05.1202 · Interrogazione · 2005-12-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In occasione delle iniziative di sensibilizzazione sulle malattie genetiche rare promosse da Telethon, affiora talvolta la presenza di persone che, benché colpite da queste gravi malattie, incontrano difficoltà nel vedersi riconoscere i medicamenti dall'assicurazione malattia.
Chiedo perciò al Consiglio federale:
1. Quanto è esteso questo fenomeno (persone con difficoltà di copertura dei costi di cura)?
2. Come intende alleviare la posizione delle persone colpite da malattie genetiche rare, evitando che siano indebitamente penalizzate dal profilo della copertura dei costi di cura?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale non dispone di dati concreti sul numero di persone interessate dai problemi di rimborso sollevati nell'interrogazione. Di norma i medicamenti per il trattamento di malattie rare (farmaci orfani) sono rimborsati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), al pari degli altri medicamenti, a condizione che siano stati ammessi nell'elenco delle specialità (ES) e validamente omologati dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, Swissmedic (cfr. art. 65 cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie; RS 832.102). Con l'articolo 14 della legge sugli agenti terapeutici (RS 812.21) è stata introdotta una procedura semplificata di omologazione per i farmaci orfani. Per rendere più snella e rapida tale procedura sono previsti il condono degli emolumenti e la consulenza scientifica da parte di Swissmedic. Il Consiglio federale ha inoltre proposto nel messaggio sul progetto managed care del 15 settembre 2004 un complemento all'articolo 52 della legge sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), secondo il quale l'elenco delle specialità dovrebbe includere anche importanti medicamenti per malattie rare.
Nel capitolo IV dell'ES, dedicato ai farmaci per infermità congenite, figurano anche i medicamenti specifici per il trattamento di infermità congenite i cui costi sono a carico dall'assicurazione invalidità solo fino al compimento del ventesimo anno d'età, ma di cui gli assicurati continuano ad aver bisogno (art. 52 cpv. 2 LAMal).
Infine, i farmaci orfani non inclusi nell'ES possono essere rimborsati dall'AOMS secondo la prassi vigente dell'UFSP se il medico di fiducia dell'assicuratore-malattie ha dato il suo consenso, confermando che il beneficio è incontestabilmente dimostrato dal punto di vista scientifico e medico e che non esiste una terapia alternativa.
2. Il Consiglio federale ritiene che i suddetti strumenti siano sufficienti ad impedire che le persone affette da questi tipi di malattie siano svantaggiati dal punto di vista del diritto in materia di assicurazione malattie.
Risposta del Consiglio federale.