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05.1176 · Interrogazione · 2005-12-14

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

I docenti attivi nella formazione scolastica di base e nella preparazione alla maturità professionale devono disporre di un'abilitazione all'insegnamento per il grado secondario II con le seguenti qualifiche (art. 46 cpv. 1 della ordinanza sulla formazione professionale, OFPr):

a. formazione pedagogico-professionale a livello universitario;

b. formazione disciplinare convalidata da un diploma di grado terziario;

c. esperienza aziendale di sei mesi.

Nell'OFPr, all'articolo 46 capoverso 3 lettera a sono descritti i presupposti formativi dei docenti che sono già in possesso di un'abilitazione per la scuola dell'obbligo. Il legislatore parla qui di una formazione pedagogico-professionale di 300 ore di studio e di una qualifica supplementare per l'insegnamento della cultura generale conformemente al programma d'insegnamento.

La qualifica supplementare è fissata, nel programma-quadro d'insegnamento per i responsabili della formazione, a 1500 ore di studio (versione 14 novembre 2005, UFFT, pag.5). Nel programma-quadro d'insegnamento (pag. 8) viene in proposito presa posizione come segue: "L'OFPr all'articolo 46 capoverso 3 lettera a quantifica semplicemente la parte pedagogico-professionale a 300 ore di studio. Il presente programma quadro prevede invece per questa categoria una formazione totale di un anno."

A questo proposito chiedo che si risponda alle seguenti domande:

1. Perché si deve disciplinare la qualifica complementare nel programma quadro per responsabili della formazione professionale? La formazione complementare non appartiene alla formazione disciplinare giusta l'articolo 46 capoverso 3 lettera c OFPr, conseguita presso una scuola universitaria professionale o un'università?

2. Perché il programma quadro per docenti, che già possiedono una solida abilitazione all'insegnamento, prevede una costosa formazione di un anno?

3. Con l'inserimento nel programma-quadro si garantisce che gli istituti cantonali che formano docenti per le scuole professionali non verranno svantaggiati rispetto all'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP; cf. art. 48 cpv. 2 lett. b della legge sulla formazione professionale)?

4. Perché la qualifica supplementare è quantificata a 1500 ore di studio quando all'università e nelle scuole universitarie professionali esistono già offerte che hanno dato prova di buoni risultati e che per la qualifica supplementare richiedono molto meno di 1500 ore di studio?

5. L'IUFFP dispone di capacità finanziarie e di personale per poter offrire una qualifica complementare d'insegnamento di cultura generale nei campi del diritto, della politica e dell'economia, nel senso di una formazione disciplinare? È sicuro che l'IUFFP nel campo scientifico e pedagogico-professionale coopererà con gli operatori cantonali?

Stellungnahme des Bundesrates

Con l'entrata in vigore, nel 2004, della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr), al Consiglio federale è stato affidato per la prima volta il compito di fissare i requisiti minimi di formazione dei docenti (art. 46 cpv. 2 LFPr). Le materie di cultura generale menzionate dall'autrice dell'interpellanza, fino ad oggi, riguardavano soprattutto le professioni del settore artigianale-industriale. Le materie di cultura generale comprendono numerosi aspetti quali lingua, lavoro, formazione, identità, socializzazione, cultura, ecologia, tecnica, ma anche storia, politica, diritto ed economia. Alla cultura generale vengono normalmente dedicate tre ore settimanali.

1. Concretamente l'ordinanza sulla formazione professionale si limita ai requisiti pedagogico-professionali specifici per le persone operanti nel campo della formazione professionale. Per le conoscenze professionali, è sempre richiesto il titolo di studio corrispondente. Nel caso specifico, per la categoria di insegnanti in questione non esiste nessuna formazione accademica standard. È necessario creare un'offerta ad hoc per la cultura generale che tocchi, come già accennato, molteplici aspetti. Ancor più importante però, risulta essere la combinazione dei contenuti formativi con la situazione privata e professionale delle persone in formazione. Quest'ultimo aspetto, tipico per l'insegnamento professionale, non può essere garantito dalle normali lezioni universitarie.

2. Molti insegnanti di cultura generale provengono dalle scuole di livello primario e secondario. Per tali insegnanti, che dispongono di grande esperienza e il cui impiego nelle scuole professionali è auspicabile, il livello secondario II rappresenta una possibile tappa nella carriera professionale; purtroppo mancano loro le conoscenze disciplinari e pedagogiche per poter insegnare cultura generale nelle scuole professionali, ed è questo il motivo per cui il Consiglio federale ritiene necessario l'obbligo di una formazione della durata di circa un anno.

3. Il nuovo programma quadro d'insegnamento propone per la prima volta criteri oggettivi per la qualifica in materia di formazione professionale degli insegnanti con un diploma federale. Si tratta di una misura a garanzia della qualità. In futuro, ogni scuola universitaria potrà chiedere di essere autorizzata a rilasciare un diploma di questo tipo. L'accreditamento dei rispettivi cicli di studio avviene, sulla base del programma quadro d'insegnamento, da parte dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia il quale, nell'assolvere tale compito, riceverà l'appoggio della nuova commissione federale per i responsabili della formazione professionale.

4. Nel caso dell'offerta dell'università e delle scuole universitarie professionali la situazione iniziale è diversa. In questo caso non si tratta di insegnanti della scuola dell'obbligo, bensì di persone diplomate presso una scuola universitaria alle quali non viene offerta una formazione inerente alla cultura generale per l'intero settore artigianale-industriale, ma solamente per sottosettori quali "economia e diritto", oppure per il "settore filosofico". Le ore di studio, che comprendono anche la pratica professionale, finora non hanno potuto essere comparate poiché mancava una scala di riferimento.

5. Il futuro Istituto universitario federale per la formazione professionale potrà disporre di un corpo docenti qualificato, come già oggi avviene per l'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale. Fondamentale per la scelta dei docenti non sarà l'indirizzo universitario da loro seguito (diritto, politica, economia), bensì la loro capacità di trasmettere i contenuti di tali discipline ai futuri professionisti. La collaborazione con altri istituti di formazione è garantita dall'articolo 48 capoverso 8 LFPr, che viene ripresa e ulteriormente precisata nell'articolo 4 della nuova ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale.

Risposta del Consiglio federale.