04.482 · Iniziativa parlamentare · 2004-12-16
Liquidato
Wortlaut
Fondandoci sugli articoli 160 capoverso 1 della Costituzione federale e 107 della legge sul Parlamento, depositiamo l'iniziativa parlamentare seguente:
La legge federale sulla posta (RS 783.0) è completata come segue:
Art. 2 Incarico della Posta
Cpv. 1-3
....
Cpv. 4
La Posta garantisce il recapito dei quotidiani in abbonamento il giorno stesso della pubblicazione. Essa fa in modo che gli orari e i luoghi di accettazione consentano una copertura aggiornata dell'attualità nazionale e regionale nella stampa quotidiana e che le testate locali non siano discriminate in particolare per quanto concerne il prezzo e la chiusura di redazione. Per quanto possibile e ragionevole, essa assicura il trasporto dei giornali con i mezzi pubblici. Il calcolo del prezzo per il trasporto dei giornali deve tener conto dell'importanza della stampa regionale dal profilo della politica dei media e deve prescindere dalle distanze da percorrere. Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi al trasporto dei giornali per posta e determina i costi da considerare nel calcolo dei prezzi.
Begründung
Il recapito dei giornali il giorno stesso della loro pubblicazione non è garantito in tutto il Paese nemmeno nei giorni feriali.
La riorganizzazione del trasporto dei giornali realizzata dalla Posta nell'agosto 2004 penalizza le testate delle regioni periferiche (in particolare la Svizzera romanda, il Vallese, il Ticino e i Grigioni). La riorganizzazione dei luoghi e degli orari di accettazione ha costretto i giornali regionali ad anticipare la chiusura di redazione rendendo impossibile una copertura degli avvenimenti dell'ultima ora. I luoghi di accettazione sono stati allestiti - ad eccezione di Hunzenschwil - nei centri di Berna, Basilea, Losanna e Zurigo, ossia perlopiù nei pressi delle grandi case editrici che godono così di un ulteriore vantaggio concorrenziale rispetto ai piccoli giornali regionali. La Posta è tuttavia tenuta ad assicurare un'impostazione della gestione che non influisca sulla concorrenza e che non discrimini i giornali regionali.
La Posta ha trasferito in ampia misura il trasporto dei giornali dalla ferrovia alla strada, in aperta contraddizione con gli obiettivi del Consiglio federale in materia ambientale.
Le misure finanziarie di promovimento della stampa non sono oggetto della presente iniziativa. Tuttavia, la Posta deve fissare i prezzi per il trasporto dei giornali tenendo conto delle altre misure di promovimento della stampa, nonché dell'importanza della stampa regionale dal profilo della politica dei media. Spetta dunque al Consiglio federale determinare i costi di cui la Posta può tener conto nel calcolo dei prezzi per il trasporto dei giornali. Deve inoltre assicurarsi che i prezzi non siano stabiliti in funzione delle distanze percorse. I prezzi preferenziali per il trasporto di giornali in abbonamento devono rimanere sottoposti all'approvazione del Dipartimento, conformemente all'articolo 15 della legge sulla Posta, e non essere fissati dalla Posta stessa.