05.308 · Iniziativa cantonale · 2005-08-29
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Soletta sottopone all'Assemblea federale l'iniziativa seguente:
Le retribuzioni provenienti da attività accessorie di pubblico interesse devono essere esentate dall'imposizione fino a un importo da determinare. La Confederazione deve fissare questo importo non computabile per l'imposta federale diretta e prevedere questa deduzione anche per l'imposta cantonale nell'ambito della della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette.