Adeguamento delle rendite dell'assicurazione infortuni al potere d'acquisto dello Stato di domicilio della persona beneficiaria
05.1117 · Interrogazione · 2005-09-27
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Conformemente al disciplinamento in vigore, le prestazioni della LAINF sono determinate e versate indipendentemente dal costo della vita nel luogo di domicilio della persona avente diritto. In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quante persone beneficiarie di una rendita LAINF hanno il loro domicilio:
a. in uno Stato membro dell'Unione europea (UE);
b. in uno Stato non membro dell'UE?
2. A quanto ammontano (in franchi svizzeri) le rendite LAINF versate a persone ai sensi delle domande 1.a e 1.b? Quale differenza di costi risulterebbe dall'adeguamento di tali rendite al potere d'acquisto dello Stato di domicilio?
3. Il Consiglio federale è disposto a cercare una soluzione, eventualmente mediante negoziati con l'UE e gli altri Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale, affinché in futuro le rendite LAINF possano essere adeguate al potere d'acquisto nello Stato di domicilio delle persone beneficiarie?
Il disciplinamento attualmente in vigore nella LAINF pone problemi in particolare per quanto concerne i versamenti delle rendite. Dato che in numerosi Stati il costo della vita è marcatamente inferiore a quello della Svizzera, i beneficiari di rendite con domicilio all'estero molto spesso ne traggono un notevole vantaggio. La possibilità di guadagno costituisce comprensibilmente uno stimolo a richiedere il prima possibile una rendita d'invalidità. Tuttavia il Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua sentenza del 24 novembre 1993, ha stabilito che l'assicurazione contro gli infortuni non deve costituire una fonte di guadagno per l'assicurato. Con l'entrata in vigore della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, inoltre, all'articolo 69 della stessa è stata per la prima volta espressamente fissata nel diritto delle assicurazioni sociali una disposizione concernente il divieto di sovraindennizzo.
Il problema esistente si è acuito con l'entrata in vigore dell'accordo di libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea e si aggraverà ulteriormente con l'estensione della libera circolazione ai Paesi dell'Europa orientale ora membri dell'UE.
È utile rammentare ancora una volta che negli anni scorsi le prestazioni sono state continuamente ampliate anche nel settore dell'assicurazione infortuni - non da ultimo attraverso la giurisprudenza. Dalla più recente pubblicazione dei conti annuali in materia di sicurezza sociale emerge che in Svizzera lo stato sociale è in costante espansione. Nel 2003 le spese complessive per la sicurezza sociale sono aumentate del 5 percento, raggiungendo i 129,7 miliardi di franchi. Il prodotto interno lordo nominale, invece, è aumentato soltanto dello 0,5 percento. L'aumento vertiginoso delle spese sociali non è una novità. La questione è piuttosto fino a quando la Svizzera sarà in grado di permettersi questa situazione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'assicurazione contro gli infortuni è un'assicurazione per le persone concepita secondo la medesima idea di un'assicurazione contro i danni. Essa mira a coprire le conseguenze economiche degli infortuni. Inoltre va menzionato che la Svizzera ha stipulato con numerosi Paesi (segnatamente con quattro Stati dell'ex Jugoslavia, con la Turchia e con San Marino) convenzioni di sicurezza sociale o altri accordi internazionali comprendenti le assicurazioni sociali (in particolare l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni), quali l'accordo di libera circolazione delle persone, concluso con l'Unione europea (UE), o l'accordo di emendamento della convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Questi strumenti sono basati sul principio della parità di trattamento dei cittadini domiciliati e delle persone provenienti dal o dai Paesi contraenti. Essi prevedono inoltre implicitamente che le rendite siano esportate senza che il loro importo sia ridotto. Nel ambito del dibattito sull'eventuale adeguamento delle rendite al potere d'acquisto di altri Paesi occorre tenere conto del fatto che i lavoratori stranieri nel nostro Paese pagano i premi in franchi svizzeri, al pari dei lavoratori indigeni, e che essi non subiscono un maggior numero di infortuni rispetto ai lavoratori svizzeri.
1. Alla fine di settembre 2005 i beneficiari di rendite d'invalidità e per superstiti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni erano 112 000, di cui oltre il 90 per cento (ossia 102 008) affiliati all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) e circa 10 000 presso gli altri assicuratori che partecipano alla gestione dell'assicurazione infortuni.
Dei 102 008 beneficiari affiliati all'INSAI, 25 498 (circa il 25 per cento) erano domiciliati in uno degli Stati membri dell'UE e 2800 (meno del 3 per cento) in un Paese che non è membro dell'UE (di cui 1480 nell'ex Jugoslavia e 400 in Turchia). Questi dati dovrebbero in linea di principio valere anche per gli altri assicuratori.
2. Secondo una stima della commissione delle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni, il totale delle rendite versate dagli assicuratori LAINF, calcolato sull'arco di un anno, ammonta a 1,487 miliardi di franchi, di cui 316 milioni (circa il 21 per cento) sono stati versati a beneficiari di rendite domiciliati in uno Stato membro dell'UE e 42 milioni (meno del 3 per cento) a beneficiari domiciliati in Paesi non membri dell'UE (di cui 21,5 milioni nell'ex Jugoslavia e oltre 5,5 milioni in Turchia).
Se si tiene conto delle considerazioni che seguono (cfr. ad 3), l'impatto finanziario dei risparmi che si potrebbero realizzare assegnando rendite indicizzate al potere d'acquisto del Paese nel quale sono versate sarebbe relativamente debole. In effetti, le rendite esportate dagli assicuratori LAINF negli Stati non appartenenti all'UE o in Paesi che non hanno stipulato alcuna convenzione di sicurezza sociale applicabile alla legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni ammontano "solo" a 14 milioni di franchi, ossia al 4 per cento circa del totale delle rendite esportate. Se le rendite venissero adeguate al potere d'acquisto, il livello di quest'ultimo dovrebbe essere controllato regolarmente per ogni Paese verso il quale gli assicuratori-infortuni esportano delle rendite. Un tale aumento di lavoro eccessivo non sarebbe giustificato.
3. Nel rapporto sulle prestazioni esportate e sulla sicurezza finanzaria dell'AVS/AI, elaborato per dare seguito alle richieste del postulato Wyss 99.3096 del 17 marzo 1999, nonché nel messaggio concernente la 5a revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (FF 2005 3989, cap. 1.7.1), il Consiglio federale ha esposto le ragioni per le quali nel settore dell'AVS/AI, in base alle convenzioni, non vi sia margine di manovra che consenta di trattare gli aventi diritto che vivono all'estero diversamente da quelli che vivono in Svizzera. Lo stesso vale per le rendite dell'assicurazione contro gli infortuni. Il versamento di tali rendite indicizzate al potere d'acquisto potrebbe essere ottenuto solo al prezzo della denuncia dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, con tutte le conseguenze negative che ne scaturirebbero per le relazioni contrattuali.
Oltre alle convenzioni di sicurezza sociale stipulate con l'UE/AELS, ve ne sono altre sei applicabili alla legislazione sull'assicurazione infortuni. Nelle relazioni con i Paesi in questione, l'assicurazione contro gli infortuni è parte integrante di un sistema di coordinamento in cui è applicato il principio fondamentale, riconosciuto a livello internazionale, del versamento integrale delle rendite all'estero e della reciprocità di tale procedura. La revisione di queste convenzioni, allo scopo d'introdurre unilateralmente un versamento di rendite in funzione del potere d'acquisto, significherebbe che uno Stato partner con un potere d'acquisto inferiore a quello svizzero dovrebbe aumentare le prestazioni che assegna alle persone domiciliate in Svizzera. Gli Stati partner non potrebbero né accettare tale soluzione né dichiararsi d'accordo con una riduzione unilaterale delle rendite da parte della Svizzera. Se lo facessero, ciò significherebbe in effetti che sarebbero disposti ad accettare una discriminazione del loro Paese nei confronti degli altri partner della Svizzera.
Il Consiglio federale ritiene che, in considerazione delle conseguenze gravi che ne scaturirebbero per la Svizzera, una denuncia e una nuova negoziazione degli accordi in materia di assicurazione sociale non entrano assolutamente in linea di conto.
Risposta del Consiglio federale.