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04.473 · Iniziativa parlamentare · 2004-10-08

Liquidato

Wortlaut

Sulla base dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento inoltro la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 54 del Codice penale svizzero deve essere modificato come segue:

Art. 54 cpv. 1bis CP

Se qualcuno ha commesso atti sessuali con una persona minore di 16 anni (art. 187 CP), il giudice gli vieta di esercitare per almeno dieci anni le attività professionali o di volontariato in cui vi è un contatto regolare con minorenni.

Begründung

L'articolo 11 capoverso 1 della Costituzione federale garantisce il diritto dei fanciulli e degli adolescenti a una protezione particolare della propria incolumità. Se non vuole restare una mera dichiarazione di intenti, questa norma costituzionale deve essere concretizzata nella legislazione del nostro Paese.

Non è forse soprattutto al bambino innocente che bisogna accordare la massima protezione? Non è forse un crimine il fatto di accettare il rischio, per quanto minimo, che un bambino sia vittima di un pedofilo? Vi sono numerose possibilità di riconversione professionale per i pedofili. Il lavoro con i bambini non è uno scopo a sé stante e se una persona non riesce a rinunciare al contatto con minorenni, questo può essere indice di gravi problemi. Il diritto svizzero vieta ai giocatori cronici l'accesso alle case da gioco ma non chiude ai pedofili le porte delle scuole, dei circoli sportivi e delle associazioni giovanili. È quindi giunta l'ora di creare una disposizione di legge che protegga efficacemente i bambini da questa fonte di pericoli.

Anche se l'articolo 54 del Codice penale consente già oggi al giudice di vietare l'esercizio di una professione, un'analisi della giurisprudenza mostra che questa misura non è quasi mai applicata. Tutt'al più questo genere di divieto viene pronunciato in relazione a reati economici e finanziari; nell'ambito delle professioni a contatto con bambini, che io sappia, vi è invece un solo caso risalente al 1952 in cui la corte di cassazione del canton Zurigo pronunciò un divieto di lavoro per un insegnante che aveva abusato di disabili di età inferiore ai 16 anni. La legislazione attuale è palesemente insufficiente e deve essere completata con una disposizione esplicita. Secondo il parere degli esperti infatti il rischio di recidiva per questo genere di reato continua a sussistere o addirittura aumenta con gli anni in assenza di misure di accompagnamento adeguate.

L'interdizione prevista dal vigente articolo 54 CP è una pena accessoria lasciata all'apprezzamento del giudice. Questa soluzione non è sufficiente. Inoltre l'articolo vigente non consente di vietare l'esercizio di un'attività di volontariato, fonte importante di rischi in questo contesto. Peraltro la durata della pena accessoria è compresa tra 6 mesi e 5 anni: le caratteristiche della pedofilia richiederebbero invece una durata indeterminata del divieto di lavoro. È evidente quindi che le misure attualmente previste dall'articolo 54 capoverso 1 CP non risolvono i problemi di prevenzione della pedofilia nella vita quotidiana e sono da considerarsi altamente insufficienti. In conclusione ribadisco i due argomenti principali, già evocati sopra: innanzitutto la durata prevista attualmente del divieto di lavoro (da 6 mesi a 5 anni) non corrisponde al decorso della pedofilia, e in secondo luogo la disposizione vigente non include le attività di volontariato.