05.3086 · Interpellanza · 2005-03-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
In virtù dell'art. 18 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), la propaganda politica alla radio e alla televisione è di norma vietata. Secondo una decisione pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nel 2001, questo divieto non deve tuttavia essere interpretato in modo assoluto. In effetti, la CEDU ha ritenuto che un divieto totale della propaganda politica alla radio e alla televisione costituisse una violazione della libertà d'espressione. Il divieto di propaganda politica è d'altronde oggetto di dibattito nel quadro della revisione in corso della LRTV.
1. Non è di competenza del Consiglio federale valutare se un determinato spot pubblicitario, come quello di Swissaid concernente l'ingegneria genetica infrange il divieto di propaganda politica. La valutazione del contenuto dei programmi radiotelevisivi va fatta nel quadro delle procedure di sorveglianza previste dalla legge. Nella sua prassi, l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) ha seguito la sentenza della CEDU e ha enunciato che le prese di posizione su questioni politiche da parte di organizzazioni che non sono partiti politici non sottostanno al divieto di propaganda politica; una tale propaganda causerebbe problemi soltanto durante il periodo particolarmente delicato che precede una votazione popolare. Il Tribunale federale ha confermato questa prassi in una decisione pronunciata nel 2005.
Sulla base della sentenza della CEDU, nel progetto della nuova LRTV, il Consiglio federale ha proposto di formulare in modo più preciso il divieto di propaganda politica alla radio e alla televisione, e di limitarlo in futuro ai settori in cui il processo democratico è direttamente toccato con votazioni e di elezioni.
Al momento, il divieto di propaganda politica è oggetto di una procedura di appianamento delle controversie in Parlamento.
2. Sono in primo luogo le emittenti radiofoniche e televisive a dover badare al rispetto del divieto di propaganda politica. La LRTV e le relative ordinanze disciplinano la procedura in caso di violazione e prevedono l'applicazione di diverse sanzioni. In questo caso, il Consiglio federale non ritiene ci sia motivo d'adottare misure particolari contro le emittenti o chi conferisce il mandato pubblicitario.
Risposta del Consiglio federale.