05.1035 · Interrogazione · 2005-03-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
All'inizio di quest'anno l'amministrazione federale ha in segreto modificato l'imposizione dei carburanti per aeromobili impiegati per i voli transfrontalieri. Ciò ha comportato un massiccio rincaro del cherosene e della benzina per aeromobili (avgas). Apparentemente delle differenze di prezzo tra la Francia e la Svizzera pari ad un fattore 3 (!) o superiore corrispondono nel frattempo alla realtà.
Il provvedimento ha comportato un drastico crollo delle vendite di carburanti per aeromobili. A titolo di esempio citiamo l'aeroporto regionale di Grenchen presso il quale a gennaio 2005 le vendite sono diminuite ben dell'88,6 per cento per il cherosene e dell'81,4 per cento per l'avgas rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. A febbraio 2005 (rispetto a febbraio 2004) il calo è stato dell'85,7 per cento per il cherosene e del 98 per cento per l'avgas! Naturalmente la vendita di carburante imposto è aumentata, tuttavia in modo molto modesto.
A tal riguardo chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande qui appresso.
1. È a conoscenza del fatto che nessuno degli Stati limitrofi della Svizzera ha adottato siffatti provvedimenti? In caso affermativo, cosa significa tale misura unilaterale?
2. Le suddette cifre relative a Grenchen gli sono note? Ha constatato simili riduzioni anche presso altri aeroporti e aerodromi?
3. È consapevole del fatto che tale diminuzione delle vendite di carburante comporta la messa in pericolo di posti di lavoro nell'ambito delle imprese che si occupano dell'infrastruttura e della manutenzione degli aeromobili presso gli aerodromi interessati?
4. Dov'è, dal suo punto di vista, l'"utile materiale e/o immateriale" di tale provvedimento? Le maggiori entrate, probabilmente esigue, per la casse federale compensano eventualmente le prestazioni a favore dei disoccupati?
5. Dopo un'attenta verifica delle ripercussioni di tale provvedimento unilaterale adottato solo in Svizzera, è disposto a sopprimerlo?
Stellungnahme des Bundesrates
Il 1° gennaio 2005 il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali e assoggettato all'imposta i carburanti impiegati per i voli privati a destinazione dell'estero. Tali carburanti subiscono quindi lo stesso trattamento fiscale di quelli impiegati per i voli in Svizzera. I carburanti per i voli commerciali a destinazione dell'estero e i voli nel traffico di linea continuano ad essere esenti da imposta.
1. Conformemente alla legislazione dell'UE (art. 14 let. b della direttiva 2003/96/CE del consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità; GU L 283 del 31 ottobre 2003, pag. 51 segg.) gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per la navigazione aerea, ad esclusione dell'aviazione privata da diporto. Il provvedimento svizzero concorda quindi con la situazione europea.
In tutti i Paesi limitrofi della Svizzera il carburante per aeromobili acquistato per voli non commerciali soggiace all'imposta sugli oli minerali, indipendentemente dal fatto che venga impiegato per un volo interno o a destinazione dell'estero.
2. Le riduzioni menzionate nell'interrogazione concernono esclusivamente la vendita di quantità esenti da imposta. Se si prendono in considerazione i rifornimenti esenti e quelli non esenti da imposta, nel 2005 presso l'aeroporto di Grenchen è stato acquistato il 21,5 per cento di carburante per aeromobili in meno rispetto all'anno precedente.
A livello nazionale la vendita di carburanti per aeromobili è diminuita del 12,7 per cento nel 2002 (rispetto all'anno precedente), del 10 per cento nel 2003 e del 5,5 per cento nel 2004, mentre è aumentata del 2,6 per cento nel 2005. Per quanto concerne la benzina per aeromobili le vendite sono diminuite del 12,1 per cento nel 2004 e del 4,3 per cento nel 2005. Il provvedimento adottato dal Consiglio federale è entrato in vigore nel 2005 e non ha dunque influito in modo notevole sulla fornitura di carburanti per aeromobili, in quanto il calo era iniziato già negli anni precedenti e nel 2005 le vendite complessive sono leggermente aumentate.
Per principio la vendita di carburanti per aeromobili dipende in particolare dal contesto economico, quella della benzina per aeromobili anche dalle condizioni atmosferiche.
3. Non è possibile valutare in quale misura la diminuzione delle vendite di carburante influisca direttamente sul numero di posti di lavoro nell'ambito delle imprese che si occupano dell'infrastruttura e della manutenzione degli aeromobili. Dato che nel 2005 a livello nazionale le forniture di carburante per aeromobili non sono diminuite, nessun posto di lavoro dovrebbe essere interessato.
Occorre precisare che le imprese che si occupano della manutenzione degli aeromobili approfittano delle disposizioni dell'articolo 33 capoverso 3 dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali. Giusta tale articolo il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta.
4. In passato il Consiglio federale si è ripetutamente dichiarato a favore della riscossione dell'imposta sul carburante impiegato per l'aviazione civile internazionale ma nell'ambito di un accordo internazionale. In assenza di siffatti accordi, i carburanti impiegati per il traffico di linea e i voli commerciali a destinazione dell'estero sono esenti da imposta. Per contro, il Consiglio federale respinge, per motivi di principio, l'esonero del traffico aereo privato dall'imposta sugli oli minerali. Un esonero favorirebbe in modo ingiustificato l'aviazione privata a destinazione dell'estero e non sarebbe compatibile con il principio della parità di trattamento fiscale (art. 8 capv. 1 e 127 capv. 2 Cost.).
5. Sulla base delle suesposte considerazioni il Consiglio federale non è disposto a rivedere la sua decisione.
Risposta del Consiglio federale.