05.1164 · Interrogazione · 2005-12-06
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Come può la Confederazione continuare a garantire la professionalità nel settore degli impianti edilizi per tutelare la sicurezza delle persone e dell'esercizio, se l'esame di maestria, regolato attualmente a livello federale e alla base dell'autorizzazione d'installazione nei settori del gas, dell'acqua potabile e degli impianti per l'evacuazione dei gas di scarico, è sostituito sempre più spesso con una prassi diversa nei vari cantoni che prevede il rilascio di licenze alle imprese di approvvigionamento? E ciò considerando in particolare che nel settore dell'approvvigionamento elettrico un'ordinanza specifica stabilisce, tra l'altro, che l'esame di maestria è un requisito indispensabile per le autorizzazioni d'installazione. Inoltre, nel settore della tecnica della costruzione (gas, acqua potabile, impianti per l'evacuazione dei gas di scarico) non si è proceduto ad un adeguamento con le norme UE corrispondenti.
Stellungnahme des Bundesrates
L'interrogazione parte dal presupposto che l'ottenimento di un titolo professionale equivale all'autorizzazione all'esercizio di un'attività professionale. Ciò significa non tenere conto delle disposizioni giuridiche e delle esigenze pratiche che vigono ormai da tempo in Svizzera.
Mediante la legislazione sulla formazione professionale, la Confederazione disciplina unicamente le condizioni per conseguire un titolo professionale. La legge sulla formazione professionale non stabilisce invece se sono solo i titolari di un determinato titolo professionale a poter esercitare un determinato mestiere. La questione rientra nella sfera di competenza della polizia del commercio e dell'industria.
Nel rispetto della legge sulla formazione professionale e dell'ordinanza d'applicazione sono soprattutto le associazioni di categoria, unitamente all'ufficio della formazione professionale e della tecnologia, a fissare, mediante regolamenti di formazione (ordinanze in materia di formazione) e regolamenti d'esame (per gli esami professionali superiori), le condizioni minime che abilitano al conseguimento di un titolo professionale protetto. Gli obiettivi della formazione, e in particolare della formazione professionale superiore, vanno spesso al di là di quanto lo Stato può pretendere, sotto forma di requisiti di polizia del commercio e dell'industria, da chi esercita una determinata professione per garantire la protezione delle persone e dell'ambiente; si pensi ad esempio alle formazioni nel settore della contabilità o del marketing.
La Confederazione esercita con riserbo le competenze di polizia del commercio a lei attribuite dall'articolo 95 della Costituzione. Sono soprattutto i cantoni e i comuni - o le imprese di servizio pubblico alle quali cantoni e comuni hanno rilasciato una concessione - che regolano l'accesso al mercato nel settore delle professioni e dei mestieri protetti. Nel quadro della libertà garantita dalla Costituzione di esercitare una professione, le condizioni fissate dai cantoni e dai comuni per il rilascio di un'autorizzazione devono essere necessarie e proporzionate alla tutela degli interessi pubblici.
Con l'emanazione della legge sul mercato interno, la Confederazione ha limitato le modalità dei cantoni, dei comuni e delle loro imprese di servizio pubblico riguardo al rilascio di autorizzazioni all'esercizio di una professione. Questo allo scopo, da un lato, di stimolare l'uniformazione del mercato interno svizzero e, dall'altro, di impedire casi di discriminazione dei cittadini svizzeri.
Per garantire la libera circolazione delle persone, l'UE ha emanato delle direttive che disciplinano le modalità di riconoscimento delle qualifiche che il richiedente ha conseguito con l'esperienza professionale e non integralmente nel quadro di una formazione specifica con diploma finale ufficialmente riconosciuto. Per evitare la discriminazione dei cittadini svizzeri, la legge sul mercato interno si basa su queste direttive dell'UE. Per il rilascio delle autorizzazioni, i regolamenti elaborati per disciplinare l'esercizio di un mestiere potrebbero dunque sostituirsi sempre più frequentemente alla semplice esigenza di presentare un determinato diploma di studi ultimati, per esempio un diploma di maestria.
Fiducioso nell'efficacia della riveduta legge sul mercato interno, il Consiglio federale non intende avvalersi in termini più ampi della propria competenza di polizia del commercio e dell'industria per elaborare anche nei settori del gas, dell'acqua potabile e degli impianti di ventilazione, una regolamentazione di accesso al mercato valida per tutta la Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.