04.472 · Iniziativa parlamentare · 2004-10-08
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Sulla base dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento deposito la seguente iniziativa parlamentare:
Occorre allentare, se non addirittura abrogare, le disposizioni che limitano fortemente la tenuta di cavalli nella zona agricola per attività sportive e ricreative. Gli atti principalmente interessati da tale adeguamento sono la legge sulla pianificazione del territorio (LPT), l'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) e la legge federale sul diritto fiondiario rurale.
Begründung
Il problema sollevato è identico a quello trattato nell'iniziativa parlamentare Joder 03.431, "Allevamento e tenuta di bestiame minuto nella zona agricola", a cui hanno dato seguito sia la commissione competente sia il Consiglio nazionale. L'affinità tra i due oggetti suggerisce di trattarli simultaneamente.
L'allevamento degli equidi riveste un'importanza sociale ed economica da non sottovalutare. Vi si dedicano oltre 100 000 persone, per un fatturato superiore al miliardo di franchi. Tenuto conto della loro importanza a diversi livelli, l'allevamento e la tenuta di animali di tale specie non possono né devono continuare ad essere ostacolati, né semplicemente impediti, da basi legali inopportune. La situazione attuale non è soddisfacente. Nonostante l'esistenza di una legislazione federale, ai fini della certezza del diritto occorre armonizzare la prassi dei cantoni. Spesso bandito dalla zona edificabile per i disturbi che provoca, ritenuto inadatto alla zona industriale, dichiarato non conforme alla destinazione della zona agricola, il cavallo non è ben visto da nessuna parte. Eppure il posto del cavallo è proprio nella zona agricola. La sua importanza per quanto riguarda la cura del paesaggio è evidente, motivo per cui il Consiglio federale ha peraltro deciso la concessione di contributi in virtù della legge federale sull'agricoltura.
Nell'interesse generale, è importante che la zona agricola resti in gran parte libera da infrastrutture fisse, ma essa non può essere riservata esclusivamente all'agricoltura in senso stretto. L'agricoltura svizzera sta attraversando una fase di profonda e rapida ristrutturazione. Allentando la legislazione, si offrono prospettive agli agricoltori.
È inoltre opportuno permettere un'utilizzazione intelligente degli edifici e delle infrastrutture di cui l'agricoltura non ha più bisogno. È inaccettabile che la tenuta di equidi per attività ricreative sia considerata non conforme alla zona agricola. Anche chi non è agricoltore deve poter abitare nella zona agricola e disporre delle superfici necessarie al foraggiamento dei suoi cavalli: utilizza edifici agricoli adibiti ad altro uso e valorizza un patrimonio che altrimenti sarebbe perduto. Le trasformazioni legate all'applicazione delle disposizioni sulla protezione degli animali dovrebbero essere autorizzate, sempre che l'aspetto esteriore dell'edificio non ne sia profondamente modificato.
L'allevamento e l"educazione" dei giovani cavalli e la pratica di sport equestri necessitano di determinate infrastrutture minime quali un rettangolo di dressage (20 metri su 40) o uno spogliatoio. Le realizzazione di maneggi a uso essenzialmente commerciale non è oggetto della presente iniziativa. Per quest'ultimo occorrerebbe ad esempio prevedere zone d'utilizzazione speciali.