04.3729 · Interpellanza · 2004-12-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Secondo quanto riferito dai media negli ultimi giorni, il grande complesso edilizio progettato a Galmiz appartiene ad un gruppo farmaceutico americano intenzionato ad avviare un impianto di produzione in cui si impiegano organismi geneticamente modificati. Finora la popolazione non ha tuttavia ricevuto alcuna informazione in merito. L'eventuale insediamento di una ditta specializzata nel settore dell'ingegneria genetica nella zona agricola più estesa della Svizzera non riguarderebbe soltanto il canton Friburgo, bensì l'intera regione dei tre laghi nonché tutto il Paese.
Preghiamo pertanto con urgenza il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Non ritiene anch'esso preoccupante, per un Paese democratico, che ad un'impresa di cui non si conosce il nome e la cui produzione, potenzialmente pericolosa, dovrebbe essere oggetto di un'indagine legale, venga assegnato un territorio in Svizzera senza informarne la popolazione e senza coinvolgerla in tale decisione?
2. L'impianto progettato a Galmiz serve effettivamente per la produzione di principi attivi farmaceutici con organismi geneticamente modificati? Se sì, quali sono i ceppi di produzione e le colture cellulari utilizzati? Quali gruppi di organismi e quali classi di attività secondo l'ordinanza sull'impiego confinato sono interessati? Sono anche previste emissioni deliberate di organismi geneticamente modificati?
3. In caso di attività delle classi 1 e 2 è permessa una limitata emissione nell'ambiente. Quali indagini e quali garanzie sono state richieste al gruppo farmaceutico per assicurare che le sue attività produttive non compromettano né l'agricoltura né l'ambiente?
4. Come verranno smaltiti i rifiuti della fermentazione?
5. La Bibera, in cui presumiamo venga fatta confluire l'acqua proveniente dall'impianto di produzione, attraversa delle riserve naturali lungo tutto il suo percorso fino al lago di Neuchâtel. Il Consiglio federale come assicura la tutela di questa zona così importante per la protezione della natura e delle acque?
6. In che modo questo metodo di produzione si potrebbe ripercuotere sul bilancio idrologico della regione dei tre laghi? Il notevole consumo di acqua dolce per il funzionamento dell'impianto potrebbe avere effetti negativi sulla produzione di ortaggi, negli ultimi anni sempre più dipendente dall'irrigazione?
7. Quali misure saranno adottate per far sì che la produzione di ortaggi e cereali non geneticamente modificati (Suisse garantie) non venga danneggiata dall'impianto (cfr. art. 9 LIG)?
8. Quali sono le prossime fasi previste dal progetto? Come e dove la Confederazione interverrà in queste importanti questioni?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per l'eventuale insediamento di un'impresa di portata internazionale il comune di Galmiz ha trasformato in zona industriale una superficie di circa 55 ettari, prima inclusa nella zona agricola. Tale modifica del piano di utilizzazione è stata approvata dal Consiglio di Stato del canton Friburgo. Secondo l'articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700), la definizione concreta delle procedure da seguire in questi casi spetta ai cantoni. Il diritto federale prevede soltanto alcuni requisiti minimi che dette procedure devono soddisfare. In particolare, secondo la legislazione svizzera, i piani di utilizzazione devono essere pubblicati (art. 33 cpv. 1 LPT). Inoltre, il diritto cantonale deve garantire che i piani di utilizzazione possano essere impugnati da chiunque sia legittimato a ricorrere (art. 33 cpv. 2 e 3 LPT). Il piano generale di utilizzazione in questione è stato a suo tempo pubblicato, e si è data pertanto anche la possibilità di presentare ricorso.
È vero che l'identità della ditta non è ancora stata resa nota, ma verrà comunicata nel corso della procedura non ancora avviata. Sarà possibile interporre ricorso anche contro la prossima fase prevista, ovvero l'emanazione di un piano di utilizzazione speciale.
2. Il Consiglio federale non dispone di dati più precisi riguardo alla ditta in questione ed al suo progetto a Galmiz. Sono completamente sconosciuti sia il tipo ed il gruppo di rischio degli organismi che verranno impiegati sia la classificazione delle relative attività secondo l'ordinanza 25 agosto 1999 sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (ordinanza sull'impiego confinato). Non appena tali dati saranno disponibili, verrà effettuato un esame nell'ambito della procedura prevista dalla normativa vigente.
3. Le autorità competenti non hanno finora ricevuto, riguardo alla zona di Galmiz, alcuna domanda di autorizzazione per l'esercizio di un'attività disciplinata dall'ordinanza sull'impiego confinato. Di conseguenza, non sono state richieste né indagini né misure di sicurezza.
In linea generale occorre ricordare che, secondo l'ordinanza sull'impiego confinato, il detentore di un impianto di produzione in cui si utilizzano organismi geneticamente modificati deve adottare le misure di sicurezza generali e supplementari riportate nell'allegato 4, tabella 4, della stessa ordinanza. In tale ambito, tutto il materiale che esce dal sistema chiuso (materiale contaminato, rifiuti, apparecchi ed anche liquidi di processo) deve essere trattato in modo che esso non risulti dannoso per l'uomo, gli animali e l'ambiente (inattivazione). L'intero settore di lavoro deve inoltre essere costruito in maniera tale da poter raccogliere e trattenere un'eventuale fuoriuscita di tutto il contenuto del sistema chiuso primario (fermentatore).
4. Tutti i rifiuti della fermentazione devono essere smaltiti in modo non dannoso secondo l'ordinanza sull'impiego confinato. A causa della loro potenziale pericolosità, i rifiuti generati da attività delle classi da 2 a 4 vanno inattivati già nel luogo in cui vengono prodotti. Per l'inattivazione e lo smaltimento sono possibili diversi procedimenti, come ad esempio l'impiego di un'autoclave, il trattamento termico o l'incenerimento. In linea di principio, i rifiuti non possono essere smaltiti insieme alle acque di scarico neanche dopo essere stati inattivati.
5. La Bibera confluisce nel Grand Canal e nel canale della Broye per poi gettarsi nel lago di Neuchâtel. La sua foce si trova in un'area interessata da diversi inventari federali d'importanza nazionale (zona palustre, zona golenale, paludi e siti di riproduzione di anfibi). Tutto il territorio è pertanto caratterizzato da spazi vitali e da paesaggi direttamente o indirettamente influenzati dal bilancio idrologico del Grosses Moos. Secondo le ordinanze concernenti i relativi inventari federali, un danneggiamento di tale area non è ammesso ed i cantoni dovrebbero esigere l'adozione di adeguate misure di protezione.
La legge sulla protezione delle acque impedisce che le acque di scarico di un impianto in cui si utilizzano organismi geneticamente modificati vengano fatte confluire direttamente in un corso d'acqua come la Bibera. Secondo l'articolo 6 capoverso 1 della legge sulla protezione delle acque, infatti, è vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinarle.
6. Per quanto riguarda i dettagli di carattere edilizio, relativi ad esempio alla quantità di acqua dolce prelevata o alla quantità ed alle caratteristiche delle acque di scarico da far defluire, non abbiamo alcun dato a disposizione. Tali dettagli dovranno essere valutati e decisi nel quadro della procedura per il rilascio del permesso di costruzione o della procedura di approvazione dei piani.
Per gli eventuali prelievi d'acqua si applica l'articolo 46 capoverso 2 dell'ordinanza sulla protezione delle acque, secondo il quale i Cantoni provvedono affinché tali prelievi non siano eccessivi e venga assicurata un'utilizzazione parsimoniosa delle acque sotterranee esistenti. Vista la mancanza di dati a disposizione, non è ancora possibile stimare le eventuali ripercussioni sulle acque sotterranee, come ad esempio l'abbassamento del livello della falda. In linea di principio, tuttavia, nell'area interessata dal progetto si possono prevedere delle condizioni geotecniche molto difficili.
7. Il sistema chiuso di un impianto di produzione in cui si utilizzano organismi geneticamente modificati deve essere costruito in modo tale da non arrecare danni alle attività produttive di aziende vicine.
8. Al momento non è certo che l'impresa in questione sia ancora intenzionata a realizzare il proprio progetto a Galmiz. Inoltre, l'eventuale ulteriore procedura dovrà essere decisa dal canton Friburgo. Il Consiglio federale può pertanto esprimersi solo in termini molto generali sull'argomento.
Se la sede designata continuerà ad essere Galmiz, occorrerà redigere un adeguato piano di utilizzazione speciale, in cui andranno considerate anche le questioni concernenti le strutture di raccordo ed il traffico. Si dovrà inoltre elaborare un progetto edilizio, che sarà valutato dalle autorità. Nel quadro di tali fasi successive dovrà essere anche provata la conformità del progetto al diritto federale. A tal fine potrà eventualmente essere necessario effettuare un esame d'impatto ambientale e richiedere apposite autorizzazioni per l'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi.
La Confederazione attribuisce una particolare importanza alla compensazione delle superfici per l'avvicendamento delle colture interessate dal progetto. Il servizio competente, ovvero l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale, ha esortato il Consiglio di Stato del canton Friburgo a presentare entro la fine di marzo 2005 delle proposte concrete per assicurare detta compensazione, richiesta dal piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture. Sulla base di tali proposte verrà poi stabilita, insieme al cantone, l'ulteriore procedura da seguire in questo ambito.
Risposta del Consiglio federale.