Legge federale sulla prevenzione e sull'assistenza in caso di tossicodipendenza
04.443 · Iniziativa parlamentare · 2004-06-18
Liquidato
Wortlaut
Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 21bis della legge sui rapporti fra i Consigli, presentiamo la seguente iniziativa parlamentare:
1. Occorre elaborare una legge sulla prevenzione e sull'assistenza in caso di tossicodipendenza. Essa si basa sul disegno di modifica del 9 marzo 2001 relativo alla legge sugli stupefacenti e comprende nello specifico l'articolo 1 (scopo e oggetto), fatta eccezione per il capoverso 2 lettera b, l'articolo 1a (menzione del principio dei quattro pilastri), e il capitolo 1a (prevenzione, terapia e riduzione dei rischi) con gli articoli 3b-3k.
2. La legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope è riveduta conformemente al disegno del 9 marzo 2001, basandosi in particolare sugli articoli 2 (definizione degli stupefacenti) e 3 (controllo dei precursori) e su tutto il capitolo 2 (fabbricazione, fornitura, acquisto e uso di stupefacenti; art. 4-17). Nel capitolo 4 (disposizioni penali), gli articoli 19, 19a, 19b, 19d, 19e, 20-28 del disegno del 9 marzo 2001 vengono ripresi senza variazioni.
3. Gli articoli 19c e 19f del disegno del 9 marzo 2001 sono modificati come segue:
Art. 19c (formulazione generale, da precisare)
Dopo aver sentito i Cantoni, il Consiglio federale può decidere, nel senso di un disciplinamento sperimentale, per un certo periodo e a determinate condizioni, da precisarsi in un'ordinanza, di non perseguire penalmente le persone che consumano stupefacenti con effetti del tipo della canapa o che se ne procurano per il proprio consumo (principio d'opportunità).
Art. 19f
Qualora il Consiglio federale decida di sospendere il perseguimento penale del consumo di canapa, nel senso di un disciplinamento sperimentale può anche rilasciare autorizzazioni per la coltivazione, la consegna o la vendita di stupefacenti con effetti del tipo della canapa, e precisamente alle seguenti condizioni: coltura in campo secondo metodi ecologicamente accettabili; consegna su presentazione di un documento di legittimazione; consegna in punti di vendita riconosciuti diretti da un gerente con adeguata formazione; consegna in quantità limitate; consegna con un'informazione dettagliata sul prodotto e sui rischi legati al consumo; nessuna consegna ai giovani di età inferiore ai 18 anni.
Un articolo supplementare dovrebbe disciplinare all'incirca quanto segue:
I disciplinamenti sperimentali di cui agli articoli 19c e 19f possono essere prolungati sulla base di un rapporto di valutazione. Il periodo di sperimentazione servirà ad allestire un monitoraggio del consumo della canapa e ad approfondire le conoscenze sul quest'ultima e sui suoi effetti.