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05.3078 · Mozione · 2005-03-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre adeguamenti legislativi che consentano ai datori di lavoro di essere tempestivamente informati sulle conseguenze concrete implicate per esercizio e salariati dalle assenze dovute a motivi di salute. Ai datori di lavoro dovrà in particolare essere consentito annunciare alle assicurazioni sociali le assenze di durata superiore ad un limite prestabilito (che non dovrà essere superiore a sei settimane), affinché lo stato di salute del salariato venga accertato nella prospettiva di un eventuale adeguamento del posto di lavoro per il suo ritorno.

Begründung

L'assenza di un salariato per motivi di salute pone le aziende in un vicolo cieco. In virtù dell'obbligo d'assistenza e nell'interesse dell'esercizio (cioè per poter pianificare al meglio l'impiego del personale), il datore di lavoro vorrebbe sapere quando e in che misura il salariato sarà di nuovo in condizioni di lavorare. Il "laconico" certificato medico attualmente in uso si limita ad attestare l'incapacità lavorativa lasciando senza risposta queste domande. Inoltre, in ossequio alla protezione della personalità e dei dati medici, le richieste di ulteriori informazioni al salariato o al medico da parte del datore di lavoro restano spesso lettera morta. In questa situazione non è d'aiuto nemmeno l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia, in quanto - stipulata dal datore di lavoro e non dal salariato - va anch'essa a cozzare contro il muro della protezione dei dati. Si aggiunga che la legge sul contratto d'assicurazione (LCA, di diritto privato) non contempla disposizioni finalizzate ad indurre alla collaborazione medici curanti e pazienti. D'altro canto, poiché cure e riabilitazione medica sono compito dei fornitori di prestazioni ai sensi della legge sull'assicurazione malattie (LAMal), viene a cadere anche questa possibilità di collegamento con l'istituto con cui il datore di lavoro ha stipulato l'assicurazione d'indennità giornaliera: la cassa malati, infatti, non conosce la situazione professionale del lavoratore né dispone di dati concernenti il danno alla salute (noti, per motivi di protezione dei dati, solo al medico di fiducia).

La tendenza all'esclusione dal mondo del lavoro per motivi di salute rappresenta una grave minaccia per l'economia e le assicurazioni sociali (AI, PP, PC), ma soprattutto per i diretti interessati.

Le esperienze maturate da altri Stati industrializzati insegnano che il mantenimento del posto di lavoro è lo strumento più efficace contro l'invalidità e quindi contro la concessione di rendite. Allo stato attuale, la legislazione svizzera non consente però ai datori di lavoro di definire in tempo utile un quadro sufficientemente attendibile delle possibilità d'impiego di un dipendente che ha subíto un danno alla salute.

In questi casi, il datore di lavoro dovrebbe avere la possibilità di rivolgersi ad un'assicurazione sociale in grado di valutare a fondo sia lo stato di salute che la situazione professionale dell'assicurato sulla base di perizie mediche, rapporti del datore di lavoro e, se del caso, accertamenti propri. In questo modo, i datori di lavoro disporrebbero di dati obiettivi ed attendibili sulle attività e le condizioni quadro proponibili ai dipendenti interessati anche senza conoscerne nei dettagli la situazione medica (protezione della personalità, protezione dei dati medici). La costante consulenza ad assicurati e datori di lavoro a salvaguardia del posto di lavoro dei salariati è già oggi un compito dell'AI (art. 18 LAI rispettivamente art. 41 lett. f OAI), che dispone inoltre di servizi propri (art. 59 LAI) per la valutazione dal punto di vista medico della capacità lavorativa in relazione al posto di lavoro.

Consulenza e accertamenti presuppongono tuttavia una richiesta formale da parte dell'assicurato. Il datore di lavoro non può esercitare alcuna influenza sulla decisione dell'assicurato di presentare o meno tale richiesta né ha la facoltà di chiedere egli stesso la consulenza dell'ufficio AI indipendentemente dalla volontà del salariato. La situazione potrebbe essere migliorata consentendo al datore di lavoro d'inoltrare una richiesta informale.

La protezione dal licenziamento in caso di malattia ed obblighi di collaborare specifici da parte dei datori di lavoro ancora da definirsi garantiscono che questa novità, finalizzata al mantenimento del posto di lavoro, sia effettivamente vantaggiosa anche per i salariati. L'AI mette in atto già oggi gli accertamenti descritti (valutazione della situazione professionale e medica) - tuttavia perlopiù dai 12 ai 18 mesi dopo l'insorgenza dell'incapacità al lavoro, cioè ad un momento in cui il posto di lavoro è ormai perso da tempo.

L'anticipazione degli accertamenti e la collaborazione con il datore di lavoro nel quadro di un rapporto di lavoro ancora in corso rappresenterebbero un notevole miglioramento della situazione (estremamente insoddisfacente) anche per i salariati, in quanto garantirebbero loro la consulenza giusta al momento giusto, cioè in un momento assai più favorevole rispetto a quanto previsto attualmente.

Un siffatto servizio da parte dell'AI costituirebbe un sostegno di fondamentale importanza all'impegno profuso dalle aziende nell'intento di offrire buone condizioni sul posto di lavoro.

La 5a revisione AI in cantiere non avrà alcun effetto se non affronterà il problema alla radice. Considerata la drammatica evoluzione finanziaria dell'assicurazione, la presente mozione dovrebbe essere accolta ed attuata quanto prima. In caso contrario, il risanamento dell'AI e soprattutto la reintegrazione degli assicurati resteranno una chimera.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

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