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05.1186 · Interrogazione · 2005-12-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Alla fine di agosto 2005 la commissione della gestione del Gran Consiglio del cantone del Vallese ha pubblicato un rapporto dedicato alla problematica dei richiedenti l'asilo che esercitano un'attività lucrativa. Tale rapporto solleva alcuni problemi e interrogativi che riguardano la Confederazione, competente in materia di gestione dei richiedenti l'asilo. In relazione al seguito dato al rapporto di revisione dell'UFR nel 1996, chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande.

1. In seguito alla revisione intrapresa dall'UFR nel 1996, gli importi incassati dal cantone del Vallese nel corso del quinquennio 1992-1996, a titolo di rimborso del debito, sono stati restituiti alla Confederazione con una lista nominativa delle persone interessate, affinché i richiedenti possano essere indennizzati e non vengano lesi?

2. In caso affermativo, quante persone lese sono state effettivamente indennizzate? Se non lo sono state, per quale motivo ciò non è avvenuto?

3. Le conseguenze della revisione intrapresa dall'ODR nel 1996 sono state in seguito analizzate dall'ufficio federale competente?

Stellungnahme des Bundesrates

Nel 1996 l'UFR non effettuò alcuna revisione nel cantone del Vallese e conseguentemente non fu neppure mai redatto un rapporto di revisione. A suo tempo in Vallese fu unicamente tenuta una seduta con le autorità competenti. Nel corso di quest'ultima furono discussi i problemi legati all'obbligo di garanzia e di rimborso e i pertinenti risultati raccolti in un verbale.

1. Nell'agosto del 2004 il cantone del Vallese ha informato la Confederazione in merito al denaro riscosso in qualità di garanzie, allegando un elenco dei nomi delle persone interessate.

2. L'elenco dei nomi constava di 43 persone. Nei casi ancora pendenti la Confederazione ha tenuto conto delle indicazioni fornite dal cantone. Nei 29 casi con saldi positivi si è provveduto a rimborsare i pertinenti importi. Nell'ambito della procedura relativa al conteggio finale è data facoltà alle persone interessate di esprimersi in merito all'estratto conto e alla proposta concernente il conteggio finale e, se necessario, di comprovare eventuali divergenze con i pertinenti mezzi di prova. Dopo l'emanazione del conteggio finale, hanno nuovamente la possibilità di tutelare i propri interessi inoltrando un reclamo. Se non fanno uso di queste possibilità, il conteggio finale passa in giudicato e, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, non può più essere contestato.

3. Come menzionato in precedenza, nel 1996 non fu effettuata alcuna revisione da parte della Confederazione: di conseguenza non vi fu neppure motivo di procedere a quei controlli che invece vengono normalmente effettuati in seguito a una revisione che rivelasse l'esistenza di errori. L'ufficio federale ha adempito la sua funzione di sorveglianza nell'ambito della vigilanza finanziaria mediante un esame materiale dei sussidi ed effettuato nel 2002 anche nel cantone del Vallese una verifica sistematica che ha dato risultati del tutto positivi.

Dal canto suo il cantone del Vallese nel 1997 adeguò le sue basi legali in modo da reagire alle diverse revisioni parziali della legge sull'asilo degli anni 1994 e 1996 e disciplinare di conseguenza le garanzie cantonali.

Risposta del Consiglio federale.