04.3791 · Mozione · 2004-12-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a presentare un progetto di legge che offra una protezione giuridica efficace contro la discriminazione diretta e indiretta nel mondo del lavoro basata su "razza", origine etnica e nazionale, religione e stile di vita itinerante.
Tale legge dovrà garantire una protezione globale, in particolare nei casi seguenti: ricerca di un impiego, assunzione, fissazione dello stipendio e di altre modalità contrattuali, concessione di prestazioni sociali volontarie, formazione, perfezionamento, riqualificazione, promozione, altre condizioni di lavoro, cessazione del rapporto di lavoro.
La legge dovrà garantire, in caso di discriminazione, una procedura organizzata in modo che le persone interessate possano informarsi circa la protezione possibile e richiedere la protezione giuridica indipendentemente dalla loro situazione finanziaria.
La legge dovrà essere concepita in modo che la protezione giuridica non sia compromessa dall'onere della prova e in modo da giungere a sentenze o composizioni giudiziarie o extragiudiziarie che non presentino inconvenienti e permettano il risarcimento dei danni subiti.
La legge dovrà prevedere misure che permettano l'accesso ad armi pari al mondo del lavoro e che aboliscano gli ostacoli che si creano al suo interno.
A tal fine, il Consiglio federale dovrà ispirarsi alla legge sulla parità dei sessi (LPar), alle direttive UE 2000/43/CE e 2000/78/CE e alle leggi nazionali dei Paesi UE già realizzate sulla base delle direttive UE.
Begründung
Nel mondo del lavoro, la gamma delle possibili disparità di trattamento sulla base dei criteri summenzionati è comprovatamente vasta, in particolare in caso di ricerca di un impiego, promozione, stipendio, perfezionamento, licenziamento, ecc. (cfr. anche l'interpellanza Bühlmann 03.3372). Lo studio dell'istituto sfm "Le passeport ou le diplôme" mostra che tra il 24 e il 59 percento dei giovani albanofoni e il 30 percento dei turchi sono discriminati, nonostante qualifiche identiche a quelle dei coetanei svizzeri.
Per lottare contro la discriminazione razziale e garantire a tutti gli stessi diritti sono sì necessarie iniziative private (contratti collettivi di lavoro, codici di buona condotta, campagne di sensibilizzazione, ecc.), ma anche una protezione giuridica efficace.
L'efficacia della protezione giuridica non è garantita. Nonostante esista una protezione giuridica praticamente senza falle contro la calunnia a carattere discriminatorio, le molestie e il licenziamento (art. 261bis CP, art. 28 segg. CC in combinato disposto con gli art. 41 e 49 CO, art. 328 CO, art. 336 segg. CO), tale arsenale giuridico è di gran lunga insufficiente. Infatti, soltanto una piccola percentuale dei casi di discriminazione soggiace unicamente alle fattispecie di calunnia e molestie. Le azioni discriminatorie assumono forme molto più sottili. In alcuni settori del mondo del lavoro alcune discriminazioni sono tollerate dalla legge o non vi è certezza del diritto. A titolo di esempio, le mancate assunzioni, gli stipendi e altri accordi contrattuali discriminatori sono leciti purché non violino un contratto collettivo di lavoro, la protezione della personalità, il principio della buona fede, ecc. Per essere giuridicamente lecite, le disparità di trattamento nell'ambito della promozione, della protezione dei lavoratori e delle prestazioni volontarie del datore di lavoro (p. es. le gratifiche e le offerte di perfezionamento) non devono violare il principio della parità di trattamento (art. 328 CO). Il convenuto è tuttavia confrontato con una tale incertezza giuridica che non oserà adire un tribunale.
Oltre alle carenze del diritto materiale, esistono anche lacune di fatto che impediscono di combattere efficacemente discriminazioni di per sé illecite: il disciplinamento ordinario dell'onere della prova rappresenta spesso un ostacolo insormontabile. È infatti praticamente impossibile dimostrare che una persona non è stata promossa o è stata licenziata a causa della sua nazionalità. Inoltre, le persone interessate osano molto raramente procedere contro gli autori delle discriminazioni, poiché temono di dover pagare i costi di tali procedure e hanno paura di ripercussioni negative sul rapporto di lavoro. Infine, i datori di lavoro ignorano spesso l'esistenza di discriminazioni e dove tali discriminazioni abbiano luogo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Uno studio europeo del 2003 mostra che l'attuazione di una politica volta a favorire la diversità (vale a dire l'amalgama dei sessi, delle età, delle origini etniche, delle religioni, ecc.) può portare vantaggi per le imprese (miglioramento del capitale umano, apertura di nuovi mercati, ecc.) pur comportando dei costi. È dunque nell'interesse delle imprese non ridurre i lavoratori alla loro origine nazionale o etnica, al colore della loro pelle, alla loro religione o al loro stile di vita.
Come rilevato dalla mozione, svariate disposizioni giuridiche in vigore consentono già di lottare contro le discriminazioni razziali (art. 261 CP, art. 28 segg. CC, art. 328 CO, art. 336 segg. CO). Il Tribunale federale ha in particolare dichiarato abusivo il congedo dato a un lavoratore a causa del colore della sua pelle (JAR 1994 pag. 198). Gli autori della mozione ritengono tuttavia che tali disposizioni non siano sufficientemente efficaci e propongono di ispirarsi alle misure previste dalla legge federale sulla parità dei sessi (LPar, RS 151.1). Attualmente l'efficacia della LPar è tuttavia oggetto di una valutazione i cui risultati saranno disponibili nel 2006. Il Consiglio federale non auspica pronunciarsi sull'opportunità di estendere le misure previste dalla LPar ad altre situazioni prima di conoscere tali risultati. D'altro canto, il Consiglio federale è convinto che la lotta contro le discriminazioni passi anche da misure che favoriscono l'integrazione degli stranieri a diversi livelli.
Se si guarda la progressione delle donne nel mondo del lavoro, si constata che essa è dovuta a un insieme di fattori che vanno ben oltre il quadro delle misure previste dalla legge sulla parità dei sessi (miglioramento del livello di formazione delle donne, evoluzione della mentalità, ecc.). Se si andasse nella direzione della mozione, sarebbe probabilmente necessario estendere le misure previste ad altri fattori come l'età, l'obesità, la provenienza sociale ecc. che, come mostra l'esperienza, possono pure arrecare svantaggi ai lavoratori sul mercato del lavoro.
Come l'ha indicato nella sua risposta all'interpellanza 03.3372 "Discriminazione razziale nel mondo del lavoro", il Consiglio federale auspica dare la priorità agli strumenti sviluppati e decisi dai partner sociali sulla base di una collaborazione consentita liberamente, prima di prevedere l'adozione di altre disposizioni legali di tipo cogente. Il Consiglio federale intende inoltre seguire l'evoluzione della situazione a livello europeo e in particolare le sue ripercussioni sull'economia svizzera, in modo da essere in grado di adottare per tempo le misure necessarie, che non andranno necessariamente nella direzione auspicata dalla mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.