quindi anche la condizione di diritto all'assunzione dei costi di queste terapie da parte dell'AI. Di conseguenza, questi costi dovrebbero essere assunti dall'assicurazione malattie e non dall'AI come erroneamente avvenuto finora.

Sulla base di questi accertamenti l'UFAS ha emanato la direttiva secondo cui l'ergoterapia e la terapia psicomotoria nell'AI in futuro non saranno più considerate misure di sostegno per la cura logopedica.

Per quanto riguarda le singole domande:

1. Giusta l'articolo 64 capoverso 1 LAI, gli uffici AI applicano la LAI sotto la vigilanza della Confederazione. Fondandosi su questa base legale il Consiglio federale ha conferito all'UFAS una duplice funzione di vigilanza: da un lato la vigilanza tecnica, materiale (art. 92 OAI), dall'altro la vigilanza finanziaria (art. 92bis OAI). Nell'ambito della vigilanza materiale, l'UFAS, tra l'altro, è incaricato di emanare direttive generali (circolari e lettere circolari) e direttive specifiche ai singoli casi. Le direttive generali dell'UFAS sono ordinanze amministrative che non costituiscono norme legali e non vincolano né i privati né i tribunali.

2. Le direttive dell'UFAS all'attenzione degli uffici AI possono per principio essere emanate senza consultare le associazioni professionali. Di regola, però, gli ambienti specializzati sono inclusi nella procedura relativa all'emanazione di direttive generali e sono consultati durante i lavori di preparazione.

3. Prima dell'emanazione della lettera circolare n. 197 sono stati consultati l'Associazione svizzera degli ergoterapisti e la direzione di un reparto di logopedia clinica di una clinica universitaria.

4. Gli accertamenti eseguiti dall'UFAS hanno chiaramente dimostrato che l'ergoterapia non tratta le difficoltà di eloquio vere e proprie, bensì altri disturbi con esse concomitanti. Questi trattamenti però non concernono l'obbligo di prestazione dell'AI, bensì quello dell'assicurazione malattie. Nella lettera circolare n. 197 questa conclusione purtroppo non è sufficientemente esplicita.

5. Attualmente, le direttive (circolari e lettere circolari) sono già accessibili al pubblico e l'UFAS è impegnato a migliorarne ulteriormente l'accessibilità.

6. Il Consiglio federale ritiene la direttiva dell'UFAS obiettivamente giustificata. L'accertamento su cui l'UFAS ha basato la sua decisione non è stato eseguito su larga scala, ma si fonda su presupposti tecnici sufficienti.

7. Nella preparazione dell'emanazione di direttive, l'UFAS si avvale già oggi sin dalle prime fasi della collaborazione dei settori interessati ed eventualmente toccati. Tuttavia l'ufficio aspira anche in questo ambito ad ulteriori miglioramenti.

Risposta del Consiglio federale.