04.408 · Iniziativa parlamentare · 2004-03-08
Liquidato
Wortlaut
Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 21bis della legge sui rapporti fra i Consigli, presentiamo la seguente iniziativa parlamentare:
La legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) è modificata come segue:
Titolo precedente l'articolo 23e
Capo IIIb: Parchi d'importanza nazionale
Art. 23e Definizione e categorie
1 I parchi d'importanza nazionale sono territori con elevati valori naturali e paesaggistici.
2 Si suddividono nelle seguenti categorie:
a. parco nazionale;
b. parco naturale regionale;
c. parco naturale periurbano.
Art. 23f Parco nazionale
1 Un parco nazionale è un vasto territorio che offre spazi vitali intatti alla fauna ed alla flora indigene e promuove lo sviluppo naturale del paesaggio.
2 Nell'ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato:
a. per scopi ricreativi;
b. ai fini dell'educazione ambientale;
c. ai fini della ricerca scientifica, in particolare per quanto concerne la fauna e la flora indigene nonché lo sviluppo naturale del paesaggio.
3 Esso è costituito da:
a. una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi ed alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata;
b. una zona periferica, in cui il paesaggio rurale viene gestito in modo rispettoso della natura ed è protetto da interventi pregiudizievoli.
Art. 23g Parco naturale regionale
1 Un parco naturale regionale è un vasto territorio parzialmente urbanizzato, il quale si contraddistingue in particolare per le sue caratteristiche di paesaggio naturale e rurale e presenta costruzioni ed impianti che si integrano nel contesto paesaggistico ed insediativo locale.
2 Il parco naturale regionale costituisce uno strumento per:
a. salvaguardare e valorizzare la qualità della natura e del paesaggio;
b. rafforzare le attività economiche, orientate allo sviluppo sostenibile, esercitate nel territorio del parco stesso e promuovere la commercializzazione dei beni e servizi prodotti da dette attività.
Art. 23h Parco naturale periurbano
1 Un parco naturale periurbano è un territorio situato in prossimità di un'area densamente urbanizzata, il quale offre spazi vitali intatti alla fauna ed alla flora indigene e consente al pubblico di vivere esperienze nella natura.
2 Nell'ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato ai fini dell'educazione ambientale.
3 Esso è costituito da:
a. una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi ed alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata;
b. una zona di transizione, che offre la possibilità di vivere esperienze nella natura e funge da cuscinetto per la protezione della zona centrale da effetti pregiudizievoli.
Art. 23i Sostegno delle iniziative regionali
I Cantoni sostengono le iniziative regionali volte all'istituzione ed alla conservazione di parchi d'importanza nazionale.
Art. 23j Aiuti finanziari globali
1 Nel quadro dei crediti autorizzati e sulla base di accordi di programma; la Confederazione accorda ai Cantoni aiuti finanziari globali per l'istituzione, la conservazione, la valorizzazione e la gestione dei parchi se questi ultimi:
a. vengono tutelati a lungo termine con misure adeguate;
b. sono conformi ai requisiti contemplati negli articoli 23f, 23g o 23h e negli articoli 23e e 23l;
c. sono parte integrante di un programma cantonale.
2 L'ammontare degli aiuti finanziari globali dipende dall'efficacia delle misure.
Art. 23k Label Parco e label Prodotti
1 Su richiesta del Cantone, la Confederazione conferisce il label Parco agli enti responsabili di un parco conforme ai requisiti dell'articolo 23j.
2 Gli enti responsabili di un parco al quale è stato attribuito il label Parco conferiscono, su richiesta, alle persone e alle aziende che sul territorio del parco forniscono beni e servizi conformi ai principi dello sviluppo sostenibile, un label Prodotti per contrassegnare detti beni e servizi.
3 Il label Parco ed il label Prodotti sono conferiti a tempo determinato.
Art. 23l Prescrizioni del Consiglio federale
Il Consiglio federale emana prescrizioni per quanto concerne:
a. i requisiti per i parchi d'importanza nazionale, segnatamente le dimensioni del territorio, le utilizzazioni autorizzate, le misure di protezione e la tutela del parco a lungo termine;
b. la conclusione di accordi di programma e il controllo dell'efficacia degli aiuti finanziari globali accordati dalla Confederazione;
c. il conferimento e l'impiego del label Parco e del label Prodotti;
d. la promozione della ricerca scientifica in materia di parchi d'importanza nazionale.
Art. 23m Parco nazionale già esistente nel Cantone dei Grigioni
1 Per il parco nazionale già esistente nel Cantone dei Grigioni si applica la legge del 19 dicembre 1980 sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni.
2 Il suo ampliamento con una zona periferica è promosso in virtù dell'articolo 23j.
3 La Confederazione può conferire il label Parco alla fondazione "Parco nazionale svizzero" già prima dell'ampliamento con una zona periferica.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.