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05.1172 · Interrogazione · 2005-12-12

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Le direttive 800.106.06 (3) del 23 aprile 2001 per la detenzione di cavalli, di pony, di asini, di muli e di bardotti dell'Ufficio federale di veterinaria prescrivono in materia di recinzioni quanto segue: "I pascoli e i settori di uscita all'aperto devono essere sistemati in modo che i cavalli non si feriscano e non possano fuggire" (cfr. art. 5 cpv. 2 OPAn). Gli appositi nastri elettrificati o i pali di legno utilizzati per delimitare i recinti sono ben visibili ai cavalli e costituiscono un ostacolo sicuro ad impedire la loro fuga (v.q.v. pag. 11 punto 43).

Considerata la recente prassi del Tribunale federale, questa disposizione non è più sufficiente. Nella decisione TF III 115 seguenti - un bambino si trovò a passare su un campo nel quale pascolavano dei cavalli; fu colpito al capo da un cavallo scalpitante e si procurò un trauma cranico (frattura comminuta con danni irreversibili) - il Tribunale federale rinvia chiaramente alle raccomandazioni del Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura le quali concretizzano la misura della diligenza che il detentore deve adoperare conformemente all'articolo 56 del Codice delle obbligazioni. Determinante è il giudizio conclusivo del Tribunale federale secondo cui: "L'obiettivo prioritario del recinto è di impedire ai cavalli di abbandonare il pascolo. Esso deve però anche segnalare verso l'esterno che l'area da esso racchiusa è riservata agli animali e che per l'uomo potrebbe essere pericoloso superarlo. Il recinto attorno al pascolo dei cavalli deve soddisfare tanto più questa duplice funzione se .... nelle immediate vicinanze si trova un'area abitata in cui probabilmente si trovano anche dei bambini." (TF v.q.v. pag. 118 segg.)

Le direttive citate non sono delle vere e proprie istruzioni all'attenzione dei detentori di animali. Per questa ragione ritengo sia necessario fare tutto il possibile per evitare che in futuro possano ripetersi incidenti di questo tipo.

Il Consiglio federale ritiene sia necessario fare qualcosa sul piano legislativo ed è disposto ad emanare una norma giuridica direttamente applicabile che assicuri questa duplice funzione delle recinzioni perlomeno nelle aree abitate o nelle loro vicinanze?

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 56 del Codice delle obbligazioni, il detentore di un animale è responsabile del danno da esso cagionato, ove non provi d'avere adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo, o che il danno si sarebbe verificato anche usando questa diligenza. Conformemente alla decisione del Tribunale federale citata nella presente interrogazione, quindi, è il detentore del cavallo responsabile dell'incidente a rispondere del danno cagionato. E dunque nell'interesse del detentore dell'animale impedire che i bambini possano accedere liberamente in un campo riservato al pascolo degli animali.

La direttiva per la detenzione di cavalli, di pony, di asini, di muli e di bardotti 800.106.06 (3) del 23 aprile 2001 (direttiva sui cavalli) non fornisce alcuna indicazione dettagliata circa la costruzione dei recinti. Nell'articolo 5 dell'ordinanza sulla protezione degli animali sono riportate le caratteristiche che i recinti devono soddisfare dal profilo della protezione degli animali (pericolo esiguo di ferimento e impossibilità di fuggire). Nelle raccomandazioni riguardanti la detenzione degli animali, redatte dal Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA), invece, sono sanciti i criteri dal profilo della protezione dagli infortuni. Come debba essere costruito un recinto per cavalli affinché garantisca la protezione sia dell'animale che dell'uomo dipende da fattori diversi quali, in particolare, il temperamento, il sesso e la taglia dell'animale ma anche la situazione locale (la presenza di traffico e di passanti, la vicinanza ad una zona residenziale, a un parco giochi, a una scuola, etc.). Ciò vale non solo per i recinti destinati ai cavalli bensì per i parchi di tutti gli animali. I venditori di materiale da recinzione indicano sistematicamente per le varie specie animali l'altezza dei recinti e il numero di fili necessari. Chi si attiene a tali indicazioni rende impossibile l'accesso dei parchi ai bambini e non corre rischi.

Il Consiglio federale considera fondamentale la prevenzione di incidenti di questo tipo. Per questo ritiene estremamente positivo il lavoro di informazione del SPIA. In occasione dell'imminente revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali si esaminerà la possibilità di definire i criteri dei recinti in modo tale che possano essere considerati anche gli aspetti legati alla sicurezza delle persone.

Risposta del Consiglio federale.