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04.403 · Iniziativa parlamentare · 2004-03-03

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 81 cpv. 2

2 Si adopera per l'efficienza appropriata delle infrastrutture del traffico. Nell'ambito delle sue competenze, promuove lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture per la circolazione stradale ed i trasporti ferroviari e contribuisce ad eliminare i problemi di capacità.

Art. 197 n. 2 e 3

2. Disposizione transitoria dell'art. 81 cpv. 2 (Opere pubbliche)

1 Un anno dopo l'accettazione dell'articolo 81 capoverso 2 il Consiglio federale propone all'Assemblea federale un programma di durata limitata inteso a:

a. ultimare la rete delle strade nazionali conformemente allo stato dei lavori all'entrata in vigore della presente disposizione;

b. eliminare i problemi nevralgici di capacità della rete delle strade nazionali;

c. sovvenzionare la rete delle strade principali. A tal proposito si terrà particolarmente conto delle regioni di montagna e di quelle periferiche, gravate da costi stradali particolarmente elevati;

d. sovvenzionare provvedimenti volti a migliorare l'infrastruttura del traffico negli agglomerati. Vi rientrano le infrastrutture stradali e ferroviarie per quanto siano site negli agglomerati, servano a migliorare il traffico negli agglomerati e non possano essere cofinanziate in altro modo con fondi federali. Le sovvenzioni considerano l'importanza di entrambi i modi di trasporto e contribuiscono a uno sviluppo degli insediamenti equilibrato sul piano nazionale.

2 Il Consiglio federale riferisce ogni quattro anni all'Assemblea federale sullo stato della realizzazione del programma. Propone l'ulteriore realizzazione prevista e un limite di spesa per il successivo periodo di programma.

3. Disposizione transitoria dell'art. 86

1 La realizzazione del programma di cui all'articolo 197 numero 2 (disposizione transitoria dell'art. 81) è finanziata mediante un fondo senza personalità giuridica e con contabilità propria. Il regolamento del fondo è emanato dall'Assemblea federale sotto forma di decreto federale, che contiene pure le direttive per l'attribuzione dei mezzi Secondo l'articolo 197 numero 2 capoverso 1.

2 Il fondo è alimentato:

a. come prima dotazione all'entrata in vigore dell'articolo 81 capoverso 2, mediante il trasferimento della metà dei fondi del finanziamento speciale "circolazione stradale";

b. con una parte del prodotto netto Secondo l'articolo 86 stabilita dall'Assemblea

federale.

3 I versamenti nel fondo sono stabiliti in modo che vi siano mezzi sufficienti sia per i compiti da finanziare con il fondo medesimo sia per gli altri compiti Secondo l'articolo 86.

4 Il fondo non può indebitarsi. Il suo patrimonio non è rimunerato.

5 All'atto dello scioglimento del fondo, il saldo contabile è versato a favore del finanziamento speciale "circolazione stradale".

Begründung

La politica svizzera in materia di trasporti non può fermarsi di fronte all'amara esperienza di veder distrutto quanto agognato, ma deve subito affrontare i problemi da risolvere. In tale contesto occorre tener conto dei motivi che hanno indotto popolo e Cantoni a respingere il controprogetto all'iniziativa Avanti. Gli aspetti contestati erano soprattutto la Seconda galleria del San Gottardo e l'ampliamento dell'accesso da nord al Gottardo, che avrebbe scardinato l'articolo sulla protezione delle Alpi nella sua essenza, nonché l'ampliamento della rete delle strade nazionali in particolare nell'ambito degli assi principali dell'Altopiano. Un altro motivo di insicurezza era dato dall'attribuzione alquanto vaga dei mezzi del fondo. Erano incontestati in particolare il consistente sostegno finanziario dell'ampliamento dell'infrastruttura del traffico negli agglomerati e l'ultimazione della rete delle strade nazionali.

Prendendo le mosse da queste constatazioni, la presente iniziativa parlamentare si concentra ora prioritariamente sui seguenti aspetti:

1. protezione delle Alpi: l'articolo sulla protezione delle Alpi (art. 84 Cost.) rimane invariato;

2. problemi nevralgici di capacità: non si chiede più di ampliare la capacità della rete delle strade nazionali, bensì di eliminare i problemi nevralgici di capacità (art. 197 n. 2 cpv. 1 lett. b Cost.);

3. strade principali: la novità consiste nel sovvenzionare la rete delle strade principali, con particolare attenzione alle regioni maggiormente gravate da costi legati alla strada (art. 197 n. 2 cpv. 1 lett. d Cost.). Se la nuova regolamentazione della perequazione finanziaria (NPC) a livello costituzionale sarà accettata nella votazione popolare del settembre 2004, occorrerà riconsiderare questo versamento di contributi a favore delle strade principali;

4. attribuzione dei mezzi finanziari: si propone di emanare il regolamento del fondo sotto forma di decreto federale (art. 197 n. 3 cpv. 1). Un simile decreto dovrebbe pure esprimersi in merito alla ripartizione dei mezzi del fondo per l'ultimazione e l'eliminazione dei problemi di capacità della rete delle strade nazionali, per il traffico negli agglomerati e per la rete delle strade principali. Visto che il decreto federale sottostà a referendum, i cittadini non dovrebbero comprare a scatola chiusa. Gli iniziativisti sono del parere che il traffico negli agglomerati debba essere sostenuto dalla Confederazione con circa 350 milioni di franchi all'anno;

5. realizzazione del programma: considerato che l'iniziativa estende le competenze del Parlamento a proposito del regolamento del fondo (direttive per l'attribuzione dei mezzi finanziari), viceversa il Consiglio federale deve sottoporre al Parlamento il programma di ampliamento non per decisione, bensì per approvazione dell'insieme.

La presente iniziativa non chiede maggiori mezzi finanziari della Confederazione di quelli attualmente disponibili. Con tali mezzi occorrerà tuttavia garantire una politica incontestata e coordinata in materia di trasporti per la strada e la ferrovia nel traffico pubblico e privato - e senza pregiudicare l'articolo sulla protezione delle Alpi. Visto che ripropone il sistema di base del controprogetto, l'iniziativa permette all'Assemblea federale di deliberare speditamente di modo che il progetto possa essere attuato in tempi brevi, sempre che popolo e Cantoni l'approvino.