05.3031 · Interpellanza · 2005-03-02
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1./5. Con la ratifica del Protocollo di Kyoto il 9 luglio 2003, la Svizzera si è impegnata a seguire le regole internazionali per l'utilizzazione dei meccanismi di flessibilità. Tali regole prevedono requisiti molto severi per l'acquisto e lo scambio di certificati di emissione. I progetti di riduzione delle emissioni realizzati all'estero devono seguire una procedura prestabilita ed essere sottoposti a determinati controlli. Devono inoltre essere previamente esaminati e autorizzati dagli organi di controllo accreditati e dal Consiglio esecutivo del Clean Development Mechanism (CDM). Il Consiglio federale riconoscerà soltanto i progetti conformi a tali requisiti. Dal 2002, e fino alla fine di quest'anno, la Svizzera è rappresentata in seno al Consiglio esecutivo del CDM, dove esprime direttamente le proprie preoccupazioni e le proprie esigenze.
I progetti che, ad esempio, riducono le emissioni di metano durante l'estrazione di carbone determinano la diminuzione di un gas serra con un forte impatto sul clima. In ultima analisi, quindi, tali impianti migliorano la protezione del clima, pur favorendo leggermente l'estrazione del carbone (La stessa logica vale per i progetti relativi all'HCFC-22: il gas HFC-23 è un sottoprodotto indesiderato della fabbricazione di HCFC-22 e ha un impatto estremamente forte sul clima; potenziale di riscaldamento globale 11 700 volte superiore a quello del CO2). Secondo le regole internazionali, la valutazione degli effettivi vantaggi duraturi prodotti da un progetto realizzato all'estero spetta al Paese in cui il progetto stesso viene attuato.
2. I progetti concepiti per essere attuati in Svizzera devono essere conformi alla legislazione ambientale del nostro Paese. La questione dei tempi da prevedere per l'operatività di un progetto dipende dal tipo del progetto stesso e non è possibile fornire una risposta generica.
3. La credibilità della politica climatica svizzera è garantita se vengono ammessi esclusivamente progetti che hanno superato con successo le perizie degli organi di controllo accreditati e del Consiglio esecutivo del CDM e che comportano un provato miglioramento della situazione delle emissioni. Poiché tuttavia le normative ambientali differiscono da Paese a Paese, anche progetti simili possono essere valutati in modo diverso in ambito internazionale. Dal punto di vista del livello di protezione ambientale, ad esempio, un progetto che non sarebbe ammesso in Svizzera a causa di prescrizioni più severe, in un Paese in via di sviluppo può costituire un notevole progresso.
4. I certificati sono provvisti di numeri di serie che permettono di identificare il progetto d'origine. È pertanto possibile verificare i crediti iscritti nel registro nazionale. I certificati che provengono da un progetto non riconosciuto in Svizzera non devono essere computati in tale registro. Possono inoltre essere esclusi anche i cosiddetti certificati "hot air", ovvero i diritti di emissione in eccesso di Stati che dopo il 1990 hanno subito un tracollo economico e sociale (ad es. Russia e Ucraina). È in preparazione un'apposita ordinanza.
Risposta del Consiglio federale.