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Casellario giudiziale informatizzato. Diritto d'accesso alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione e all'Ufficio federale della migrazione

05.3034 · Mozione · 2005-03-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di prendere i provvedimenti legislativi necessari affinché, al momento dell'entrata in vigore della revisione parziale del Codice penale nel tenore del 13 dicembre 2002, le autorità cantonali competenti in materia di migrazione e l'Ufficio federale della migrazione (UFM) dispongano per tutte le procedure (concessione, proroga e soppressione di un permesso) di un diritto generale d'accesso al casellario giudiziale informatizzato (quindi con la possibilità di consultare anche tutte le sentenze definitive e tutti i procedimenti giudiziari pendenti).

Begründung

Il 12 gennaio 2005, il Consiglio federale ha proposto di accettare la mozione Freysinger 04.3551. Nel parere, riconosceva che le autorità competenti in materia di naturalizzazioni mancano di informazioni riguardo ai precedenti giudiziari degli stranieri. Orbene, queste autorità non sono le uniche: infatti anche le autorità competenti in materia di migrazione devono poter disporre di un diritto d'accesso globale al casellario giudiziale. È contraddittorio, giuridicamente illogico e ingiusto obbligare ad esempio le autorità cantonali in materia di migrazione ad esaminare d'ufficio i fatti (in virtù della massima prevalente nelle leggi cantonali e federali relative alle procedure amministrative) rifiutando loro l'accesso alle informazioni necessarie già esistenti.

Alcune questioni relative al diritto degli stranieri consentono di illustrare il problema: come possono essere raccolti i precedenti giudiziari in caso di una procedura di rinvio o come può essere fatta una valutazione globale imposta dalla giurisprudenza del Tribunale federale, se un'autorità competente in materia di migrazione deve studiare il caso di uno straniero stabilitosi in Svizzera, dopo aver cambiato molti posti di lavoro e luoghi di dimora, quando i cantoni in cui era precedentemente residente non dispongono o non dispongono più di documenti che lo concernono oppure quando detta documentazione è lacunosa? Come può un'autorità competente in materia di migrazione essere messa a conoscenza delle violazioni dell'ordine pubblico giustificanti l'estinzione dei diritti, conformemente all'articolo 17 capoverso 2 LDDS, se le autorità preposte al perseguimento penale o alla giustizia penale non le comunicano le sentenze definitive, per una ragione qualsiasi (negligenza, protezione dei dati più severa di quanto la legge preveda, mancanza d'interesse alla collaborazione con l'autorità competente in materia di migrazione, ecc.)? Com'è possibile verificare se una persona che richiede un permesso di soggiorno in virtù dell'articolo 13 lettera f OLS abbia avuto un comportamento irreprensibile durante gli ultimi dieci anni (cfr. DTF 124 II 110), quando, conformemente al diritto vigente, i reati minori ma obbligatoriamente iscritti nel casellario giudiziale sono stati già radiati da tempo e pertanto non sono più a disposizione delle autorità competenti in materia di migrazione? Come impedire che sia accordato a uno straniero indiziato di reato un permesso di soggiorno o un visto che non gli sarebbe stato rilasciato se si fosse a conoscenza del procedimento penale avviato contro di lui? Tutte queste domande dimostrano che le autorità competenti in materia di migrazione hanno una necessità legittima di informazioni che coincide ampiamente con quella delle autorità competenti in materia di naturalizzazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

È innegabile che la conoscenza dei dati del casellario giudiziale può essere assai importante per molte delle decisioni emanate dalle autorità preposte alla migrazione. Difatti il vigente Codice penale accorda già ora all'Ufficio federale della migrazione (UFM) e agli uffici cantonali competenti in materia di migrazione il diritto di richiamare online i dati del casellario giudiziale sulle condanne, allo scopo di pronunciare e revocare misure di allontanamento e di respingimento nei confronti di stranieri (ad es. allontanamento, divieto d'entrata), per l'esame della loro dignità a ottenere l'asilo o per l'esecuzione di procedure di naturalizzazione (art. 360bis cpv. 2 lett. e e g in combinato disposto con l'art. 359 cpv. 2 lett. e-g CP). I servizi dell'UFM competenti per questioni di diritto concernente l'asilo e per le naturalizzazioni possono accedere anche ai dati del casellario giudiziale riguardanti i procedimenti penali pendenti (art. 360bis cpv. 4 CP). Dal profilo del contenuto, queste normative sono state riprese immutate nel Codice penale riveduto del 13 dicembre 2002 (art. 367 cpv. 2 lett. e-g e cpv. 4 in combinato disposto con l'art. 365 cpv. 2 lett. e-g nCP). La portata del diritto d'accesso dipende quindi nel caso concreto dagli scopi e dalle autorità a cui i dati sono destinati.

Questi diritti delle autorità competenti in materia di migrazione all'accesso diretto ai dati del casellario giudiziale vengono completati dall'obbligo d'annuncio fatto alle autorità. Le autorità di polizia e quelle giudiziarie sono infatti tenute a denunciare alla polizia cantonale degli stranieri i fatti che possono far considerare indesiderabile o contraria alle disposizioni vigenti la presenza in Svizzera di uno straniero (art. 15 dell'ordinanza d'esecuzione della LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri; ODDS, RS 142.201). Le autorità cantonali devono inoltre comunicare all'UFM tutte le sentenze di carattere penale fondate sul diritto in materia di stranieri e di asilo (art. 3 n. 1 e 2 dell'ordinanza sulla comunicazione, RS 312.3). Le informazioni comunicate vengono registrate in parte nel Registro centrale degli stranieri (RCS) e sono quindi a disposizione delle autorità competenti in materia di migrazione fin dal giorno della comunicazione.

Al di là degli obblighi d'annuncio imposti alle autorità, i cittadini stranieri che provengono da uno Stato esterno all'UE o all'AELS e che intendono richiedere un permesso di dimora devono presentare un estratto del casellario giudiziale svizzero o di quello del loro Paese (cfr. art. 16 cpv. 3 LDDS).

Chiedendo di accordare alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione e all'UFM, con l'entrata in vigore del CP riveduto del 13 dicembre 2002, i diritti d'accesso online ai dati disponibili nel casellario giudiziale per tutti i tipi di procedura (sentenze e procedimenti penali pendenti) l'autore della mozione non può realizzare l'obiettivo che si è prefissato, e questo per le seguenti ragioni: innanzitutto, i dati sui procedimenti penali pendenti non sono determinanti per tutte le decisioni in materia di migrazione. Il pertinente accesso è giustificabile soltanto nei casi in cui esiste la garanzia che i dati siano effettivamente necessari e vengano impiegati in modo opportuno. Inoltre le richieste online non costituiscono sempre il mezzo più idoneo per acquisire informazioni. Sarebbe ad esempio eccessivamente dispendioso per gli uffici competenti in materia di migrazione accertare periodicamente, mediante interrogazioni online, se esiste un motivo di revoca dei permessi di dimora o di domicilio di tutti gli stranieri viventi in Svizzera. Gli obblighi di annuncio sono di gran lunga il mezzo più efficiente per la trasmissione di informazioni. Infine, non ha alcun senso abbinare eventuali modifiche legali all'entrata in vigore del CP riveduto. Da un canto, verrebbe rimesso in discussione il momento previsto per un'entrata in vigore del CP riveduto (gennaio 2007), dall'altro, quest'ultimo non riduce i diritti d'accesso online di cui beneficiano le autorità.

Per queste ragioni il Consiglio federale respinge la mozione. Riconosce tuttavia che l'attuale meccanismo di scambio di informazioni nel campo della migrazione presenta alcune lacune (in particolare per quel che concerne i visti e la concessione e la proroga di permessi di dimora). È disposto a verificare le basi legali applicabili all'informazione delle autorità competenti in materia di migrazione in merito a condanne e procedimenti penali pendenti nei confronti del cittadino straniero, nel quadro di un pertinente progetto legislativo. Il Consiglio federale è pure disposto a elaborare proposte, al fine di ampliare puntualmente i diritti di accesso delle autorità competenti in materia di migrazione ai dati del casellario giudiziale, quando ciò si riveli opportuno per l'ottenimento dell'informazione. In caso di accettazione della mozione nella prima Camera, il Consiglio federale si riserva di presentare le pertinenti richieste di modifica nella seconda Camera.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.