05.1149 · Interrogazione · 2005-10-07
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto ammonta al 7,6 percento. Per le prestazioni del settore alberghiero vige dal 1996 "temporaneamente" un'aliquota speciale del 3,6 percento. Ciò causa alla Confederazione perdite annue di circa 150 milioni di franchi, vale a dire circa 1,5 miliardi di franchi tra il 1996 e la fine del 2006. Sebbene questa aliquota sia sempre stata considerata una misura temporanea, essa dovrebbe essere prorogata per la terza volta "fino all'introduzione di un'aliquota d'imposta unica, ma non oltre il 2010" conformemente al parere espresso dal Consiglio federale il 30 settembre 2005. Ciò equivarrebbe a un ulteriore sussidio di 600 milioni di franchi. Contemporaneamente il Consiglio federale, vista la situazione finanziaria (deficit di bilancio di 1,7 miliardi di franchi nel 2004), non perde occasione per fare appello alla necessità di ridurre le spese e per promuovere l'adozione di drastiche misure di sgravio anche nel settore sociale. In una lettera del 10 maggio 2005 al presidente della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati, il capo del Dipartimento federale delle finanze ha affermato che questa imposta speciale costituisce una violazione di diverse leggi ed è finanziariamente "non più sostenibile". Inoltre l'aliquota d'imposta unica sostenuta dal Consiglio federale non potrà probabilmente ottenere la maggioranza in Parlamento e non potrà quindi essere realizzata a causa del suo carico sulle classi di reddito più basso.
1. È vero che l'aliquota speciale per le prestazioni a favore del settore alberghiero viola l'articolo 7 lettera g della legge sui sussidi e i principi contenuti nell'articolo 1 della legge sull'IVA?
2. È vero che anche senza l'aliquota speciale pernottare in Svizzera è notevolmente meno gravoso dal punto di vista fiscale che nella maggior parte dei Paesi dell'UE?
3. Il Consiglio federale non ritiene che il suo nuovo atteggiamento evidenzi una scarsa coerenza e - relativamente alla volontà di risparmiare - credibilità?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1) contiene nell'articolo 7 lettera g il principio secondo il quale di regola si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali. Le agevolazioni fiscali possono pertanto essere concesse solo eccezionalmente e in presenza di motivi particolari. L'aliquota speciale in favore delle prestazioni del settore alberghiero, d'importo inferiore all'aliquota normale, consente agli albergatori di effettuare le loro prestazioni in modo più economico, ragion per cui essa costituisce un'agevolazione fiscale a loro favore. L'aliquota speciale è stata sempre considerata una misura temporanea e la sua validità è stata quindi limitata nel tempo. Essa doveva infatti tenere conto della situazione d'emergenza in cui versava all'epoca il settore alberghiero. Essa non può quindi essere considerata isolatamente, ma deve essere inserita nel contesto generale della promozione del turismo. In quest'ottica essa non viola la lLSu in quanto mera misura transitoria per l'incremento del turismo in Svizzera.
L'aliquota speciale non viola neanche i principi contenuti nell'articolo 1 della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto. Infatti, la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto deve essere effettuata osservando il principio della neutralità concorrenziale e tenendo conto della trasferibilità dell'imposta e della redditività della riscossione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il principio della neutralità concorrenziale si applica soltanto tra concorrenti diretti. Dato che l'aliquota speciale è applicata a tutti gli albergatori nello stesso modo, non vi è lesione di questo principio. Anche la trasferibilità dell'imposta non dipende dall'entità dell'aliquota fiscale, ma dalla rispettiva situazione del mercato. Determinare se a una prestazione imponibile debba essere applicata l'aliquota speciale, normale o ridotta richiede tuttavia un certo sforzo.
2. In tutti gli Stati dell'UE a eccezione del Lussemburgo (3 per cento), si applica al settore alberghiero un'aliquota più alta dell'aliquota del 3,6 per cento adottata in Svizzera. Se l'aliquota speciale svizzera fosse eliminata e le prestazioni del settore alberghiero fossero quindi tassate alla tariffa normale, attualmente del 7,6 per cento, 13 Stati dell'UE avrebbero un'aliquota fiscale più bassa di quella svizzera (Belgio: 6 percento; Cipro: 5 per cento; Spagna: 7 per cento; Estonia: 5 per cento; Francia: 5,5 per cento; Lettonia: 5 per cento; Lituania: 5 per cento; Lussemburgo: 3 per cento; Malta: 5 per cento; Olanda: 6 per cento; Polonia: 7 per cento; Portogallo: 5 per cento; Repubblica Ceca: 5 per cento).
3. È vero che il Consiglio federale si è espresso in senso piuttosto negativo dinanzi alla richiesta di prorogare la validità dell'aliquota speciale. Esso ha approvato un'ulteriore proroga dell'aliquota speciale fino all'entrata in vigore della riforma del diritto relativo all'imposta sul valore aggiunto, nell'ottica di un'imposta sul valore aggiunto ideale, ma al massimo fino al 2010, soltanto affinché l'aliquota applicata al settore alberghiero non sia cambiata ripetutamente nell'arco di pochi anni. Infatti, ciò causerebbe un considerevole onere amministrativo e notevoli costi supplementari sia al settore alberghiero sia all'amministrazione.
Risposta del Consiglio federale.