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05.1092 · Interrogazione · 2005-06-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. A livello internazionale non esistono al momento prescrizioni unitarie sulla protezione dei pedoni relativamente ai veicoli aventi un peso superiore a 2,5 t. La direttiva 2003/102/CE (Direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio - GU. L 321. del 6.12.2003, p. 15) concerne soltanto autoveicoli e autofurgoni fino a 2,5 t di peso. Il campo d'applicazione non può essere esteso a veicoli più pesanti (fino a 3,5 t o più) poiché non sono ancora stati previsti i requisiti e le procedure di controllo corrispondenti. Queste devono essere elaborate a livello internazionale.

2. Il Consiglio federale non è libero di determinare i requisiti per la protezione dei pedoni relativamente ai veicoli tra 2,5 e 3,5 t. L'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (RS 0.632.20) e l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi raccomanda ai membri, tra cui anche la Svizzera, di orientarsi, nel limite del possibile, ai lavori e agli standard internazionali. L'inasprimento di prescrizioni creerebbe freni al commercio internazionale. Le deroghe alle prescrizioni devono pertanto essere comunicate agli altri Stati membri. Un'iniziativa unilaterale della Svizzera susciterebbe resistenza in particolare da parte dell'Unione europea, tanto più che la stessa ha già fatto delle riflessioni sull'estensione del campo di validità della direttiva 2003/102/CE. Per tali ragioni occorre evitare un'iniziativa unilaterale della Svizzera.

3. Un'estensione ai veicoli più grandi e più pesanti è auspicabile ed è perseguita mediante una regolamentazione internazionale, valida per tutti e attualmente in elaborazione nel quadro di CEE/ONU. Nella misura del possibile, la Svizzera farà presente la sua posizione.

4. Con una regolamentazione armonizzata a livello internazione, l'efficacia è maggiore. Se la Svizzera adottasse unilateralmente la misura, i veicoli esteri che circolano sul nostro territorio, non sarebbero soggetti a questa regolamentazione.

5. I nuovi requisiti per la superficie frontale si applicano, analogamente al diritto europeo, ai nuovi modelli di automobili sottoposti all'approvazione del tipo a partire dall 1° ottobre 2005. I veicoli che sono stati sottoposti all'approvazione del tipo prima di questa data, possono essere importati ancora fino al 31 dicembre 2012, anche se disattendono i nuovi requisiti. Se il Consiglio federale fissasse termini più brevi, si verrebbero a creare nuovi freni al commercio e verrebbe meno il rispetto del MRA.

Risposta del Consiglio federale.