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04.440 · Iniziativa parlamentare · 2004-06-18

Liquidato

Wortlaut

Avvalendomi delle facoltà concesse dall'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione e dall'articolo 107 della legge sui rapporti tra i Consigli, con la presente iniziativa chiedo un adattamento della legislazione fiscale (LIFD e LAID) in modo che le persone residenti all'estero ma attive professionalmente nel nostro Paese siano imposte nel Cantone dove lavorano al momento del ritiro dell'avere della previdenza professionale.

Begründung

Per i lavoratori e le lavoratrici, attivi nel nostro Paese ma domiciliati all'estero (è il caso per i lavoratori frontalieri), le prestazioni del secondo pilastro sono sottoposte ad una imposizione alla fonte nel luogo dove ha sede l'istituzione di previdenza. Questa soluzione non appare adeguata perlomeno per i motivi seguenti:

- per tutti gli altri assicurati, le prestazioni della previdenza professionale sono imposte al domicilio del beneficiario;

- le prestazioni previdenziali costituiscono una forma di salario differito e meritano perciò di essere considerate e sottoposte alle stesse modalità di imposizione valide per le normali prestazioni salariali;

- il luogo di lavoro è il luogo primario di riferimento per tutti gli aspetti che riguardano l'esercizio dell'attività lavorativa e dovrebbero poterlo essere anche per l'imposizione delle prestazioni previdenziali;

- il Cantone dove la persona lavora, nel fissare le aliquote fiscali delle imposte alla fonte, tiene conto delle deduzioni riconosciute alle altre categorie di lavoratori, tra le quali figurano i contributi alla previdenza profesionale. Questo Cantone dovrebbe perciò potere almeno parzialmente "ricuperare" le deduzioni precedentemente riconosciute.

Questa situazione merita di essere corretta, abolendo lo svantagio ingiustificato che colpisce oggi i Cantoni dove operano professionalmente le persone con domicilio all'estero.