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05.1107 · Interrogazione · 2005-06-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Ai sensi dell'articolo 14 capoverso 5 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) "i cantoni prevedono un'adeguata procedura d'accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell'articolo 20 relative alla protezione delle specie".

Ciò nonostante solo una minoranza di cantoni dispone attualmente di un inventario cantonale dei rettili, mentre a livello federale non è ancora stato allestito un inventario degli spazi vitali dei rettili di importanza nazionale. Inoltre, non esiste alcun inventario cantonale dei rettili che ne annoveri tutti gli habitat.

È raro che i progetti edili contro l'inquinamento fonico (pareti fonoassorbenti) realizzati lungo strade e linee ferroviarie siano sottoposti a una valutazione da parte dei servizi cantonali di protezione della natura. Ed è ancor più raro che tali servizi effettuino una valutazione dei progetti volti a consolidare le scarpate dei passaggi lungo le massicciate ferroviarie (p. es. costruite con lastre di cemento verticali che hanno terribili ripercussioni sulle popolazioni dei rettili).

Di conseguenza, per i progetti contro l'inquinamento fonico e per i progetti volti a consolidare i sentieri pedonali lungo i binari è ormai diventato regola che non si cerchino soluzioni a favore dei rettili né si prendano le necessarie misure sostitutive ai sensi della LPN per evitare un ulteriore peggioramento delle condizioni della fauna rettile, di tante altre specie animali e vegetali nonché dei biotopi degni di protezione. Tutto ciò è da attribuire all'assenza di un'adeguata procedura di accertamento di cui all'articolo 14 capoverso 5 OPN.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali cantoni dispongono secondo l'articolo 14 capoverso 5 OPN di un'adeguata procedura di accertamento in grado di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione lungo strade e linee ferroviarie, oppure violazioni delle disposizioni dell'articolo 20 relative alla protezione delle specie? Cosa intraprende il Consiglio federale per motivare i cantoni ancora privi di una simile procedura di accertamento ad introdurla quanto prima? Di quali misure dispone a tal fine?

2. In riferimento alla domanda 1 come si presenta concretamente la situazione per la protezione dei rettili?

3. In che modo i cantoni coinvolti nella procedura di autorizzazione di opere fonoassorbenti vengono sollecitati a rilasciare in modo accurato i permessi? Ai cantoni viene fatto notare che le linee ferroviarie, le scarpate delle strade e le strisce di vegetazione svolgono un ruolo importante nella compensazione ecologica di cui all'articolo 18b LPN e che è necessario accordare maggiore attenzione al loro mantenimento, alla loro promozione e alla loro cura quali spazi vitali? Quali altri provvedimenti adotta il Consiglio federale? Di quali mezzi legali dispone?

4. Il Consiglio federale ritiene opportuno e necessario, in futuro, che le autorità di protezione della natura federali, cantonali e comunali, così come le istituzioni specializzate competenti, quali il centro di coordinamento per la protezione degli anfibi e dei rettili in Svizzera, vengano coinvolte obbligatoriamente nella procedura di valutazione delle autorizzazioni di opere antifoniche e di consolidamento dei sentieri lungo i binari quando queste interessano biotopi o specie degne di protezione?

5. Quando intende avviare la Confederazione i lavori di allestimento dell'ormai urgente inventario degli spazi vitali dei rettili di importanza nazionale e quando un progetto verrà inviato in consultazione ai cantoni?

Stellungnahme des Bundesrates

Sia il risanamento fonico di linee ferroviarie e strade nazionali, sia il consolidamento dei sentieri devono avvenire nel rispetto delle specie e nell'osservazione delle disposizioni di legge, fra cui quelle della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e della legge sulla pianificazione del territorio. In questa ottica vengono costruiti passaggi per i rettili, muri di sostegno adibiti a spazi vitali, stagni o pile di legna marcescente (cfr. UFAFP, Leitfaden Umwelt 11, 2002). A seconda della situazione tali provvedimenti possono addirittura creare nuovi spazi vitali per i rettili.

1. In linea di principio, tutti i cantoni sono tenuti a rilasciare licenze edilizie e ad autorizzare piani d'utilizzazione comunali rispettando le disposizioni previste dalla legge. Fra queste figura anche l'articolo 14 capoverso 5 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio che prescrive un'adeguata procedura di accertamento. Per ottenere informazioni dettagliate sulla presenza di specie protette, i cantoni possono avvalersi, fra l'altro, dei seguenti centri di coordinamento e banche dati nazionali cofinanziati dalla Confederazione: il centro di coordinamento per la protezione degli anfibi e dei rettili in Svizzera per i rettili e gli anfibi e il centro svizzero di cartografia della fauna di Neuchâtel per le altre categorie di animali. L'esperienza insegna che i cantoni utilizzano le possibilità loro offerte. Lo stato attuale delle finanze federali ha sinora indotto a rinunciare all'adozione di ulteriori misure, quali un effettivo controllo di applicazione delle disposizioni previste dalla legge.

2. Le disposizioni previste dalla legge valgono anche per i rettili.

3. I cantoni devono attenersi alle disposizioni previste dalla legge. Il valore ecologico degli spazi vitali lungo le strade e le linee ferroviarie è noto ai cantoni (p. es. inventario dei prati secchi, rete ecologica nazionale). Gli oneri relativi alla procedura di autorizzazione nell'ambito della "supervisione ecologica dei lavori" e del "controllo dei risultati" vengono stabiliti di volta in volta.

La Confederazione è responsabile del rispetto delle disposizioni previste dalla legge nell'ambito dell'adempimento dei compiti ad essa assegnati (art. 2 LPN).

4. In linea di massima, nell'ambito dell'elaborazione di progetti conformi alle norme vigenti possono essere coinvolti esperti, il cui coinvolgimento agevola il lavoro dei servizi specializzati ed accelera lo svolgimento della procedura.

5. Lo stato attuale delle finanze federali induce a rinunciare all'allestimento di ulteriori inventari federali.

Tuttavia, i rettili sono protetti a livello nazionale, se ne conoscono le popolazione più importanti e i cantoni hanno facoltà di allestire propri inventari.

Risposta del Consiglio federale.